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Elementi economici nell’offerta tecnica, il Consiglio di Stato chiarisce quando c’è commistione

C’è violazione solo quando le informazioni consentano di ricostruire il valore della proposta economica totale, inficiando la neutralità della valutazione tecnica

 

Nelle procedure di affidamento da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non opera in modo assoluto. L’inserimento nell’offerta tecnica di elementi aventi anche un contenuto o un riflesso economico non determina automaticamente la violazione del principio di separazione tra le due componenti dell’offerta. Tale violazione sussiste soltanto quando le informazioni economiche contenute nell’offerta tecnica consentano di ricostruire, o comunque di desumere con sufficiente attendibilità, l’offerta economica complessiva, determinando così un’effettiva lesione della neutralità della valutazione tecnica.

È questo il principio ricavabile dalla   sentenza 6 marzo 2026, n. 1384, della V sezione del Consiglio di Stato.

 

Il caso
La sentenza riguarda una procedura di gara indetta per l’affidamento di lavori pubblici da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito della quale uno dei concorrenti aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione deducendo, tra gli altri motivi, la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica.

In particolare, il ricorrente aveva censurato l’offerta tecnica dell’operatore economico risultato aggiudicatario sostenendo che essa conteneva elementi di natura economica (computo metrico) tali da consentire alla commissione giudicatrice di conoscere anticipatamente l’entità dell’offerta economica, alterando il corretto ordine procedimentale che impone la previa valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata e, solo successivamente, l’apertura delle offerte economiche.

Il Tar investito della controversia respingeva il ricorso ritenendo che la presenza di elementi economici relativi alle sole lavorazioni migliorative non fosse idonea a determinare una violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica. Avverso tale decisione è stato proposto appello, con il quale il ricorrente ha reiterato le medesime censure, sostenendo che la conoscenza anticipata dei prezzi delle lavorazioni migliorative avrebbe potuto influenzare la valutazione della commissione giudicatrice.

La questione sottoposta al giudice di appello ha dunque riguardato, per quanto qui d’interesse, l’interpretazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica e, in particolare, la possibilità di inserire nell’offerta tecnica elementi suscettibili di avere anche un rilievo economico.

 

La decisione
La decisione del giudice d’appello conferma l’interpretazione secondo cui il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica deve essere applicato secondo un criterio non formalistico ma sostanziale.

Il punto di partenza del ragionamento del giudice amministrativo è rappresentato dalla funzione stessa del principio di separazione tra le offerte. Tale principio trova la propria ratio nell’esigenza di evitare che la commissione giudicatrice, chiamata a valutare gli aspetti qualitativi delle proposte, possa essere influenzata dalla conoscenza anticipata dell’entità dell’offerta economica dei concorrenti. La valutazione tecnica deve infatti essere compiuta in condizioni di piena neutralità rispetto al fattore prezzo, al fine di garantire che il giudizio qualitativo sia formulato esclusivamente sulla base dei criteri tecnici stabiliti dalla lex specialis.

Proprio alla luce di tale funzione, la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente chiarito che il divieto di commistione non può essere interpretato in modo rigidamente formale. Come ricordato nella pronuncia del CdS, esso deve essere apprezzato in concreto, verificando se l’anticipata conoscenza di un elemento economico sia effettivamente idonea a consentire la ricostruzione dell’offerta economica complessiva del concorrente.

In questa prospettiva, non ogni riferimento ad elementi economicamente valutabili determina automaticamente la violazione del principio di separazione. La stessa natura delle soluzioni tecniche proposte dai concorrenti può rendere inevitabile il riferimento a parametri economici, soprattutto quando la lex specialis richieda l’indicazione di migliorie progettuali o di soluzioni tecniche alternative.

Secondo tale impostazione, la presenza di elementi economici nell’offerta tecnica è ammissibile finché tali elementi non siano tali da rendere conoscibile, direttamente o indirettamente, l’offerta economica complessiva del concorrente. Il divieto di commistione opera quindi soltanto quando il contenuto economico dell’offerta tecnica consenta di desumere agevolmente il ribasso offerto o comunque di ricostruire il valore complessivo dell’offerta economica.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il giudice amministrativo ha ritenuto che il computo metrico estimativo inserito nell’offerta tecnica riguardasse esclusivamente le lavorazioni migliorative proposte dal concorrente e non le lavorazioni previste dal progetto posto a base di gara. Di conseguenza, la conoscenza del valore economico delle sole migliorie non era idonea a consentire la ricostruzione dell’offerta economica complessiva.

La decisione sottolinea infatti che l’offerta economica nella procedura in esame consisteva nel ribasso percentuale applicato all’importo posto a base di gara. Pertanto, anche conoscendo il valore economico attribuito alle lavorazioni migliorative, la commissione giudicatrice non avrebbe potuto desumere l’entità del ribasso percentuale proposto dal concorrente né, di conseguenza, il valore complessivo dell’offerta economica.

 

 

 

FONTI        Filippo Bongiovanni       “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News