Il TAR Lazio chiarisce per la prima volta la portata dell’art. 9, comma 2, del nuovo regolamento ANAC sul casellario: la mancata comunicazione della segnalazione è una semplice irregolarità, ma l’Autorità deve verificare e motivare il contraddittorio svoltosi nel procedimento di risoluzione in danno, a pena di illegittimità dell’annotazione.
La mancata comunicazione di una segnalazione all’operatore economico rende sempre irricevibile l’annotazione sul casellario ANAC? Quando l’Autorità è tenuta a verificare il contraddittorio svoltosi a monte, nel procedimento di risoluzione del contratto d’appalto? E che cosa accade se l’impresa denuncia quella mancanza e l’ANAC annota lo stesso, senza spiegare il perché?
A questi interrogativi risponde il TAR per il Lazio con la sentenza n. 9474 del 21 maggio 2026, che affronta per la prima volta la nuova causa di irricevibilità introdotta nel regolamento sul casellario informatico delle imprese e fornisce chiarimenti destinati a pesare sull’attività quotidiana di stazioni appaltanti e operatori economici.
Il punto di fondo sta nella distinzione tra due piani che la prassi tende a sovrapporre, seguendo il principio secondo cui la semplice comunicazione all’impresa che un fatto sarà segnalato all’Autorità ha valore meramente informativo, mentre tutt’altro peso ha il contraddittorio sostanziale che la legge impone, a monte, nei procedimenti destinati a sfociare nella notizia annotabile. Da qui la conseguenza che, quando la segnalazione riguarda una risoluzione in danno, l’ANAC non può limitarsi ad affermare la non manifesta infondatezza della notizia, ma deve farsi carico di verificare quel contraddittorio e di darne conto nella motivazione.
Dalla risoluzione in danno all’annotazione sul casellario informatico
La vicenda nasce da un appalto di lavori pubblici affidato sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016 (previgente Codice dei contratti), che la stazione appaltante ha risolto in danno dell’impresa esecutrice per grave inadempimento e grave ritardo, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Della risoluzione l’amministrazione ha dato notizia all’ANAC, che l’ha annotata sul casellario quale notizia utile.
L’operatore economico ha impugnato l’annotazione davanti al TAR per il Lazio. Ha sostenuto, da un lato, che la stazione appaltante non avesse instaurato alcun contraddittorio, né prima della risoluzione né al momento di trasmettere la segnalazione, che perciò andava dichiarata irricevibile e archiviata in forma semplificata; dall’altro, che la risoluzione fosse stata adottata senza la previa contestazione degli addebiti imposta dall’art. 108, comma 3, e che l’Autorità si fosse limitata a riprodurre le sue difese senza valutare l’utilità effettiva della notizia.
L’ANAC ha replicato che la corrispondenza tra le parti, fatta di contestazioni scritte e verbali congiunti, dimostrava un contraddittorio costante; pur senza una perfetta formalizzazione dello schema dell’art. 108, non vi sarebbe stata una totale assenza di interlocuzione, ma al più una sua non piena conformità al modello tipico.
Il quadro normativo tra Codice dei contratti e regolamento ANAC sul casellario
Il punto di equilibrio della decisione si gioca sull’incrocio tra due corpi di regole. Il casellario informatico delle imprese trova oggi fondamento nell’ art. 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), mentre il provvedimento impugnato era stato adottato richiamando l’art. 213, comma 10, del previgente D.Lgs. n. 50/2016; sul punto le parti concordavano comunque sull’applicazione del nuovo regolamento ANAC, approvato con delibera n. 272 del 20 giugno 2023 e modificato con delibera n. 225 del 14 maggio 2025.
Al centro sta l’art. 9 di quel regolamento. Il comma 1 impone di trasmettere le comunicazioni dovute previa comunicazione all’interessato; il comma 2 aggiunge che le stazioni appaltanti assicurano la preventiva instaurazione di un tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione, mentre l’art. 14 disciplina la conseguente archiviazione.
Sul versante sostanziale rileva l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 – oggi trasfuso nell’ art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 – che governa la risoluzione del contratto e disegna uno schema scansionato in fasi, imponendo che, prima di risolvere, il direttore dei lavori contesti gli addebiti all’esecutore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni.
I principi del TAR Lazio: comunicazione, contraddittorio e irricevibilità della segnalazione
I giudici di primo grado hanno separato i due piani che la difesa teneva uniti. Il primo riguarda la mancata previa comunicazione della segnalazione, e su questo la censura è infondata, perché la comunicazione prevista dall’art. 9, comma 1, ha natura informativa e non equivale a un contraddittorio.
Le segnalazioni rientranti nell’elenco regolamentare sono atti dovuti, dai quali l’amministrazione non può sottrarsi, e la segnalazione di per sé non è immediatamente lesiva; il vero contraddittorio sulla notizia si apre dopo l’avvio del procedimento di annotazione, con memorie e documenti. L’omessa comunicazione resta perciò una mera irregolarità.
Diverso, e decisivo, è il secondo piano. Quando la notizia presuppone un procedimento per il quale la legge impone il contraddittorio – come la risoluzione in danno ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, oggi art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 – l’ANAC si è auto-vincolata, con l’art. 9, comma 2, a verificare già in fase preistruttoria che quel contraddittorio sia stato instaurato a norma di legge. Non è però un automatismo che imponga l’archiviazione, perché l’Autorità conserva il potere di valutare se, alla luce delle peculiarità della vicenda, l’interlocuzione sia stata sostanzialmente garantita.
Il punto di rottura sta nella motivazione. Era pacifico che la contestazione degli addebiti prevista dall’art. 108 fosse mancata, non risultando né dalla determina di risoluzione né dagli atti. A fronte di una censura espressa dell’impresa, l’ANAC ha annotato comunque la notizia limitandosi ad affermarne la non manifesta infondatezza, senza spendere un solo argomento sul perché ritenesse il contraddittorio garantito a norma di legge. La tesi difensiva costruita in giudizio sulle interlocuzioni pregresse è stata qualificata come motivazione postuma, inidonea a sanare il vizio dell’atto, anche a voler dare per buono l’orientamento civilistico per cui la contestazione si considera assolta quando l’appaltatore sia stato messo in condizione di conoscere gli addebiti e replicare con qualunque mezzo idoneo prima della risoluzione (Corte di cassazione, sentenza n. 18645/2010).
La garanzia del contraddittorio non va però intesa come un vuoto simulacro formale. La stessa sezione aveva già osservato che la deviazione dallo schema tipico dell’art. 108 rileva, ai fini dell’annotazione, solo quando assuma palese evidenza, al punto da impedire del tutto all’operatore economico l’interlocuzione con la stazione appaltante, come quando la contestazione degli addebiti sia stata interamente omessa (TAR Lazio, sentenza n. 7474/2026). Le garanzie procedimentali devono tradursi nella lesione di un interesse sostanziale, non ridursi a una formalità fine a sé stessa.
Profili tecnico–operativi per stazioni appaltanti e operatori economici
Dal punto di vista tecnico-operativo, la pronuncia anticipa il controllo del contraddittorio alla fase preistruttoria, dove l’ANAC legge la documentazione trasmessa dalla stazione appaltante e, se necessario, chiede chiarimenti ai sensi dell’art. 10, comma 2, del regolamento. È qui che si gioca la tenuta dell’annotazione.
Per l’operatore economico la conseguenza pratica è netta. Contestare di non aver ricevuto la segnalazione non porta da nessuna parte, mentre conviene dimostrare che la risoluzione a monte ha saltato una fase imposta dalla legge, come la contestazione degli addebiti con i 15 giorni per le controdeduzioni. Per la stazione appaltante, specularmente, quella contestazione formale non è un adempimento recuperabile a posteriori con la corrispondenza pregressa, ma il presupposto perché la segnalazione superi il filtro di ricevibilità e l’annotazione regga al vaglio del giudice. Lo stesso schema di verifica vale, in prospettiva, per le risoluzioni adottate sotto il nuovo Codice, dove l’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 riproduce la scansione dell’art. 108.
Conclusioni: l’onere di motivazione dell’ANAC sul contraddittorio
In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’annotazione, con l’obbligo per l’ANAC di procedere al suo oscuramento. L’annullamento colpisce soltanto l’annotazione e la sua motivazione, non il provvedimento di risoluzione, la cui cognizione resta affidata al giudice ordinario.
Ciò significa che, davanti a una contestazione espressa sull’integrità del contraddittorio svoltosi a monte, l’Autorità non può più limitarsi ad affermare la non manifesta infondatezza della notizia, ma deve prendere posizione e spiegare perché ritiene rispettata, o non rispettata, la garanzia di legge. La motivazione diventa il vero banco di prova dell’annotazione.
D’altro canto, la pronuncia non regala scorciatoie agli operatori economici. La mancata comunicazione della segnalazione resta un’irregolarità innocua e, soprattutto, l’annullamento per un vizio del procedimento svoltosi davanti all’ANAC non cancella il fatto sottostante, perché l’impresa conserva il dovere di segnalare alle stazioni appaltanti, in sede di gara, il fatto annotabile ove permangano i presupposti per una sua valutazione quale grave illecito professionale.
FONTI “LavoriPubblici.it”
