Il parere della Provincia di Trento richiama il Rup a evitare frazionamenti e carenze di programmazione negli acquisti
La possibilità di derogare alla rotazione, per importi inferiori ai 5mila euro, non può prescindere da una adeguata programmazione ed il Rup deve evitare artificiosi frazionamenti. In questo senso, il recente parere del servizio consulenza della Provincia autonoma di Trento n. 535/2026.
L’interrogativo
Il servizio di consulenza della Provincia autonoma di Trento viene investito di un nuovo quesito in merito ai rapporti tra rotazione ed acquisti di importo inferiore ai 5 mila euro e quindi della possibile deroga come previsto nel comma 6 dell’articolo 49 del codice. Nel dettaglio – anche con riferimento alle specifiche linee guida adottate dalla Provincia valide per tutte le stazioni appaltanti del territorio (come si è già detto sul quotidiano del 26 febbraio 2026 «Principio di rotazione, conta il valore del contratto e non solo il settore») – si chiede, in sostanza, come funzioni la deroga in argomento.
In particolare si chiede «quali affidi si debbano considerare per il raggiungimento del limite di euro 5.000,00» ovvero «se si debba unicamente verificare che l’importo del singolo affidamento non superi euro 5.000,00. Ad es., se si deve affidare a un o.e. una fornitura per l’importo di euro 3.000,00., un eventuale affido successivo nella medesima categoria merceologica e nel medesimo anno civile non potrà superare euro 2.000,00 oppure si potrà procedere a più affidi purché ogni volta il singolo importo non superi euro 5.000,00».
È bene annotare che il comma 6 dell’articolo 49 del codice – in ogni caso riferimento fondamentale –, prevede semplicemente che «È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro». Non ponendo, in astratto, limiti particolari.
La risposta
L’ufficio di consulenza spiega, ai fini dell’adeguato riscontro, come occorra «verificare l’importo del singolo affidamento» fermo restando «tuttavia l’importanza di una corretta programmazione degli affidamenti al fine di evitare che gli appalti siano ingiustificatamente frazionati con lo scopo di eludere la normativa applicabile».
E a tal riguardo, nel riscontro si richiamano anche i pareri nn. 2145/2025 e 3838/2025 dell’ufficio di supporto del Mit.
Le precisazioni ed i richiami ai pareri del Mit, inquadrano perfettamente la questione della «deroga» alla regola dell’alternanza possibile per i micro acquisti «di default» e non frutto di arbitrario frazionamento e/o determinati da difetti di programmazione.
Dai pareri richiamati, infatti, emerge chiaramente che il principio della rotazione costituisce un principio che si impone al Rup ma che deve essere letto in combinato anche con il principio di fiducia (art. 2 del codice).
Azioni arbitrarie/forzate del Rup, evidentemente, minano anche l’aspetto ultimo citato. In particolare nel parere Mit n. 2145/2025 si legge che «Al fine, quindi, di evitare possibili abusi per reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico, si suggerisce di dotarsi di una specifica disciplina al riguardo che consenta l’affidamento diretto in deroga al principio della rotazione ma nel rispetto dei principi che regolano gli affidamenti pubblici».
Nel successivo parere n. 3838/2025 si ricorda che «un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino».
Pertanto, una reiterazione «dell’affidamento avente ad oggetto uno stesso servizio ad un medesimo operatore economico per importi modesti non può trovare giustificazione se imputabile ad una carente programmazione dei fabbisogni della stazione appaltante».
In sostanza, la reiterazione dell’affidamento – pur operando nei micro importi predetti -, allo stesso affidatario è una fattispecie che deve ritenersi estranea alla deroga alla regola dell’alternanza se non per motivazioni adeguate che appare difficile anche formulare in teoria visto che il riaffido pone il problema dell’individuazione delle ragioni che impediscano un’assegnazione temporale più ampia.
L’assegnazione, infatti, per brevi periodi di una prestazione ricorrente e/o la cui esigenza è nota, sostanzia una azione contraria ad una corretta gestione degli acquisti.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
