Con la sentenza n. 1350/2026, il TAR Catania torna ad affrontare un tema particolarmente rilevante per gli operatori economici attivi nei settori esposti al rischio di infiltrazione mafiosa: il rapporto tra iscrizione alla white list prefettizia, domanda di rinnovo e requisiti di partecipazione alle gare pubbliche
L’iscrizione alla white list può essere sostituita dalla sola domanda di rinnovo? Fino a che punto il soccorso istruttorio può sanare la mancata produzione dell’autodichiarazione richiesta dalla lex specialis? La stazione appaltante può pretendere un’autodichiarazione specifica a pena di esclusione?
La sentenza del TAR Sicilia, sez. Catania, 6 maggio 2026, n. 1350, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più rigoroso sul possesso effettivo dei requisiti di ordine generale e chiarisce alcuni profili operativi di grande interesse sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici, soprattutto in relazione ai limiti del soccorso istruttorio e alla possibilità di considerare sufficiente una domanda di rinnovo della white list ancora pendente.
White list e gare pubbliche: il nodo del rinnovo dell’iscrizione
La controversia trae origine da una procedura negoziata relativa all’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento della sicurezza di alcune infrastrutture stradali. Il disciplinare di gara richiedeva espressamente, tra i documenti da inserire nella busta amministrativa, un’autodichiarazione attestante l’iscrizione dell’operatore economico alla white list presso la Prefettura competente.
Uno dei concorrenti aveva omesso di allegare tale dichiarazione, motivo per cui la commissione di gara, rilevata la carenza documentale, aveva attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.Lgs. n. 36/2023. In sede di integrazione documentale, tuttavia, l’operatore non aveva prodotto l’autodichiarazione richiesta, limitandosi a trasmettere una domanda di rinnovo dell’iscrizione alla white list, peraltro priva di elementi idonei a comprovarne la tempestività, quali numero di protocollo o data certa.
La stazione appaltante aveva quindi disposto l’esclusione del concorrente.
L’operatore ha impugnato il provvedimento sostenendo, in sintesi, che la domanda di rinnovo dovesse considerarsi sufficiente ai fini del possesso del requisito, stante l’indicazione di “aggiornamento in corso” nell’elenco pubblico prefettizio, che il disciplinare non prevedesse espressamente l’esclusione, con conseguente illegittimità della decisione della commissione, nonché che la stazione appaltante avesse adottato un approccio eccessivamente formalistico in contrasto con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.Lgs. n. 36/2023.
Iscrizione white list, rinnovo e appalti pubblici: il quadro normativo di riferimento
La decisione si colloca all’interno di un quadro normativo articolato.
L’art. 1, commi 52 e 53, della L. n. 190/2012 prevede l’istituzione presso le Prefetture delle white list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, con riferimento alle attività maggiormente esposte al rischio.
Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 disciplina, invece, modalità, durata e rinnovo dell’iscrizione, stabilendo che, l’iscrizione ha durata triennale, la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza e che tale tempestività serve ad evitare soluzioni di continuità tra vecchia e nuova iscrizione.
Nel caso in esame rilevano, inoltre:
- l’ art. 94, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023, che configura la mancata iscrizione alla white list quale causa di esclusione riconducibile ai requisiti di ordine generale;
- l’ art. 10 del Codice, relativo alla tassatività delle cause di esclusione;
- l’ art. 101 sul soccorso istruttorio, che ne consente l’utilizzo per integrare o chiarire la documentazione amministrativa, ma ne esclude l’impiego per colmare la mancanza di requisiti sostanziali richiesti a pena di esclusione;
- il principio del risultato di cui all’ art. 1 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici.
La decisione del TAR
La domanda di rinnovo non equivale all’iscrizione nella white list
Il TAR aderisce all’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10256/2024, ribadendo che la mera presentazione della domanda di rinnovo non produce gli stessi effetti dell’iscrizione effettiva alla white list.
Secondo il Collegio, il requisito si perfeziona soltanto all’esito positivo del procedimento prefettizio e non con la semplice pendenza dell’istanza. La normativa di riferimento, infatti, non attribuisce alcun effetto anticipato alla domanda di rinnovo rispetto al completamento dell’istruttoria prefettizia.
Il tribunale amministrativo precisa, inoltre, che circolari ministeriali o comunicati ANAC che valorizzano la dicitura “aggiornamento in corso” presente negli elenchi prefettizi non hanno efficacia vincolante e non possono derogare alla disciplina primaria.
L’assenza del requisito sostanziale al momento della presentazione dell’offerta
La pronuncia valorizza anche alcuni elementi fattuali emersi nel caso in esame. In particolare, la domanda di rinnovo prodotta dall’operatore non recava protocollazione o data certa, non consentiva di verificare il rispetto del termine dei trenta giorni e risultava pendente da oltre tre anni.
Nel frattempo, inoltre, erano intervenute modifiche significative nell’assetto societario, tra cui il cambio dell’amministratore e del direttore tecnico.
Secondo il TAR, tali circostanze impedivano di ritenere ancora attuale l’iscrizione originaria, con conseguente carenza del requisito sostanziale al momento della presentazione dell’offerta.
La mancata iscrizione come causa di esclusione prevista dalla legge
Il Collegio esclude anche la violazione del principio di tassatività. La mancata iscrizione alla white list costituisce, infatti, una causa tipica di esclusione, direttamente riconducibile all’art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in virtù del rinvio operato dalla L. n. 190/2012.
Di conseguenza, l’esclusione è legittima anche se il disciplinare non richiama espressamente la relativa sanzione espulsiva.
L’autodichiarazione richiesta dalla lex specialis è legittima
Il TAR ritiene legittima anche la clausola del disciplinare che imponeva la produzione dell’autodichiarazione di iscrizione. Secondo la sentenza, tale previsione non rappresenta un aggravio burocratico, ma uno strumento di semplificazione coerente con il principio del risultato. La finalità della clausola è infatti quella di agevolare la verifica del possesso del requisito senza imporre la produzione di ulteriore documentazione prefettizia.
Le indicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici
La pronuncia offre indicazioni operative particolarmente rilevanti.
Per le stazioni appaltanti, è necessario formulare con chiarezza le prescrizioni della lex specialis; esplicitare il collegamento tra iscrizione alla white list e requisiti di ordine generale, oltre che distinguere correttamente tra integrazione documentale e sostituzione del requisito sostanziale.
Non solo: la sentenza conferma anche che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare la mancanza del requisito di iscrizione, né per sostituire il documento richiesto con documentazione diversa.
Per gli operatori economici, la decisione evidenzia invece l’importanza di monitorare con largo anticipo la scadenza dell’iscrizione, verificare l’effettiva permanenza negli elenchi prefettizi ed evitare di confidare esclusivamente nella pendenza della domanda di rinnovo, prestando anche particolare attenzione alle modifiche societarie intervenute durante il procedimento di rinnovo.
La semplice presentazione dell’istanza, soprattutto se pendente da lungo tempo, non rappresenta infatti una garanzia sufficiente ai fini della partecipazione alle gare.
I principi confermati dalla sentenza
Con la sentenza n. 1350/2026, il TAR Catania conferma un orientamento ormai consolidato in materia di white list, chiarendo che il requisito dell’iscrizione si perfeziona esclusivamente con l’esito positivo del procedimento prefettizio.
Il principio di semplificazione non può tradursi in un indebolimento delle garanzie sostanziali poste a presidio della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
La gestione dei requisiti di ordine generale richiede infatti sempre un approccio sostanziale, tempestivo e costantemente aggiornato, soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio.
FONTI Francesca Isgro’, Claudio Costantino, Andrea Raffiti “LavoriPubblici.it”
