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Sicurezza lavoro: il DVR deve valutare i rischi reali delle attività

Per la Cassazione il documento di valutazione dei rischi deve analizzare le reali modalità operative della lavorazione, comprese le interferenze tra attività e l’utilizzo delle attrezzature secondo il D.Lgs. n. 81/2008

 

La valutazione dei rischi non può essere costruita come un documento standard valido per qualsiasi contesto produttivo. Ogni lavorazione presenta caratteristiche proprie, dinamiche operative specifiche e modalità effettive di esecuzione che devono essere analizzate con attenzione all’interno del DVR.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza del 5 maggio n. 16217, con cui è tornata a soffermarsi sul rapporto tra organizzazione del lavoro, procedure operative e responsabilità del datore di lavoro.

 

Sicurezza sul lavoro: il DVR deve valutare i rischi reali della lavorazione
La vicenda riguarda un grave infortunio avvenuto durante operazioni di movimentazione di materiali metallici all’interno di uno stabilimento produttivo.

Secondo quanto ricostruito nel processo, un lavoratore aveva riportato delle gravi lesioni a una mano durante una fase lavorativa caratterizzata dalla contemporanea presenza di operatori e attività strettamente interferenti tra loro.

La contestazione mossa al datore di lavoro non riguardava soltanto l’evento in sé, ma soprattutto l’organizzazione complessiva della lavorazione. In particolare, i giudici hanno concentrato l’attenzione sull’assenza di una valutazione specifica del rischio derivante dall’interazione tra le diverse fasi operative e sulla mancanza di procedure realmente idonee a disciplinare l’utilizzo dell’attrezzatura di sollevamento nelle modalità con cui il lavoro veniva svolto.

La Corte di appello aveva confermato la condanna del datore di lavoro per lesioni personali colpose gravi, individuando due principali profili di responsabilità.

Secondo i giudici, il DVR non aveva valutato adeguatamente il rischio derivante dall’interferenza tra le attività svolte dal lavoratore infortunato e le operazioni di movimentazione dei materiali tramite carroponte. L’attività, infatti, non poteva essere considerata una semplice fase accessoria priva di rischi specifici.

La Corte aveva inoltre rilevato la violazione dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, evidenziando l’assenza di procedure operative realmente cogenti e di misure organizzative idonee a garantire un utilizzo dell’attrezzatura conforme alle istruzioni d’uso.

I giudici avevano infine escluso che il comportamento del lavoratore potesse interrompere il nesso causale, ritenendo che la sua condotta rientrasse comunque nella normale dinamica della lavorazione e nel rischio che il datore di lavoro avrebbe dovuto governare attraverso un sistema prevenzionistico adeguato.

 

DVR e attrezzature di lavoro: cosa prevedono gli artt. 28 e 71 del D.Lgs. n. 81/2008
Nella valutazione del caso rilevano due disposizioni centrali del D.Lgs. n. 81/2008: l’art. 28, dedicato alla valutazione dei rischi, e l’art. 71, relativo all’uso delle attrezzature di lavoro.

L’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 rappresenta uno dei cardini dell’intero sistema prevenzionistico, perché impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione di tutti i rischi presenti nell’organizzazione aziendale.

Accanto all’art. 28, assume rilievo anche l’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro. In particolare, il comma 4 dispone che il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche e organizzative necessarie affinché le attrezzature siano utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso e in condizioni tali da ridurre i rischi per gli operatori.

La sicurezza non dipende soltanto dalla presenza di macchine o attrezzature conformi, ma anche dal modo in cui il loro utilizzo viene organizzato e regolamentato all’interno dell’azienda. Procedure operative generiche, prescrizioni non cogenti o prassi produttive incompatibili con le indicazioni del costruttore possono infatti rendere inefficace l’intero sistema prevenzionistico.

 

Perché il DVR deve valutare i rischi reali della lavorazione
Secondo la Cassazione il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 non può limitarsi a richiamare in modo generico i rischi tipici di una lavorazione, ma deve fotografare il modo reale in cui l’attività si svolge all’interno dell’azienda.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare con il massimo grado possibile di specificità tutti i fattori di rischio concretamente presenti nell’organizzazione aziendale. Il DVR, secondo i giudici, deve invece tenere conto delle modalità operative effettivamente adottate, delle interferenze tra lavorazioni, delle prassi aziendali e del rapporto intercorrente tra operatori, attrezzature e ciclo produttivo.

 

Rischio interferenziale e interferenze operative nelle lavorazioni
Non solo: particolarmente rilevanti sono le c.d. interferenze operative legate al ciclo produttivo e quindi generate dalla contemporanea esecuzione di attività diverse strettamente collegate tra loro. Secondo gli ermellini, alcune lavorazioni non possono essere analizzate separatamente perché il pericolo nasce proprio dall’interazione continua tra operatori, macchine e fasi operative.

In queste situazioni le regole generiche di prudenza possono rivelarsi insufficienti, soprattutto quando il lavoratore, per svolgere la propria mansione, deve inevitabilmente operare in prossimità di attrezzature, carichi o macchinari in movimento.

Per questo motivo il datore di lavoro deve governare il rischio attraverso procedure specifiche, costruite sulle reali modalità di svolgimento della lavorazione e non affidate esclusivamente all’attenzione del singolo operatore.

 

Procedure operative e istruzioni di sicurezza: perché devono essere cogenti
A questo si collega anche il tema delle procedure aziendali, per le quali è necessario distinguere chiaramente tra semplici raccomandazioni operative e prescrizioni realmente cogenti. Secondo i giudici, le istruzioni formulate in modo generico o elastico non garantiscono un’effettiva tutela della sicurezza, soprattutto nei contesti produttivi caratterizzati da ritmi elevati e forte pressione organizzativa.

Le procedure devono essere precise, comprensibili, vincolanti, coerenti con la lavorazione reale ed effettivamente applicabili. Non basta invitare genericamente i lavoratori a prestare attenzione o ad adottare comportamenti prudenti. Le regole operative devono essere costruite in modo tale da evitare ambiguità e impedire la formazione di prassi aziendali difformi rispetto alle misure di sicurezza previste.

Ne deriva anche uno stretto rapporto tra le prescrizioni tecniche contenute nei manuali delle attrezzature e le modalità operative adottate dall’azienda. Secondo la Corte il datore di lavoro non può limitarsi a recepire formalmente le indicazioni del costruttore senza verificare che l’organizzazione del lavoro sia realmente compatibile con quei limiti di sicurezza.

Il sistema prevenzionistico deve mantenere coerenza tra caratteristiche tecniche delle attrezzature, organizzazione della lavorazione, procedure operative e formazione dei lavoratori.

Quando questo coordinamento manca, il rischio aumenta e la responsabilità datoriale può determinarsi anche in presenza di documenti formalmente corretti.

 

Condotta del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro
Infine, perché il comportamento del lavoratore possa interrompere il nesso causale è necessario che introduca un rischio totalmente estraneo alla lavorazione e imprevedibile rispetto all’organizzazione governata dal datore di lavoro.

Quando invece il comportamento si inserisce nella dinamica della lavorazione o si sviluppa all’interno di procedure incomplete, ambigue o inefficaci, il rischio continua normalmente a ricadere nella sfera di governo del garante.

Si conferma così il consolidato principio secondo cui la sicurezza non può essere affidata esclusivamente alla prudenza del lavoratore, ma deve essere costruita attraverso un sistema organizzativo capace di prevenire anche gli errori operativi prevedibili nell’attività quotidiana.

Il ricorso è stato quindi rigettato, confermando integralmente la decisione della Corte di appello e quindi la responsabilità per lesioni personali colpose gravi legata all’infortunio sul lavoro.

La Cassazione conferma quindi la responsabilità datoriale nei casi di DVR inadeguati o incompleti rispetto ai rischi realmente presenti nella lavorazione, oltre che in presenza di procedure organizzative e operative non idonee a garantire un utilizzo dell’attrezzatura conforme alle istruzioni di sicurezza.

Inoltre, quando il comportamento dell’operatore rientra comunque nel rischio che il datore di lavoro è tenuto a prevenire attraverso un adeguato sistema di sicurezza, la condotta del lavoratore non può interrompere il nesso causale.

 

 

 

 

FONTI        “LavoriPubblici.it”

 

Categorized: News