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Gare, offerta rettificabile fino all’apertura della busta economica

Il Consiglio di Stato chiarisce che la correzione è ammessa anche dopo la valutazione dell’offerta tecnica, purché riguardi un errore materiale manifesto, non alteri la sostanza della proposta e sia garantita la segretezza sulla piattaforma telematica

 

Fino a quando l’operatore economico potrà richiedere di rettificare la propria offerta, qualora siano scaduti i termini della sua presentazione? Questo è uno dei punti controversi oggetto di contenzioso risolto con   sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 2721/2026. Secondo i giudici di Palazzo Spada è possibile rettificare la propria offerta prima della sua apertura da parte della stazione appaltante con alcuni limiti, tra cui:
1) l’errore da rettificare dev’essere materiale manifesto;
2) la correzione non deve apportare modifiche sostanziali e non può condurre alla presentazione di una nuova offerta;
3) dev’essere rispettata la segretezza e l’anonimato, sempre che la piattaforma telematica lo consenta.

 

Il fatto
Nel corso di valutazione delle offerte tecniche di una procedura di gara, un concorrente, poi divenuto aggiudicatario, inviava una nota con la quale chiedeva di poter procedere alla rettifica dei costi della manodopera indicati per errore materiale nell’offerta economica ai sensi dell’art. 101, co. 4 del Dlgs n. 36/2023. All’esito della gara un altro concorrente presentava ricorso al Tar eccependo, tra l’altro, che la norma che consente la modifica dell’offerta «fino al giorno fissato per la loro apertura», andrebbe interpretato nel senso che il soccorso in questione non sarebbe più possibile una volta avviata la valutazione comparativa delle offerte, non distinguendosi i momenti di apertura dell’offerta tecnica ed economica. La stazione appaltante avrebbe errato nel consentire la rettifica in un momento in cui le offerte tecniche erano già state aperte e finanche valutate. Il giudice di prime cure accoglie il ricorso e il concorrente leso presenta ricorso in appello.

 

La decisione
Il soccorso istruttorio, introdotto nel diritto europeo dalla Dir. 71/305/Cee, in materia di coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, è oggi disciplinato dalla Dir. 2014/24/Ue e nell’art. 101 del Dlgs n. 36/2023, secondo i quali esso può essere attivato non solo per chiarire, ma anche per integrare e completare le informazioni o la documentazione di gara, prevedendo quale unico limite il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. La giurisprudenza europea ne ha tracciato i confini, precisando che:

1) il principio di parità di trattamento e di trasparenza ostano a qualsiasi trattativa o negoziato tra l’amministrazione aggiudicatrice e i concorrenti nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica;
2) in linea di principio l’offerta non può essere modificata dopo il suo deposito;
3) la richiesta di chiarimenti dev’essere rivolta in modo equivalente a tutti gli offerenti che si trovano nella stessa situazione e deve riguardare tutti i punti che richiedono un chiarimento;
4) nell’esercizio di tale potere l’amministrazione deve trattare i candidati in maniera uguale e leale in modo che non possa apparire che la richiesta abbia favorito o sfavorito il candidato cui è rivolta;
5) il soccorso istruttorio non deve riguardare carenze documentali o informative richieste a pena di esclusione;
6) non può condurre la presentazione di una nuova offerta;
7) le integrazioni e correzioni sono consentite ma solo se si limitino a eliminare errori materiali manifesti e non conducano alla modifica sostanziale dell’offerta.

In considerazione di ciò, si può affermare in generale che il principio di parità di trattamento non osta a che un’offerta possa essere corretta o completata su singoli punti, qualora quest’ultima necessiti in modo evidente un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali. Ciò che conta è che nell’esercizio del potere discrezionale la stazione appaltante deve trattare i diversi candidati in maniera uguale e leale, in modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato cui è rivolta.

Secondo il Collegio, pertanto, l’offerta iniziale può essere corretta per eliminare errori materiali manifesti, solo eccezionalmente, e solo qualora tale modifica non conduca a proporre una nuova offerta. L’operazione di correzione si deve fondare su elementi identificativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne, estranee all’offerta e l’amministrazione non dev’essere gravata da un obbligo di diligenza ricostruttiva maggiore di quello che si attende e si può esigere dallo stesso concorrente interessato nella fase di compilazione della propria offerta. Il termine entro cui è possibile intervenire, pertanto, non coincide con la prima seduta di gara, ma con il momento in cui la singola offerta viene aperta. L’operatore economico, come stabilito nelle modalità stabilite dal bando tipo Anac n. 1/2023, fino a quel momento potrà chiedere la rettifica purché la piattaforma di gara lo consenta e sia sempre rispettato l’anonimato. Modalità che, nel caso in esame, sono state pedissequamente rispettate.

 

 

 

FONTI      Silvana Siddi       “Enti Locali & Edilizia”

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