Tar Molise: la richiesta dell’aggiudicatario altera la par condicio. Legittima la revoca se l’impresa rifiuta la stipula
In caso di esecuzione d’urgenza una richiesta di variazione dei prezzi non può essere accolta se non è stipulato il contratto. Diversamente, si ammetterebbe l’accettazione di un’offerta condizionata lesiva della par condicio tra concorrenti che come tale è inammissibile. In caso di rifiuto dell’aggiudicatario a stipulare il contratto, pertanto, è legittimo il provvedimento di revoca della stazione appaltante per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per il Molise, Campobasso, sez. I, n. 93/2026 che riguarda una procedura di gara, ratione temporis il Dlgs n. 50/2016, ma applicabile anche al vigente codice.
Il fatto
È stata indetta una procedura negoziata avente ad oggetto un intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e successivamente all’aggiudicazione la stazione appaltante ha rappresentato la necessità di disporre la consegna dei lavori in via d’urgenza onde evitare la perdita del finanziamento statale, invitando l’aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto. Trascorsi infruttuosamente quattro anni dall’aggiudicazione della gara a causa di una situazione necessitante un’adeguata revisione dei prezzi, la stazione appaltante procedeva alla revoca dell’aggiudicazione. L’aggiudicatario presentava, quindi, ricorso al Tar impugnando il provvedimento di revoca e eccepiva che avrebbe tenuto un comportamento tutt’altro che omissivo, avendo avuto cura di rappresentare in tutte le interlocuzioni con l’ente la necessità di ricondurre il contratto ad equità, considerato il notevole lasso di tempo trascorso tra l’aggiudicazione e la richiesta comunale di sottoscrizione del contratto.
La decisione
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza amministrativa, afferma che in materia di appalti pubblici, le ragioni in grado di supportare la revoca legittima dell’aggiudicazione sono principalmente tre, ovvero: 1) revoca per sopravvenuta non corrispondenza dell’appalto alle esigenze dell’amministrazione; 2) revoca per sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie o per sopravvenuta non convenienza economica dell’appalto;3) revoca per inidoneità della prestazione descritta nella lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l’avvio della procedura.
L’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 individua tra le cause che giustificano la revoca «per sopravvenuti motivi di interesse pubblico» nella quale possono includersi anche comportamenti dell’aggiudicatario che si siano manifestati successivamente all’aggiudicazione definitiva. In quest’ultimo caso, la revoca assume la connotazione di “revoca-sanzione” poiché la perdita di efficacia del provvedimento è giustificata da condotte scorrette del privato. L’amministrazione, pertanto, non è tenuta a soppesare l’affidamento maturato dal privato sul provvedimento a sé favorevole e tutte le eventuali perdite economiche sono imputabili solo alla condotta dell’operatore economico, escludendo qualsiasi tipo di responsabilità, neppure da atto lecito, in capo alla stazione appaltante che ne giustificherebbe l’erogazione di un indennizzo.
Nel caso di specie, il responsabile del servizio aveva edotto l’aggiudicatario dell’entrata in vigore del Dl n, 4/2022, inerente alla modifica dei prezzi per gli affidamenti degli appalti pubblici, invitandolo a far conoscere se ricorrevano i presupposti per il mantenimento della convenienza all’esecuzione dell’appalto o in alternativa di comunicare in forma scritta la scelta di non stipulare il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. L’aggiudicatario aveva richiesto la modifica della bozza di contratto prevedendo la revisione dei prezzi, in linea con quanto disposto dal capitolato speciale d’appalto, ma l’amministrazione ha ricordato che di regola non è ammessa la revisione dei prezzi prima della revisione della sottoscrizione del contratto e assegnava un nuovo termine per la sottoscrizione del contratto trascorso il quale si sarebbe ritenuta integrata una rinuncia espressa all’esecuzione dei lavori affidati. Di fatto, comunque, alla luce della ribadita volontà dell’ente di non revisionare i prezzi la ricorrente ha rappresentato l’impossibilità dei sottoscrivere il contratto e ciò ha legittimato l’amministrazione a revocare l’aggiudicazione e a disporre lo scorrimento della graduatoria.
Secondo i giudici la stazione appaltante ha agito correttamente: le condizioni economiche della commessa pubblica da affidare non possono essere modificate prima della stipula del contratto ma solo dopo e ricorrendovi i relativi presupposti. Diversamente si dovrebbero ammettere alle gare persino le offerte condizionate che sono inammissibili in quanto le regole che informano i contratti pubblici esigono, a tutela della par condicio e la certezza dei rapporti giuridici, la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla Stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato. Le mutate condizioni del mercato che rendono non renumerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’operatore economico o la non accettazione della stipula, ma non certo vantare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti. La rinegoziazione agognata dal ricorrente prima della sottoscrizione del contratto si sarebbe tradotta in una pretesa di stipulare un contratto diverso da quello scaturito dalla procedura selettiva, configurandosi in una richiesta di mutamento del regolamento contrattuale come tale inammissibile.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
