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Gare, niente esclusione per l’impresa che sfora i termini per i chiarimenti sull’offerta

Lo chiarisce il Tar Lombardia in una pronuncia dedicata a questa particolare forma di soccorso istruttorio

 

Il Tar Lombardia, con la recente sentenza n. 2410/2026, fornisce utili indicazioni sul soccorso istruttorio di chiarimento (ex comma 3 dell’articolo 101 del codice) e sugli effetti del mancato rispetto dei termini stabiliti nella legge di gara che, in ogni caso, non può mai determinare l’esclusione dell’operatore interessato.

 

La vicenda
La sentenza analizza una peculiare fattispecie di soccorso istruttorio oggi disciplinato nel comma 3 dell’articolo 101 che trova il suo fondamento di carattere generale nell’ambito dell’articolo 6 della legge 241/90 relativo alla sempre consentita possibilità di chiedere chiarimenti in merito, per gli appalti, all’offerta presentata.

Nel caso di specie, il comma richiamato dell’articolo 101 stabilisce che il Rup o un suo collaboratore a cui viene assegnato il sub-procedimento «può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica».

Il soccorso in argomento risulta nettamente distinto dalla fattispecie del soccorso istruttorio integrativo e sanante (anch’essi, evidentemente, disciplinati nell’articolo 101 del codice) sostanziandosi in una mera richiesta di chiarimenti volta a «consentire la corretta interpretazione dell’offerta tecnica ed economica e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente, superando le eventuali ambiguità dell’offerta – fermo il divieto di integrazione di quest’ultima – senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunto (Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8481)».

Attraverso il riscontro alla richiesta di chiarimenti, evidentemente, non sarà possibile sanare carenze di tipo sostanziale e/o l’assenza di requisiti ma semplicemente, spiega il giudice, «rimuovere ambiguità interpretative, senza alterare il contenuto dell’offerta». Le informazioni fornite, quindi, avranno come unico scopo quello di certificare l’effettiva volontà dell’operatore economico senza mai «potersi tradurre in integrazioni sostanziali o rettifiche dell’offerta (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2023, n. 290; Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680)».

 

I termini di adempimento
Nel caso di specie, come emerge dalla censura del ricorrente, i chiarimenti (richiesti in relazione ad un requisito previsto per l’esecuzione del contratto) sono stati forniti tardivamente rispetto ai termini originariamente assegnati dalla stazione appaltante (forniti comunque nell’ambito della proroga concessa all’operatore interessato). Secondo la tesi demolitoria, in pratica, il termine assegnato dalla stazione appaltante avrebbe natura perentoria anche in questa specifica ipotesi di soccorso con la conseguenza che il mancato rispetto avrebbe dovuto determinare l’automatica esclusione dalla gara dell’operatore economico (aggiudicatario dell’appalto).

Il giudice non ha condiviso questa impostazione precisando che l’operatore escusso ha avuto la proroga del termine originariamente concesso (rispondendo entro questo secondo termine) e, in relazione alla fattispecie del soccorso di chiarimento, la questione dei termini si pone diversamente rispetto alle fattispecie del soccorso integrativo e sanante.

In sentenza, per chiarire il ragionamento, si rammenta che l’art. 101 prevede 4 fattispecie di soccorso, in particolare il soccorso «integrativo (comma 1, lett. a), sanante (comma 1, lett. b), soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3) e correttivo (comma 4)».

Solamente le prime due fattispecie, ovvero nel caso di soccorso integrativo (comma 1, lett. a) e sanante (comma 1, lett. b), il codice prevede l’esclusione della gara in caso di omesso riscontro (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025; Cons. Stato, sez. V, n. 7075 del 19 agosto 2025).

Per la fattispecie in argomento, che come detto mira semplicemente ad avere dei chiarimenti, l’art. 101 non prevede «l’esclusione dalla gara in caso di superamento del termine».

Si tratta di un differente regime giuridico che esprime una evidente scelta consapevole, anche «in forza dei principi del risultato e della fiducia», e che ha portato il Consiglio di Stato ad affermare che il termine indicato dalla stazione appaltante per esitare la richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio «in senso stretto» può essere superato senza effetti invalidanti.

Nel caso di specie, lo stesso disciplinare di gara, ha previsto – condivisibilmente – «la sanzione dell’esclusione dalla gara unicamente in caso di inosservanza del termine assegnato per il soccorso istruttorio c.d. integrativo e sanante (…) senza disporre alcunché, invece, per l’inosservanza del termine assegnato per rendere i chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica».

 

 

 

FONTI        Stefano Usai          “Enti Locali & Edilizia”

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