Il Tar Friuli Venezia Giulia applica con rigore il principio di auto-responsabilità dei concorrenti
Diversamente dal caso in cui la piattaforma digitale non funziona a causa imputabile alla stazione appaltante o al gestore della piattaforma (vedi in tal senso, l’articolo pubblicato in questo giornale il 19.02.2025, sent. Tar Toscana, sez. IV, n. 266/2025), l’operatore economico è responsabile del mancato invio nei termini della propria offerta. Il principio di auto-responsabilità qualifica il caricamento della documentazione nella piattaforma nei termini come un obbligo di risultato il cui mancato adempimento lo esonera dalle responsabilità solo se prova che è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per il Friuli Venezia Giulia, sez I n. 211/2026.
Il fatto
È stata indetta una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di trasporto e ad un operatore economico, durante il tentativo finale di invio dell’offerta, si sarebbe verificato un problema tecnico che avrebbe interrotto il processo di trasmissione dell’offerta. Successivamente la piattaforma aveva continuato ad operare e, nonostante non era stato mostrato dal sistema la dicitura «nessuna risposta inviata». Per questo, l’operatore economico aveva confidato nell’avvenuta trasmissione della propria offerta. In occasione della prima seduta pubblica di aperture delle buste amministrative il presunto concorrente, però, avrebbe appreso per la prima volta della mancata ricezione della propria offerta. In risposta al diniego della stazione appaltante di riammissione in gara, l’operatore economico presentava ricorso al Tar eccependo che la piattaforma non avrebbe garantito i requisiti di usabilità, chiarezza a e accessibilità in quanto non avrebbe consentito all’offerente di percepire in modo univoco l’esito dell’operazione di invio dell’offerta.
La decisione
Il Collegio richiama in primis i principi di auto-responsabilità e della diligenza professionale, di cui all’art. 1176 cod. civ., per i quali ciascun concorrente è responsabile degli errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione. Il caricamento tempestivo della documentazione nella piattaforma costituisce una prestazione doverosa rientrante nella categoria degli obblighi di risultato, rispetto alle quali la parte obbligata può considerarsi adempiente solo eseguendo oggettivamente la prestazione a cui è tenuta e può liberarsi dalla conseguenze giuridiche del ritardo o dell’inadempimento solo provando che è determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile (Ad Plen n. 9/2014, Tar Lazio sez I, n. 13209/2025). Il principio di auto-responsabilità, così come non consente di scusare errori interpretativi della legge di gara che un concorrente di adeguata diligenza non dovrebbe commettere, parimenti non consente di correggere errori imputabili allo stesso operatore economico, con modalità ed in tempi diversi da quelli appositamente fissati dalla legge per la correzione.
Nel caso in esame, la mancata ricezione del messaggio pec di conferma, come accaduto invece in occasione della partecipazione a precedenti procedure di aggiudicazione, avrebbe imposto, in base alla diligenza richiesta all’operatore economico, un’immediata attivazione al fine di ottenere i necessari chiarimenti. Non sarebbe stato neppure sostenibile dedurre una presunta violazione del principio del risultato o della fiducia: l’affidamento del contratto con la massima tempestività non era perseguibile riammettendo in gara la ricorrente, che non aveva presentato un’offerta economica valutabile dalla stazione appaltante. Pertanto, il ricorso non può essere accolto.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
