Consiglio di Stato: decisione legittima da parte della Pa da supportare con adeguata motivazione
Nella definizione dei criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche, la stazione appaltante – a condizione di adeguata motivazione – può fissare percentuali diverse di «accantonamento» per gli appalti di lavori e per gli appalti di forniture e servizi. È questa, in sintesi, la decisione del Consiglio di Stato, sez. III, espressa con la sentenza n. 1641/2026.
La vicenda
Il giudice si esprime su un caso relativo al pregresso codice del 2016 ma deve ritenersi utilizzabile anche in relazione all’attuale codice considerato che, tra l’articolo 113 e l’articolo 45, in tema di incentivi per funzioni tecniche, sulla percentuale massima di «accantonamento» degli incentivi (il 2%) esiste continuità (al netto del fatto che oggi la percentuale si calcola sulla base di affidamento e non più solamente sulla «base di gara»).
Nel caso trattato vengono in contestazione alcuni aspetti dell’adottato regolamento (da parte di una Asl) e, segnatamente, sul fatto che tra i criteri di riparto venivano stabilite percentuali di accantonamento degli incentivi diverse a seconda che si trattasse di lavori o di servizi e forniture. Tra le censure, pertanto, si lamenta una disparità di trattamento tra dipendenti occupati nello svolgimento di attività contrattuali.
Censure non condivise già in primo grado per effetto della sentenza n. 258/2024, del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna.
La decisione
Anche in secondo grado, le censure non vengono ritenute fondate. In particolare – tenendo conto che il regolamento sui criteri risultava anche «avvallato» dal parere 145/201 del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi -, viene respinta la dedotta violazione di legge considerato che (come anche emerge dalla relazione tecnica integrativa) «i range percentuali delle gare di servizi e forniture, fissati in misura inferiore rispetto a quelle dei lavori, sono il risultato di ponderate, oltre che discrezionali, valutazioni» da parte della stazione appaltante.
L’individuazione dei criteri, spiega il giudice, sono il risultato di fondate analisi «dei propri bisogni, organizzazione e risorse, anche di personale, e sull’impatto dei relativi costi sul bilancio aziendale: differenziazione volta essenzialmente ad assicurare la sostenibilità, in conformità alle regole di contabilità pubblica e comunque tese garantire la parità di trattamento dei dipendenti che si occupano di funzioni tecniche nelle distinte tipologie di gare pubbliche».
La differenziazione, in effetti, non risultava tale da determinare un «trattamento deteriore del personale preposto ai servizi e forniture, rispetto all’omologo personale dipendente» occupato nei lavori visto che la stazione appaltante ha dimostrato che la decisione di distinguere/variare le percentuali degli accantonamenti – a seconda del tipo di appalto -, è stata determinata «in ragione della maggior frequenza delle gare oggetto dell’incarico delle ricorrenti» ovvero di appalti di forniture e servizi.
In pratica, risultando questi più frequenti, attraverso una ricalibratura delle percentuali di accantonamento si è cercato di riequilibrare gli importi degli incentivi da assegnare ai dipendenti.
Considerazione
Il giudice, e ciò appare condivisibile, ammette quindi un potere discrezionale della stazione appaltante nel calibrare i criteri e percentuali di riparto degli incentivi per funzioni tecniche e, non a caso, anche l’attuale contratto collettivo (ad esempio degli enti locali) ribadisce che la definizione degli stessi debba avvenire in delegazione trattante (e quindi è necessario un accordo tra parti sindacali e parte pubblica) ma, non appare condivisibile, l’esigenza di individuare percentuali più basse per i servizi e forniture se motivati dalla loro frequenza.
Oggettivamente proprio la frequenza di questa attività contrattuale, caso, mai avrebbe richiesto un intervento migliorativo (e non riduttivo) stante la complessità e le correlate responsabilità del lavoro da svolgere. Sicuramente, una delle motivazioni adeguate è che la stazione appaltante/ente concedente nella fissazione dei criteri debba tener conto della sostenibilità economica delle decisioni in materia di incentivi.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
