Il vademecum tecnico del Consiglio Nazionale dei Geometri chiarisce obblighi, procedure e responsabilità nel sistema di verifica della congruità della manodopera previsto dal DM 143/2021
Quando è obbligatoria la verifica di congruità della manodopera? Quando scatta l’obbligo del certificato di congruità nei lavori edili? Chi deve richiedere l’attestazione: l’impresa, il direttore dei lavori o il committente? E cosa succede se, al termine del cantiere, la manodopera dichiarata non raggiunge le percentuali minime previste dalla normativa?
La verifica di congruità della manodopera è disciplinata dal D.M. 25 giugno 2021, n. 143 ed è finalizzata ad accertare che il costo del lavoro impiegato in un cantiere sia proporzionato al valore dell’opera realizzata.
La disciplina si applica ai lavori pubblici e ai lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro e si conclude con il rilascio di una attestazione di congruità da parte della Cassa Edile territorialmente competente.
Per chiarire gli aspetti operativi della disciplina, il Laboratorio Sicurezza istituito nell’ambito della Commissione Nazionale del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati ha predisposto un vademecum tecnico dedicato al certificato di congruità nei lavori edili, che analizza il quadro normativo, le procedure operative e gli obblighi dei soggetti coinvolti nella gestione del cantiere.
Certificato di congruità: il vademecum tecnico del CNGeGL
Il documento affronta in modo sistematico il funzionamento del sistema di verifica della congruità della manodopera, soffermandosi sugli obblighi previsti dalla normativa e sulle modalità operative per la gestione delle relative procedure.
Il vademecum analizza in particolare tre profili fondamentali:
- il quadro normativo che disciplina la verifica della congruità della manodopera;
- le procedure operative per l’inserimento dei dati del cantiere e la richiesta dell’attestazione;
- gli obblighi che ricadono su direttori dei lavori, imprese e committenti.
Si tratta di indicazioni particolarmente utili per i professionisti che operano nel settore delle costruzioni, perché chiariscono il funzionamento del sistema nazionale di verifica della congruità e le modalità con cui deve essere dimostrata la corretta incidenza della manodopera impiegata nell’opera.
Il quadro normativo della verifica di congruità
Il sistema di verifica della congruità della manodopera è stato introdotto dal D.M. 25 giugno 2021, n. 143, emanato in attuazione dell’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76/2020.
L’obiettivo della norma è contrastare il lavoro irregolare nel settore delle costruzioni, verificando che la quantità di lavoro impiegata nella realizzazione di un’opera sia coerente con il valore economico dei lavori eseguiti.
La verifica riguarda l’incidenza del costo della manodopera sul valore dell’opera, determinata sulla base di specifici indici minimi di congruità individuati per le diverse categorie di lavori edili.
Le disposizioni del decreto si applicano:
- ai lavori pubblici, indipendentemente dall’importo;
- ai lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro.
La verifica si conclude con il rilascio di una attestazione di congruità da parte della Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente.
Il ruolo della Cassa Edile e il rapporto con il DURC
Nel sistema delineato dal decreto ministeriale, un ruolo centrale è svolto dalle Casse Edili e dalle Edilcasse, coordinate dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE).
Questi enti sono incaricati di raccogliere i dati relativi alla manodopera impiegata nei cantieri e di effettuare la verifica dell’incidenza del lavoro rispetto al valore complessivo dell’opera.
L’attestazione di congruità viene rilasciata entro dieci giorni dalla richiesta e può essere domandata dall’impresa affidataria, dal committente o da un soggetto delegato.
La verifica è strettamente collegata al sistema del DURC online. Se l’impresa non risulta congrua e non procede alla regolarizzazione richiesta, l’esito negativo della verifica può incidere sulle successive verifiche di regolarità contributiva necessarie per il rilascio del DURC.
Di fatto, la congruità della manodopera diventa un ulteriore elemento di controllo sulla correttezza contributiva delle imprese operanti nel settore edile.
Il portale CNCE EdilConnect e la gestione dei dati di cantiere
Per rendere operativo il sistema di verifica è stato predisposto il portale nazionale CNCE EdilConnect, attraverso il quale vengono gestiti i dati relativi ai cantieri soggetti alla verifica di congruità.
Nel portale confluiscono i dati dei cantieri:
- con committente pubblico, indipendentemente dall’importo;
- con committente privato, quando il valore complessivo dell’opera supera i 70.000 euro.
L’inserimento del cantiere nel sistema avviene normalmente a cura dell’impresa affidataria, che deve indicare una serie di informazioni essenziali, tra cui:
- valore complessivo dell’opera;
- importo dei lavori edili;
- dati del committente;
- nominativo del direttore dei lavori;
- eventuali imprese subappaltatrici o subaffidatarie.
Durante l’esecuzione dei lavori il sistema registra le ore lavorate e i costi della manodopera denunciati dalle imprese coinvolte nel cantiere, consentendo di monitorare nel tempo l’avanzamento della congruità.
Il contatore di congruità e il monitoraggio della manodopera
Uno degli strumenti più utili messi a disposizione dal sistema è il cosiddetto contatore di congruità, che consente all’impresa affidataria di verificare in tempo reale la percentuale di manodopera dichiarata rispetto a quella teoricamente richiesta.
Il contatore ha una funzione prevalentemente informativa: permette di confrontare l’andamento della manodopera denunciata nel cantiere con i valori attesi sulla base della tipologia di lavori e dell’importo dell’opera.
La verifica effettiva della congruità viene comunque effettuata solo al termine dei lavori, quando viene presentata la richiesta di attestazione alla Cassa Edile competente.
La richiesta dell’attestazione di congruità
Al completamento dell’opera è possibile richiedere tramite il portale CNCE EdilConnect il rilascio dell’attestazione di congruità.
La richiesta può essere presentata dall’impresa affidataria, dal committente o da un soggetto delegato.
Se la manodopera dichiarata risulta inferiore agli indici minimi previsti, la Cassa Edile segnala all’impresa le difformità riscontrate e consente la regolarizzazione entro quindici giorni, mediante il versamento dell’importo necessario a raggiungere la percentuale richiesta.
Solo dopo questa verifica viene rilasciata l’attestazione finale, che certifica il raggiungimento o meno della congruità della manodopera nell’opera realizzata.
Gli obblighi del direttore dei lavori e del committente
Il sistema di verifica della congruità non coinvolge soltanto le imprese esecutrici, ma attribuisce specifici compiti anche al direttore dei lavori e al committente.
Nei lavori privati soggetti alla verifica, la dimostrazione della congruità della manodopera rappresenta infatti un passaggio necessario prima dell’erogazione del saldo finale dei lavori.
Qualora la verifica evidenzi uno scostamento rispetto agli indici minimi di congruità della manodopera, la Cassa Edile segnala all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine previsto. Lo scostamento può tuttavia essere giustificato dal direttore dei lavori quando non supera il 5% dell’incidenza minima della manodopera, mediante apposita dichiarazione che motivi le ragioni tecniche della minore incidenza del costo del lavoro.
In questo quadro, la verifica di congruità della manodopera si configura come uno strumento centrale di controllo nel settore delle costruzioni, destinato a incidere non solo sulla regolarità contributiva delle imprese ma anche sull’organizzazione amministrativa dei cantieri e sugli adempimenti dei professionisti coinvolti nella direzione dei lavori.
FONTI “LavoriPubblici.it”
