Tar Lombardia: gli oneri vanno inclusi anche per le risorse operative non continuative ma stabilmente dedicate alla commessa. Via libera anche al seggio di gara nelle procedure Oepv per attività istruttorie e di apertura delle offerte. I punti chiave
La recente sentenza del Tar Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2544/2026 affronta due tematiche pratico/operativo di una certa rilevanza.
La prima questione attiene alla verifica sulla congruità dei costi della manodopera del personale direttamente e continuativamente coinvolto nell’esecuzione delle prestazioni rispetto al resto del personale coinvolto in modo “marginale”; il secondo aspetto riguarda le competenze ed i rapporti del seggio di gara, della commissione e del Rup
Il costo della manodopera
Nel caso trattato, la ricorrente – esclusa in seguito a certificata anomalia dell’offerta e, segnatamente, per incongruità dei costi della manodopera – produceva le giustificazioni sui costi della manodopera distinguendo tra personale continuativamente coinvolto nell’esecuzione delle prestazioni e personale coinvolto, a suo dire, in modo solo marginale. In sostanza, secondo il ricorrente, i costi della manodopera oggetto di verifica e valutazione sarebbero solo quelli relativi alla prima ipotesi e non anche alla seconda, stante la marginalità degli interventi. Il giudice non condivide la ricostruzione della ricorrente.
In sentenza si spiega che, pur vero che il codice non pretende l’indicazione del costo del «personale indiretto», è altresì’ vero che questa possibilità «presuppone che si tratti effettivamente di risorse chiamate a fornire un’attività marginale (ad esempio perché figure manageriali di vertice) o del tutto occasionale rispetto alla prestazione cui l’offerente si è obbligato». In sostanza deve trattarsi di personale che rimane estraneo al “gruppo lavoro” che si deve dedicare in modo continuativo all’esecuzione della prestazione.
Nel caso di specie, dall’offerta tecnico-economica questa estraneità non è stata dimostrata visto che il gruppo lavoro/struttura proposta è stata valorizzata come complesso di risorse impegnato nell’esecuzione delle prestazioni.
In pratica, conclude il giudice sul punto, «non venendo in rilievo figure manageriali apicali e trasversali, esterne e di mero supporto all’esecuzione dell’appalto impiegate solo occasionalmente (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 3.11.2020, 6786), ma piuttosto risorse direttamente operative, stabilmente dedicate alla specifica commessa seppur pro quota e non attratte a un regime di mera reperibilità, l’inclusione dei relativi costi nell’ambito delle spese generali o in altre voci di costo non risulta corretta».
Pertanto, la voce “costo della manodopera” doveva comprendere anche gli oneri di questo personale e non poteva essere allocato in altre voci di costo espressamente destinate «ad altre necessità e a specifiche finalità».
Seggio di gara e commissione
Con ulteriore motivo di censura, si evidenzia l’illegittima nomina di un seggio di gara che, ai sensi dell’art. 93 è previsto solamente negli appalti da aggiudicarsi al ribasso con conseguente omissione di alcuni adempimenti, ad esempio la redazione della graduatoria finale. Ulteriore censura ha riguarda la trasmissione degli atti per la verifica dell’anomalia al Rup piuttosto che alla commissione di gara.
Anche questi rilievi, secondo il giudice, non sono persuasivi. Nel caso di specie, appalto da aggiudicarsi con il multicriterio, nell’ambito della procedura si è previsto un apposito seggio con compiti meramente “amministrativi” ovvero l’apertura delle offerte tecniche con successiva valutazione a cura della commissione.
L’attività del “seggio”, pertanto, è del tutto coerente con il dato normativo e con il disciplinare visto che ha semplicemente provveduto «alla mera apertura delle buste telematiche caricate sulla piattaforma digitale di negoziazione, verificando la rispondenza formale delle stesse – i.e. la presenza dei contenuti richiesti – alle prescrizioni della legge di gara e demandando alla commissione ogni valutazione sul punto».
Per il resto, i verbali di gara hanno certificato la valutazione delle offerte tecnica compiuta dalla commissione di gara. Successivamente, si registra l’intervento del seggio di gara che si è limitato a dare «lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione» pubblicandoli sulla piattaforma, procedendo poi all’apertura delle offerte economiche onde verificare la percentuale di ribasso offerta da ciascun operatore economico.
Dopo aver preso «contezza del dato risultante dalla piattaforma telematica, il seggio di gara si è riservato di sottoporre al Rup le offerte economiche di entrambe le concorrenti per una valutazione analitica della sostenibilità dei ribassi offerti, in relazione, in particolare, ai costi per la manodopera (…)». Pertanto, il solo fatto che il seggio abbia aperto le offerte economiche non costituisce «per ciò solo causa di invalidità dell’intera procedura, in mancanza di elementi indicativi di un oggettivo vulnus alle regole della trasparenza e par condicio dei concorrenti».
Si è trattato di attività materiale (avvenuta, inoltre, in seduta pubblica) riconducibile ad adempienti istruttori. Da notare che si tratta di momenti istruttori anche spiegati/esplicitati nel bando tipo n. 1 adottato con la deliberazione n. 148/2026 dall’ Anac.
Non è condivisibile, quindi, la pretesa violazione del comma 7 dell’art. 93 del codice visto che non si può ritenere che il seggio di gara sia organo «confinato esclusivamente a tale tipologia di procedura, ma conferma invece che può operare e finanche gestire l’intera gara laddove l’attività richiesta non comporti spendita di discrezionalità tecnica e, dunque, con la sola radicale esclusione dell’esame delle proposte progettuali dei concorrenti».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
