Non sarà più necessario attendere l’ingiunzione dopo l’intervento ispettivo. In caso di impugnazione e successivo annullamento scatterà la riassegnazione
Per le violazioni amministrative legate all’uso di lavoratori in nero nei cantieri, la decurtazione dei punti dalla patente a crediti avviene immediatamente, con il verbale degli ispettori. È questo l’ultimo tassello normativo sul sistema della patente a crediti, previsto dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008, uno strumento che la legislazione di rango primario oltre che le note e le circolari dell’Ispettorato nazionale del lavoro stanno sempre più affinando. L’anticipo della decurtazione è stato stabilito dal decreto legge 159/2025 in materia di sicurezza sul lavoro, convertito dalla legge 198/2025. L’Ispettorato nazionale del lavoro ha espresso le indicazioni operative specifiche nella nota 609 del 22 gennaio 2026 e nella circolare 1 del 23 febbraio 2026.
La decurtazione al verbale
L’articolo 3, comma 4, lettera a), n. 1), del Dl 159/2025 ha introdotto innanzitutto un nuovo comma 7-bis all’articolo 27 del Dlgs 81/2008, in ragione del quale «per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza». Contemporaneamente, è stato modificato l’Allegato I-bis del Dlgs 81/2008 e sono state accorpate le violazioni previste nei punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione – al punto 21 – che stabilisce la decurtazione di cinque punti per ciascun lavoratore, per il quale viene applicata la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare. In base all’articolo 3, comma 5, del Dl 159/2025, le nuove modalità di decurtazione della patente a crediti trovano applicazione con riferimento agli illeciti commessi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per le violazioni commesse prima di questa data, invece, si applicheranno ancora le decurtazioni previste dalla disciplina previgente, con riferimento alla formulazione originaria del numero 21 e ai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis del Dlgs 81/2008.
L’anticipo della decurtazione è una novità estremamente rilevante, poiché, a differenza del precedente sistema, la riduzione dei crediti opera immediatamente alla notifica del verbale di accertamento. Pertanto, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro nero commesse a partire dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno in seguito alla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria prevista dall’articolo 13 del Dlgs 124/2004. Questa “concedeva” al contravventore un lasso di tempo a volte anche estremamente rilevante prima che la decurtazione fossa operativa, consentendo, ad esempio, all’impresa di operare in attesa della decurtazione anche quando risultava evidente che la stessa avrebbe fatto scendere il monte crediti al di sotto del minimo necessario. Per queste violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, poiché ai fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi sono da considerare “accertamenti definitivi”. Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano a incidere sulla efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva ordinanza-ingiunzione da parte dell’Autorità giudiziaria, comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.
Più violazioni
Per queste violazioni non troverà applicazione la disposizione, contenuta al comma 6, ultimo periodo, dell’articolo 27 del Dlgs 81/2008, che prevede una decurtazione massima in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave, qualora nell’ambito dello stesso accertamento ispettivo siano contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis. Pertanto, ove ad esempio sia stato accertato l’impiego di più lavoratori in nero, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21, moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante prevista al numero 24. Per tutte le ulteriori violazioni di natura penale contenute nel medesimo allegato, le decurtazioni continueranno ad avvenire in ragione dei provvedimenti di cui all’articolo 27, comma 7, del Dlgs 81/2008, ossia delle sentenze penali passate in giudicato.
FONTI Gabriele Taddia “Enti Locali & Edilizia”
