Il Consiglio di Stato scioglie un nodo che torna in ogni procedura per i servizi di ingegneria e architettura: nella verifica dei requisiti conta la classificazione formale della prestazione o il ruolo che ha avuto dentro l’intervento? Tra categorie E.10, IA.02 e IA.04, principio del risultato ed effetto espansivo esterno, ecco a quali condizioni un’esperienza in categoria affine concorre a dimostrare il requisito.
Nella verifica dei requisiti di una gara di progettazione conta la classificazione formale delle prestazioni svolte oppure il ruolo che hanno avuto all’interno dell’intervento? Un’esperienza maturata in una categoria affine può concorrere a dimostrare il requisito richiesto dalla lex specialis? E cosa accade se, durante il giudizio, la stazione appaltante conferma l’aggiudicazione con un nuovo provvedimento?
Su questi temi si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4454 del 4 giugno 2026, una decisione che interessa direttamente operatori economici, progettisti e stazioni appaltanti impegnati nelle gare per servizi di ingegneria e architettura. Al centro della controversia vi sono il rapporto tra categorie professionali affini e il ruolo del principio del risultato nell’interpretazione dei requisiti di partecipazione.
Requisiti nelle gare di progettazione: il contenzioso sull’esperienza del progettista tra categoria E.10 e categorie impiantistiche
La vicenda nasce da una procedura aperta per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria prevalentemente edile presso strutture ospedaliere. Il disciplinare richiedeva che il progettista avesse svolto, nei dieci anni precedenti, attività di progettazione riferite alla categoria E.10 per un importo almeno pari a 135.000 euro.
La seconda classificata ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che parte delle esperienze dichiarate dal progettista dell’aggiudicataria non fossero riconducibili alla categoria E.10, ma alle categorie impiantistiche IA.02 e IA.04 oppure a prestazioni relative alla fase esecutiva, come direzione lavori e collaudi. Ha inoltre contestato la verifica di anomalia dell’offerta e il successivo verbale con cui il RUP aveva confermato il possesso dei requisiti.
Il TAR ha accolto il ricorso solo con riferimento all’anomalia dell’offerta, respingendo invece le censure sul requisito esperienziale. Secondo il giudice di primo grado, le progettazioni impiantistiche svolte per l’installazione di apparecchiature diagnostiche in strutture sanitarie avevano carattere servente rispetto all’opera edilizia e potevano quindi essere considerate utili ai fini del requisito richiesto.
L’impresa ha quindi proposto appello insistendo sull’impossibilità di utilizzare esperienze IA.02 e IA.04 per dimostrare il requisito E.10 e contestando la presunta integrazione postuma della motivazione.
Categoria E.10, IA.02 e IA.04: cosa prevedono il D.M. 17 giugno 2016 e il Codice dei contratti pubblici
Per comprendere la decisione occorre partire dal quadro normativo ovvero dal Codice dei contratti e dal Decreto Parametri.
La categoria E.10 della tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 (Decreto Parametri) riguarda interventi di edilizia sanitaria e scolastica. Le categorie IA.02 e IA.04 riguardano invece rispettivamente impianti meccanici a fluido e impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni.
A queste disposizioni si affianca l’ art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, che rinvia all’art. 26, comma 4 dell’ Allegato I.7, che stabilisce che la progettazione esecutiva di strutture e impianti deve essere sviluppata in forma unitaria e integrata con quella delle opere civili.
La norma riconosce quindi che, negli interventi complessi, le componenti edilizie e impiantistiche costituiscono parti di un unico progetto e non attività separate.
Quando un’esperienza in categoria affine soddisfa il requisito di gara: la decisione del Consiglio di Stato
Sul piano processuale i giudici di Palazzo Spada hanno escluso l’improcedibilità del ricorso, affermando che la nuova aggiudicazione adottata in esecuzione della sentenza di primo grado era soggetta all’effetto espansivo esterno previsto dall’art. 336, comma 2, del codice di procedura civile. L’eventuale riforma della sentenza avrebbe quindi travolto automaticamente anche il provvedimento sopravvenuto.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha valorizzato il contenuto del disciplinare, che consentiva di considerare tutti i servizi di architettura e ingegneria previsti dall’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.7, compresi quelli propedeutici alla progettazione.
Alla luce di tali disposizioni, le esperienze maturate nelle categorie IA.02 e IA.04 sono state ritenute utilizzabili perché riferite alla progettazione esecutiva di impianti necessari all’installazione di apparecchiature ospedaliere e quindi strettamente collegate a interventi di edilizia sanitaria.
Secondo il Consiglio di Stato, il carattere servente delle prestazioni emerge sia dalla denominazione delle categorie impiantistiche sia dall’oggetto dell’appalto, prevalentemente edilizio ma suscettibile di comprendere interventi impiantistici complementari.
Viene, inoltre, precisato che i criteri di interpretazione letterale e sistematica e il principio del risultato conducono a una lettura funzionale del requisito, coerente con lo scopo dell’appalto.
Respinto il motivo principale, è stata ritenuta infondata anche la censura relativa alla presunta motivazione postuma. Il Collegio ha comunque osservato che il verbale del RUP poteva essere qualificato come atto di conferma o convalida adottato nell’esercizio del potere di autotutela.
Requisiti di progettazione e categorie d’opera: perché conta il ruolo svolto nell’intervento
L’aspetto più interessante della sentenza è il rifiuto di una lettura puramente formale delle categorie professionali.
Il Consiglio di Stato non afferma una generale equivalenza tra categoria E.10 e categorie IA.02 o IA.04. Riconosce tuttavia che determinate esperienze impiantistiche possono essere valorizzate quando risultano strettamente collegate all’intervento principale e ne costituiscono una componente necessaria.
La decisione si fonda proprio sulla natura integrata della progettazione prevista dall’Allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici. In questa prospettiva, il requisito esperienziale non va verificato esclusivamente attraverso l’etichetta della categoria professionale, ma considerando il ruolo effettivamente svolto dalla prestazione nell’ambito dell’intervento.
Resta però fermo che la spendibilità delle esperienze affini richiede un collegamento concreto con l’opera principale. La pronuncia non introduce quindi una fungibilità generalizzata tra categorie diverse.
Verifica dei requisiti di progettazione: le indicazioni operative per stazioni appaltanti, RUP e professionisti
Alla luce delle conclusioni a cui giunge il Consiglio di Stato se ne deduce che le stazioni appaltanti dovrebbero definire i requisiti di esperienza in modo coerente con l’oggetto dell’appalto, evitando interpretazioni eccessivamente formalistiche quando le prestazioni risultano funzionalmente integrate.
Per i RUP, la verifica dei requisiti deve concentrarsi sul contenuto effettivo delle attività svolte e sul loro collegamento con l’intervento, non soltanto sulla classificazione formale delle prestazioni.
Per progettisti e operatori economici, infine, diventa essenziale documentare il rapporto tra la prestazione dichiarata e l’opera principale, perché è proprio tale collegamento a consentire la valorizzazione delle esperienze maturate in categorie affini.
In definitiva, il Consiglio di Stato conferma una lettura sostanziale dei requisiti di progettazione, privilegiando la funzione concretamente svolta dall’esperienza professionale rispetto alla sola classificazione formale della categoria di appartenenza.
FAQ: esperienza in categoria affine, requisiti di gara e principio del risultato
Un’esperienza di progettazione impiantistica può valere per un requisito di edilizia sanitaria?
Sì, purché la prestazione sia stata svolta nell’ambito di un intervento di edilizia sanitaria e risulti funzionalmente collegata all’opera principale.
Cosa significa che le categorie IA.02 e IA.04 sono a servizio delle costruzioni?
Significa che riguardano impianti destinati a supportare e completare l’opera edilizia, svolgendo una funzione strumentale rispetto alla costruzione.
La sentenza afferma un’equivalenza generale tra le categorie di progettazione?
No. Il Consiglio di Stato valorizza il collegamento concreto tra prestazione e intervento, senza introdurre una fungibilità generalizzata tra categorie diverse.
Come vanno interpretati i requisiti di esperienza richiesti dal disciplinare di gara?
Secondo la pronuncia, i requisiti devono essere letti alla luce del principio del risultato e dello scopo dell’appalto, considerando anche i servizi propedeutici e integrati alla progettazione.
Cosa prevede l’art. 26, comma 4, dell’Allegato I.7?
Prevede che la progettazione esecutiva di strutture e impianti sia sviluppata unitariamente e in forma integrata con la progettazione delle opere civili.
Se la stazione appaltante riaggiudica la gara in esecuzione della sentenza, il nuovo atto va impugnato?
Non quando il provvedimento costituisce mera esecuzione della sentenza e opera l’effetto espansivo esterno. Diverso il caso in cui il nuovo atto contenga autonome valutazioni.
Un requisito mancante del progettista può essere sanato dopo l’aggiudicazione?
Nel caso esaminato la questione è risultata irrilevante perché il requisito era stato ritenuto effettivamente posseduto. Il verbale del RUP è stato comunque qualificato come atto di conferma o convalida adottato in autotutela.
FONTI “LavoriPubblici.it”
