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Incentivi 2%, ok al direttore dell’esecuzione nelle società miste

La Corte dei Conti esclude l’assimilazione all’in house: applicazione del codice e incentivi riconoscibili ex articolo 45

 

Con il parere espresso nella deliberazione n. 101/2026, la sez. regionale della Lombardia della Corte dei Conti risponde in tema di erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche al direttore dell’esecuzione nel caso di «affidamento di un servizio pubblico locale ad una società mista».

Secondo il quesito la fattispecie dovrebbe ritenersi omologa – con conseguente esclusione degli incentivi -, all’affidamento in house con la conseguenza dell’inapplicabilità, secondo il comune istante, del codice dei contratti (come previsto dall’articolo 174, comma 4 del codice) in cui si spiega che «il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore».

A supporto – di un riscontro circa la non erogabilità degli incentivi -, vengono citati anche altri pareri della sezione e dell’Anac (deliberazione n. 128/2025/ e pareri dell’Anac – parere funzione consultiva 36/2024 e 9/2025.

 

Il parere
La sezione non condivide l’assimilazione e quindi la ricostruzione espressa dell’ente istante che, in sostanza, pone sullo stesso piano l’affidamento in house, effettivamente non disciplinato dal codice in cui si avvia un processo di autoproduzione «senza ricorso al mercato» che non riguarda pertanto l’attività contrattuale vera e propria, dalla gestione di un tipico caso di partenariato pubblico-privato per realizzare una società mista che, in realtà, prevede una gara a doppio oggetto rientrando a pieno titolo nell’ambito della disciplina codicistica.

L’estensore, quindi, si sofferma sulla struttura della società mista che «si giustifica quale forma di partenariato pubblico-privato costituito per la gestione di uno specifico servizio e per un tempo determinato». In questi «casi, a differenza dell’affidamento ad una società in house, non si ha un’esenzione dal principio della gara, ma muta l’oggetto della gara, che deve essere sempre esperita (…) non per trovare il terzo gestore del servizio, bensì il partner privato con cui gestire il servizio». Ed in questo senso, pertanto, trova applicazione anche l’articolo 45 del codice.

Per gara a doppio oggetto, si spiega nel parere «si intende la procedura atta a selezionare il socio privato unitamente alla concessione dell’affidamento dell’attività da svolgere. Tanto è vero che l’articolo 17, comma 2, prevede che il bando di gara deve specificare: l’oggetto dell’affidamento, i requisiti di qualificazione generali e speciali, il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione pubblica».

Inoltre, risulta obbligatorio allegare all’avviso pubblico la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante.

 

Il direttore dell’esecuzione

Al netto della questione per cui l’incentivo è dovuto anche nel caso della costituzione della società mista con gestione di servizi, risultano particolarmente importanti le sottolineature in tema di esecuzione del contratto (a dare rilievo, semplificando, alle funzioni/compiti del direttore dell’esecuzione).

Premesso il riferimento all’allegato II.14 ed all’articolo 32 che dispone in tema di direttore esecuzione distinto dal Rup, nella deliberazione si puntualizza che «il direttore dell’esecuzione non riveste una funzione meramente «notarile»».

La figura in parola, infatti, risulta investita «di una funzione operativa, che si dispiega nel coordinamento delle attività esecutive, nella vigilanza sulla corretta attuazione delle obbligazioni contrattuali e nella tenuta del controllo tecnico-contabile delle prestazioni».

L’azione del direttore dell’esecuzione «si articola come garanzia effettiva del rispetto delle tempistiche, delle modalità attuative e delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione a corredo, divenendo presidio dinamico della legalità sostanziale e della qualità delle prestazioni, anche nell’ottica del principio risultato di cui all’art. 1 del Codice, per cui le stazioni appaltanti/enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza». In quanto tale, evidentemente, a pieno titolo si tratta di compiti riconducibili all’allegato I.10 e quindi «incentivabili».

 

La gestione concreta
In relazione a quanto, in pratica, in relazione agli incentivi il caso deve essere gestito in modo omologo all’affidamento di una concessione.

Puntualizzazione che pone il problema dell’esatta definizione del quantum degli incentivi che, nella prassi operativa – pur nel silenzio della delibera – vengono fatti gravare erroneamente sul concessionario.

Sul punto pare invece opportuno valorizzare la sottolineatura che chiude il parere secondo cui gli enti concedenti devono fare in modo che la quantificazione degli incentivi «avvenga con risorse non esondanti rispetto a quelle ordinarie che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio dovendosi ritenere che, pertanto, in caso contrario, la maggiore spesa andrebbe neutralizzata dalla effettiva copertura in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate (Sezione regionale di controllo Veneto, deliberazione n. 14/2025/PAR.)».

Da quanto espresso non si può che leggere una duplice possibilità: o un importo a titolo di incentivi viene individuato a carico del bilancio (senza determinare sovraincentivazione) oppure può essere fatto valere su una entrata specifica, ad esempio il canone della concessione.

La sezione conclude precisando che «al direttore dell’esecuzione, in caso affidamento di un servizio economico di interesse generale ad una società mista, sussistendone tutti i presupposti e alla luce di quanto precisato in motivazione, può essere riconosciuto l’incentivo previsto e disciplinato dall’articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023»

 

 

 

 

FONTI      Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

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