Il Supporto Giuridico del MIT interviene con il parere n. 4092 e chiarisce come interpretare l’art. 2 dell’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici nella composizione dell’ufficio di direzione lavori.
Quando una stazione appaltante decide di istituire un ufficio di direzione lavori, quali figure devono realmente farne parte? È necessario prevedere anche la presenza dell’ispettore di cantiere, oppure l’ufficio può essere composto semplicemente dal direttore dei lavori e da uno o più direttori operativi?
Il dubbio non è affatto marginale e chi si occupa di organizzare la fase esecutiva di un appalto sa bene che la composizione dell’ufficio di direzione lavori incide direttamente sull’assetto dei controlli in cantiere e, più in generale, sulla gestione operativa dell’intervento. Su questo punto è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 4092 del 2 marzo 2026, offrendo un chiarimento interpretativo sulla lettura delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dell’allegato dedicato alla fase esecutiva.
Composizione dell’ufficio di direzione lavori: il quesito posto al MIT
Il quesito sottoposto al Supporto Giuridico nasce da un dubbio interpretativo molto diffuso.
Una stazione appaltante ha chiesto se, nel caso in cui si decida di costituire un ufficio di direzione lavori, questo debba necessariamente comprendere tre figure distinte: il direttore dei lavori, uno o più direttori operativi e almeno un ispettore di cantiere.
Il problema deriva dalla formulazione dell’art. 2 dell’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, che nel descrivere la composizione dell’ufficio utilizza l’espressione «uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere». Da qui il dubbio: quella formulazione va letta come una semplice elencazione delle possibili figure che possono affiancare il direttore dei lavori oppure implica che la presenza dell’ispettore di cantiere sia sempre necessaria?
In altri termini, se la stazione appaltante decide di organizzare un ufficio di direzione lavori, può limitarsi a prevedere il direttore dei lavori e i direttori operativi oppure deve necessariamente includere anche la figura dell’ispettore di cantiere?
Direzione e controllo dell’esecuzione nei lavori pubblici: il quadro normativo del Codice
Per comprendere la questione occorre partire dal quadro normativo della fase esecutiva delineato dal Decreto Legislativo 36/2023.
Il Codice dedica due disposizioni centrali a questo tema. L’ art. 114 disciplina la direzione dei lavori e dell’esecuzione del contratto, mentre l’ art. 115 regola il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione. In entrambe le norme il legislatore individua nel direttore dei lavori la figura tecnica incaricata di verificare che l’opera venga realizzata correttamente e nel rispetto delle previsioni contrattuali.
La disciplina operativa delle attività di direzione e controllo viene poi sviluppata nell’ Allegato II.14, che riprende in larga parte l’impostazione già presente nella normativa previgente.
È proprio questo allegato a prevedere la possibilità che il direttore dei lavori sia affiancato da un ufficio di direzione lavori, composto da figure tecniche di supporto come i direttori operativi e gli ispettori di cantiere. Il punto che ha generato il dubbio interpretativo riguarda però il carattere obbligatorio o meno della presenza di tutte queste figure.
Composizione dell’ufficio di direzione lavori: i principi espressi dal MIT
Nel parere n. 4092 il Supporto Giuridico del MIT affronta la questione partendo da una lettura coordinata delle disposizioni del Codice e dell’Allegato II.14.
Secondo il Ministero, l’ufficio di direzione lavori deve essere considerato prima di tutto come una struttura organizzativa in ausilio al direttore dei lavori, la cui istituzione va valutata in relazione alla complessità dell’intervento.
In questa prospettiva il dato letterale dell’art. 2 dell’Allegato II.14 non può essere interpretato isolatamente. Il fatto che la norma parli di «uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere» non significa, secondo il MIT, che entrambe le figure debbano essere necessariamente presenti in ogni caso.
Il Ministero evidenzia inoltre che l’art. 114, comma 2, del Codice riprende sostanzialmente la formulazione già contenuta nell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, confermando quindi la continuità con l’impostazione già presente nella disciplina previgente.
Direttori operativi e ispettori di cantiere: come interpretare l’Allegato II.14
La lettura proposta dal MIT si muove quindi su un piano sistematico.
L’ufficio di direzione lavori non è concepito come una struttura rigida e predeterminata, ma come un supporto organizzativo che la stazione appaltante può modulare in funzione della complessità dell’intervento e delle esigenze di controllo dell’esecuzione.
Il parere chiarisce che il dato letterale della norma non è sufficiente per imporre la presenza dell’ispettore di cantiere, ma non arriva a formulare una risposta esplicita nel senso di affermare che l’ufficio possa essere composto esclusivamente dal direttore dei lavori e dai direttori operativi.
In sostanza il Supporto Giuridico ricostruisce il quadro normativo e richiama la continuità con la disciplina previgente, lasciando però alla stazione appaltante la valutazione concreta sull’organizzazione dell’ufficio di direzione lavori.
Ufficio di direzione lavori: le conclusioni operative
Alla luce del parere ministeriale emerge comunque un’indicazione interpretativa abbastanza chiara.
L’ufficio di direzione lavori non è una struttura rigidamente predeterminata dalla norma, ma uno strumento organizzativo che la stazione appaltante può modellare in funzione della complessità dell’intervento e delle esigenze di controllo della fase esecutiva.
Il parere non afferma in modo esplicito che la presenza dell’ispettore di cantiere sia sempre facoltativa, ma chiarisce che tale obbligo non può essere ricavato dal solo dato letterale dell’art. 2 dell’Allegato II.14. La composizione dell’ufficio di direzione lavori deve quindi essere valutata in relazione alla complessità dell’intervento, secondo la logica organizzativa richiamata dallo stesso MIT.
In definitiva il parere del MIT non fornisce una risposta completamente netta alla domanda posta, ma offre comunque un’indicazione interpretativa utile. Più che stabilire una composizione obbligatoria dell’ufficio di direzione lavori, il Ministero richiama la logica del Codice, secondo cui l’organizzazione della direzione lavori deve essere calibrata sulla complessità dell’intervento e sulle effettive esigenze di controllo dell’esecuzione. Proprio in questa prospettiva la presenza dell’ispettore di cantiere non può essere considerata automaticamente necessaria, ma va valutata caso per caso nell’ambito delle scelte organizzative della stazione appaltante.
FONTI “LavoriPubblici.it”
