Un parere del Mit spiega come calcolare l’importo della garanzia definitiva nei servizi di ingegneria e architettura
Con il recentissimo parere del 2 marzo 2026 n. 3850, l’ufficio di supporto del Mit chiarisce le dinamiche di calcolo della garanzia definitiva nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura dopo le recenti modifiche apportate con il decreto legislativo 209/2024.
In particolare, per il caso trattato, il riferimento è relativo al nuovo comma 15-bis dell’articolo 41 del codice (e le implicazioni rispetto all’articolo 117 che dispone in tema di garanzia definitiva) in cui, come si legge nel parere n. 1463/2024 della commissione del Consiglio di Stato, viene innestata una organica disciplina per l’aggiudicazione «dei contratti per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, prevedente il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dell’importo, l’elemento relativo al prezzo assume la forma del prezzo fisso;
b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte».
Nel parere si pone la questione pratico-operativa relativa alla corretta quantificazione dell’importo della garanzia definitiva visto che l’articolo 117 del codice impone (comma 2) aumenti – in generale – a fini della tutela dell’interesse pubblico distinguendo i ribassi superiori al 10 per cento, ed in questo caso «la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento», mentre «se il ribasso è superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento».
L’istante evidenzia il problema in riferimento ai servizi tecnici stante la necessità di fissare due importi (come visto) di cui solo uno assoggettato a ribasso.
Nel quesito si propongono due esempi ovvero se il ribasso debba essere applicato all’intero prezzo di contratto oppure debba essere parametrato tenendo conto del ribasso e dell’importo complessivo messo a base dell’affidamento.
Il Mit propende per quest’ultima soluzione.
Il riscontro
L’ufficio di supporto, in premessa, ricorda la dinamica dell’articolo 117 (che determina un aumento dell’importo della garanzia in base ai ribassi) evidenziando – con richiamo al parere del Consiglio di Stato – la peculiarità dei servizi in argomento.
Nei Sia, spiega il servizio di supporto «l’importo a base di gara è costituito da due sotto importi, di cui soltanto uno è individuato come ribassabile in sede di presentazione delle offerte nella misura del 35 per cento del totale».
Per effetto di quanto, il valore percentuale del ribasso deve essere calibrato tenendo conto «come riferimento l’intero importo a base di gara e proporzionando l’incidenza del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico all’intero valore posto a base di gara e non soltanto sul valore percentuale indicato quale ribassabile in termini assoluti». Applicando poi le disposizioni dell’articolo 117.
In questo modo si riesce a conciliare il principio dell’accesso al mercato ossia l’esigenza «di garantire la conservazione e l’implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo ad assicurare agli operatori economici pari opportunità di partecipazione» con il principio di proporzionalità.
Il principio in parola è teso a realizzare il minor sacrificio possibile di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti e, in particolare, «obbliga le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a predisporre la documentazione di gara in modo tale da permettere la maggiore partecipazione possibile tra gli operatori economici».
Pertanto, in relazione ai Sia, la conclusione è che «gli aumenti dell’importo della garanzia sono calcolati in funzione della percentuale di ribasso offerto dall’operatore economico parametrata all’importo a base di gara comprensivo dei corrispettivi per entrambe le prestazioni, che costituiscono l’oggetto specifico del contratto in discorso».
Questa soluzione «parametrata» invece, non si può applicare al caso dell’appalto integrato (secondo quesito posto dal richiedente).
Nel caso dell’appalto integrato, spiega l’ufficio di supporto, «il contratto è stipulato all’esito di una procedura apposita, che è unica e non doppia, unicamente con l’operatore economico che si è aggiudicato la gara. Pertanto, ai fini della quantificazione della garanzia da prestare per le finalità indicate nell’art. 117, comma 2, deve sottolinearsi l’unicità del ribasso, nonostante la distinta indicazione dell’offerta formulata per i lavori e per la progettazione».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
