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Consorzi stabili e partecipazione singola consorziata: niente esclusione senza unico centro decisionale

La semplice appartenenza di una società a un consorzio stabile non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di un unico centro decisionale con un altro concorrente. Il TAR Campania chiarisce il ruolo della consorziata designata per l’esecuzione dell’appalto e i limiti delle contestazioni all’aggiudicazione.

 

Un’impresa può partecipare alla stessa gara sia attraverso un raggruppamento temporaneo sia come socia di un consorzio stabile concorrente? E un’offerta che riduce dell’80% i tempi previsti dal bando può essere considerata automaticamente inattendibile?

Le questioni assumono particolare rilevanza nelle procedure per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, dove il confronto competitivo si gioca spesso sia sugli assetti societari dei concorrenti sia sulle proposte migliorative formulate in sede di gara.

Su entrambi i profili è intervenuto il TAR Campania, sez. Napoli, con la sentenza 20 aprile 2026, n. 2454, pronunciandosi sul ricorso proposto contro l’aggiudicazione di un lotto relativo ai servizi di architettura e ingegneria per i Centri per l’impiego della Regione Campania.

 

Consorzi stabili e unico centro decisionale: il caso esaminato dal TAR Campania
L’appalto in esame riguarda l’affidamento di lavori, forniture di arredi e servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione di alcuni Centri per l’impiego regionali.

Secondo il ricorrente, terzo classificato in graduatoria, l’assegnazione del lotto contestato sarebbe stata illegittima sotto due profili.

In primo luogo, una delle società facenti parte del raggruppamento aggiudicatario risultava anche socia del consorzio stabile classificatosi al secondo posto, circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a verificare l’esistenza di un unico centro decisionale tra le offerte.

In seconda battuta, l’offerta temporale presentata dall’aggiudicatario, che aveva proposto un ribasso dell’80% sui tempi di esecuzione previsti dalla documentazione di gara, non sarebbe stata sostenibile, riducendo da 75 a 15 giorni il termine per l’espletamento delle attività di architettura e ingegneria richieste.

Il TAR Campania ha però respinto entrambe le censure. Da un lato ha escluso che la semplice partecipazione della stessa società a un consorzio stabile e a un raggruppamento concorrente possa dimostrare l’esistenza di un unico centro decisionale. Dall’altro ha ritenuto che il ribasso temporale dell’80% non fosse sufficiente, da solo, a rendere inattendibile l’offerta dell’aggiudicatario.

 

Consorzi stabili nel Codice Appalti: quando rileva la consorziata designata
La prima questione affrontata dal TAR richiede di richiamare la disciplina dei consorzi stabili contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023.

L’   art. 67, comma 4, prevede che il consorzio stabile indichi in sede di offerta per quali consorziati concorre. Le prestazioni possono infatti essere eseguite direttamente dal consorzio oppure tramite le imprese consorziate designate.

La stessa disposizione stabilisce che la partecipazione alla medesima gara del consorziato designato dal consorzio può determinare l’esclusione quando risultino integrati i presupposti previsti dall’art. 95, comma 1, lettera d), relativi alle situazioni idonee ad alterare la concorrenza.

La disciplina mira ad evitare che offerte apparentemente autonome siano in realtà riconducibili a un unico centro decisionale, compromettendo la genuinità del confronto competitivo.

Proprio l’individuazione del soggetto designato per l’esecuzione assume quindi un ruolo centrale ai fini della verifica della legittimità della partecipazione alla procedura.

 

Unico centro decisionale: quando la partecipazione al consorzio stabile non basta
La prima censura riguardava la presunta violazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di partecipazione alle gare dei consorzi stabili. Secondo il ricorrente, il fatto che una società facente parte del raggruppamento aggiudicatario risultasse contemporaneamente socia del consorzio stabile classificatosi al secondo posto avrebbe dovuto essere considerato indice dell’esistenza di un unico centro decisionale.

Il TAR non ha condiviso questa impostazione. Richiamando l’art. 67, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e il recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3 del 2025, il Collegio ha evidenziato che la società in questione non era stata designata dal consorzio stabile quale esecutrice dell’appalto.

La disciplina vigente attribuisce infatti rilievo alla partecipazione alla stessa gara da parte del consorziato designato per l’esecuzione delle prestazioni. Nel caso di specie, invece, la società richiamata dal ricorrente non era stata individuata quale esecutrice dell’appalto e, pertanto, non poteva operare il meccanismo previsto dal Codice per prevenire possibili alterazioni della concorrenza.

Richiamando il Consiglio di Stato, i giudici hanno inoltre ribadito che la semplice partecipazione a un consorzio stabile, in assenza della designazione come esecutore dell’appalto, non costituisce di per sé un elemento indiziario dell’esistenza di un unico centro decisionale.

In assenza di ulteriori elementi probatori, non può quindi essere disposta l’esclusione degli operatori economici coinvolti.

 

Ribasso dell’80% sui tempi: ammesso se l’offerta è sostenibile
Respinta la prima censura, il TAR si è soffermato sulla contestazione relativa all’offerta temporale dell’aggiudicatario.

Secondo il ricorrente, la riduzione dei tempi di esecuzione da 75 a 15 giorni avrebbe reso l’offerta materialmente impossibile da realizzare in considerazione della complessità delle prestazioni richieste.

Anche questa tesi non è stata accolta: sul punto, il giudice ha evidenziato che la sola entità del ribasso temporale non costituisce prova dell’inattendibilità dell’offerta.

Nel caso di specie, inoltre, la lex specialis non prevedeva alcuna soglia massima di ribasso temporale né imponeva l’attivazione automatica di verifiche specifiche in presenza di riduzioni particolarmente elevate.

L’operatore economico era quindi pienamente legittimato a formulare un’offerta fortemente migliorativa, purché supportata da adeguate capacità organizzative e professionali. In particolare, il raggruppamento aggiudicatario ha evidenziato di poter contare su strumenti tecnologici avanzati per le attività di rilievo e progettazione e sull’impiego di 93 professionisti organizzati in 8 team operativi.

Il TAR ha ritenuto particolarmente significativo il fatto che la tempistica posta a base di gara fosse stata parametrata dalla stazione appaltante su un gruppo di lavoro composto da appena 6 professionisti. Secondo il Collegio, la disponibilità di risorse umane e professionali così rilevanti rappresenta un elemento idoneo a giustificare una significativa riduzione dei tempi di esecuzione.

Il TAR ha inoltre osservato che il ricorrente si era limitato a contestare l’impossibilità di eseguire le prestazioni nei tempi offerti senza fornire elementi tecnici idonei a dimostrare l’esistenza di tempi minimi incomprimibili o l’effettiva insostenibilità dell’offerta presentata.

Il giudizio sulla sostenibilità dell’offerta non può quindi essere fondato esclusivamente sul dato numerico del ribasso temporale, ma deve tenere conto dell’effettiva capacità organizzativa dell’operatore economico.

 

Verifica di congruità e limiti del sindacato del giudice amministrativo
In riferimento alla verifica della congruità dell’offerta, i giudici hanno ricordato che, quando la documentazione di gara non impone specifiche verifiche obbligatorie, la valutazione circa l’opportunità di procedere a un accertamento sulla sostenibilità dell’offerta rientra nell’ambito della discrezionalità della stazione appaltante.

La scelta di non attivare una verifica facoltativa può essere censurata soltanto in presenza di evidenti profili di irragionevolezza o di errore di fatto.

Nel caso esaminato, il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di tempi tecnici minimi incompatibili con l’offerta presentata dall’aggiudicatario né la manifesta illogicità delle valutazioni compiute dalla commissione.

 

Consorzi stabili e aggiudicazione: le indicazioni operative della sentenza
Sul fronte dei consorzi stabili, la sentenza conferma che la semplice appartenenza di una società alla compagine consortile non costituisce, di per sé, un elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un unico centro decisionale quando la stessa non sia stata designata come esecutrice dell’appalto.

Sul versante dell’offerta tempo, la sentenza conferma l’importanza di valutare la proposta nel suo complesso, tenendo conto dell’organizzazione, delle risorse professionali e delle tecnologie effettivamente messe in campo dall’operatore economico.

La decisione conferma che, nelle controversie in materia di appalti pubblici, non è sufficiente richiamare possibili situazioni di collegamento tra concorrenti o evidenziare ribassi temporali particolarmente elevati. Per mettere in discussione l’esito della procedura occorre dimostrare, con elementi concreti e specifici, che tali circostanze abbiano effettivamente alterato la genuinità del confronto concorrenziale o dimostrato la manifesta inattendibilità dell’offerta.

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

Categorized: News