Molti i benefici sul fronte della gestione documentale, l’analisi delle gare, il controllo delle scadenze, la lettura dei capitolati ma se le piattaforme sono usate male si rischia di innescare inedite complessità. Di Giuda: servono nuovi modelli contrattuali e organizzativi
Non basta inserire l’etichetta “AI” perché un software diventi utile al settore delle costruzioni. L’Università di Torino ha avviato una ricognizione sulle piattaforme attualmente disponibili sul mercato per “testarne” le funzionalità e capire quanto siano davvero efficaci ed efficienti nel migliorare l’operatività del settore dell’edilizia e delle costruzioni nonché quello dell’architettura e dell’ingegneria. «Il punto di partenza è che il settore non ha bisogno solo di nuovi strumenti. Ha bisogno di una revisione seria dei processi e delle procedure che regolano il rapporto tra committente, progettisti, imprese e filiera produttiva. Senza questa revisione, l’intelligenza artificiale rischia di innestarsi su modelli organizzativi vecchi, frammentati e spesso conflittuali», spiega a «NT+ Enti Locali & Edilizia» Giuseppe Martino Di Giuda, professore di Construction Management all’Università di Torino.
Di Giuda all’Università di Torino che idea vi state facendo riguardo ai software AI?
In questi anni sulle scatole dei software abbiamo letto «software Bim» e non «software Bim oriented», ora leggiamo «software integrato con l’intelligenza artificiale». Ma cosa vuol dire? Quali funzioni sono realmente automatizzate? Su quali banche dati sono stati addestrati questi strumenti? Con quali livelli di controllo, tracciabilità e responsabilità? Alcuni strumenti possono certamente aiutare: nella gestione documentale, nell’analisi delle gare, nel controllo delle scadenze, nella lettura dei capitolati, nella verifica di coerenza tra elaborati geometrici e alfanumerici. Quindi sì, questi software possono essere validi. Ma solo se diventano parte di un cambiamento più profondo. L’AI non risolve da sola i problemi delle costruzioni, li rende solo più visibili. E, se usata male, li accelera.
Quando parla di cambiamento profondo cosa intende?
La transizione digitale è tale se non è semplice informatizzazione dei processi e delle procedure analogiche, ma le modifica in una ottica di automazione e di disintermediazione algoritmica. Con una tesi di dottorato, che ho seguito qualche anno fa, abbiamo lavorato alla predisposizione di un Digital Twin Prototype, ovvero di un digital twin che anziché leggere e adattare il funzionamento di un edificio esistente, leggeva e analizzava i dati di gara che le diverse imprese offrivano per la partecipazione alla gara stessa, ossia un simulatore di gara su un dato edificio. Se l’intelligenza artificiale è in grado di estrarre e confrontare i dati di gara con precisione, deve inevitabilmente cambiare il ruolo dei commissari: dovranno occuparsi meno della mera lettura documentale e più della validazione del metodo, della coerenza degli output, della correttezza dei criteri e della motivazione finale. L’AI può supportare l’analisi, segnalare anomalie, confrontare offerte e verificare corrispondenze tra offerta tecnica, economica, temporale e requisiti di gara. Ma non può diventare una scatola nera alla quale delegare la decisione. La discrezionalità amministrativa e tecnica non va trasferita all’algoritmo, va piuttosto resa esplicita nella sua progettazione: criteri, pesi, dati rilevanti, soglie, controlli, tracciabilità e possibilità di contestazione. I colleghi dei settori giuridici e ingegneristici dovranno necessariamente lavorare alacremente al tema del «legal engineering» in un’ottica di transdiciplinarietà di cui anche in università non si vede purtroppo alcun segnale.
Quindi in sostanza come va affrontata la sfida AI?
L’AI può senza dubbio cambiare il modo in cui si decide nelle diverse fasi del processo – dall’analisi dei bisogni al progetto, al cantiere e poi alla gestione del bene costruito – ma attenzione perché rende più complessa la responsabilità professionale ma proprio per questo impone nuovi modelli contrattuali e organizzativi. Le faccio un esempio: l’intelligenza artificiale può suggerire, confrontare o ottimizzare una scelta tecnica di cantiere, ad esempio sull’uso dei materiali. Ma se il direttore dei lavori recepisce quella scelta o la lascia entrare nel processo esecutivo, resta tenuto a verificarne la conformità al progetto, al contratto, alla normativa tecnica e alla regola dell’arte. L’AI è uno strumento di supporto, non può e non deve diventare uno schermo dietro cui trasferire la responsabilità. E questo è un rischio enorme tenendo conto che nel nostro Paese la maggior parte degli attori del c.d. «processo edilizi»o non hanno in capo professionalità in grado di maneggiare davvero la digitalizzazione e figuriamoci l’intelligenza artificiale. Inoltre si aggiungono responsabilità in capo a tutte le figure della filiera, dal progettista all’impresa, dal fornitore del software al produttore dei materiali, fino alla stazione appaltante o al gestore della piattaforma. Tutto dipende da chi ha introdotto lo strumento, da come è stato configurato, dai dati su cui ha operato e da chi ha validato la scelta finale. Il problema vero è che AI e digitalizzazione non si inseriscono bene in una filiera ancora lineare e frammentata, fatta di responsabilità separate tra committente, progettista, costruttore, direttore lavori e gestore. Servono forme contrattuali più relazionali e collaborative, capaci di rendere trasparenti dati, decisioni, controlli e responsabilità.
Anac ha aggiornato alcuni bandi introducendo l’obbligo di dichiarare l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle gare pubbliche. E Consip avvia l’utilizzo di strumenti e agenti di intelligenza artificiale per innovare la gestione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Crede che si sia un modo per imprimere un colpo di acceleratore all’uso dell’AI nel mondo delle costruzioni?
L’accelerazione senza dubbio c’è. Ma riguarda, soprattutto, il procurement e la gestione procedurale. Sul progetto e sull’opera, la strada è ancora da tracciare, non solo sul piano normativo, ma prima ancora su quello metodologico, tecnico e della responsabilità professionale. È necessario fare un importante distinguo: gli appalti di fornitura riguardano prodotti pronti all’uso, già disponibili sul mercato, gli appalti di servizi di ingegneria e architettura o gli appalti di lavori riguardano invece la messa a disposizione di un processo che porterà ad un prodotto, il progetto prima e la costruzione poi. La differenza è abissale. Per questo l’ iniziativa Consip – che nasce da «proof of concept» applicati retrospettivamente a gare concluse e da attività ad alta intensità operativa – segna certamente un’accelerazione reale, ma ancora circoscritta. Nel terreno del nuovo Bando Tipo n. 2 per i servizi di ingegneria e architettura, la questione si pone in termini radicalmente diversi: l’AI non assiste soltanto l’acquisto di un bene o la gestione documentale di una procedura, ma può entrare nel processo decisionale che genera il progetto e, successivamente, l’opera. È un terreno in cui i requisiti non sono sempre predeterminati: spesso si formano, si precisano e si trasformano dentro il processo progettuale. In sostanza: l’obbligo dichiarativo introdotto da Anac è una misura di trasparenza, non ancora una vera governance sostanziale dell’AI nel progetto. Mancano, ad oggi, criteri standardizzati, certi e giuridicamente governabili per accertare oggettivamente l’uso dell’AI nella predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione della prestazione professionale, la clausola rischia di poggiare in larga parte sull’autodichiarazione dell’operatore. Il pericolo è che si traduca in un adempimento formale, con il rischio che l’uso dell’AI incida su scelte progettuali rilevanti senza un adeguato presidio umano, tecnico e professionale. E, soprattutto, l’obbligo dichiarativo grava sull’operatore economico, mentre anche la stazione appaltante può utilizzare strumenti di AI nella gestione, nell’analisi e nella valutazione delle procedure. La vera prova della trasparenza, allora, non si giocherà soltanto sulla dichiarazione dell’operatore, ma sulla simmetria informativa tra committenza pubblica e mercato.
FONTI Mila Fiordalisi “Enti Locali & Edilizia”
