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Gare, il gruppo non conta come concorrente unico: il Consiglio di Stato salva le società collegate

Palazzo Spada chiarisce che il vincolo di aggiudicazione tra lotti riguarda il singolo operatore economico e non si estende automaticamente alle imprese dello stesso gruppo. Confermato anche il regime Pmi basato sulla singola società

 

L’appartenenza a un gruppo non è idonea a superare la soggettività giuridica della singola società che ne fa parte. L’esclusione sistematica delle imprese, tra loro collegate, dal diritto di partecipare ad una medesima procedura di gara ridurrebbe, pertanto, notevolmente la concorrenza, in quanto sia il legislatore europeo che italiano definiscono il partecipante alla gara secondo la nozione di singola soggettività imprenditoriale e non quella secondo quella del gruppo. Così pure, in una gara suddivisa in lotti, il vincolo di non cumulabilità dell’aggiudicazione, se non adeguatamente ed esplicitamente motivato, dev’essere necessariamente interpretato come riferito al singolo operatore economico e non si estende alle società appartenenti al medesimo gruppo. Questo è quanto enunciato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4748/2026.

 

Il fatto
All’esito della procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione di impianti un operatore economico presentava ricorso al Tar eccependo, non solo che le società aggiudicatarie dei due lotti appartenevano al medesimo gruppo, in violazione del vincolo di aggiudicazione stabilito dal disciplinare di gara, ma che avrebbero falsamente dichiarato di rientrare nella categoria delle Pmi al fine di beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso e si arriva al Consiglio di Stato.

 

La decisione
Il Collegio non condivide le eccezioni sollevate dal ricorrente. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la società rispetta i requisiti previsti dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea e il tenore letterale dell’articolo 1, co. 1, lett. o) dell’All. I.1 del Codice dei Contratti pubblici sulle «micro, piccole e medie imprese». I giudici ricordano anche che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito del diritto dei contratti pubblici, la nozione di operatore economico è delineata a livello comunitario con riferimento alla singola soggettività giuridica che partecipa alla gara e non al gruppo societario nel suo complesso. La ratio è quella di garantire alle imprese un ampio margine di libertà di organizzazione dei fattori produttivi, alla quale corrisponde un’unicità dell’offerta anche quando poggia su un mandato collettivo e indipendentemente dalla forma giuridica, rendendo così evidente che quando le direttive si riferiscono al partecipante alla gara richiamano la nozione di singola soggettività imprenditoriale e non quella del gruppo. In considerazione di ciò, ai fini dell’accesso ai benefici previsti per le Pmi rileva la dimensione della singola entità giuridica che partecipa alla procedura e non quella dell’eventuale gruppo di appartenenza.

Così pure i giudici di Palazzo Spada non condividono quanto affermato dal ricorrente in merito all’illegittimità delle aggiudicazioni di entrambi i lotti per violazione del vincolo di aggiudicazione. Il vincolo di «non cumulabilità» dei lotti è una clausola inserita nei bandi di gara e impedisce a «un singolo operatore» concorrente di vincere più di un numero massimo prestabilito di lotti all’interno della stessa procedura. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente, oppure anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., per ragioni connesse alle caratteristiche della gara, all’efficienza della prestazione o al mercato, ma è tenuta pur sempre a motivare chiaramente le ragioni di tale limitazione. La giurisprudenza di settore ha sempre adottato un’interpretazione restrittiva affermando che laddove manchi una specifica e motivata previsione della lex specialis, il vincolo di aggiudicazione dev’essere necessariamente interpretato come riferito al singolo operatore economico e non si estende alle società appartenenti al medesimo gruppo. Ne consegue che la stazione appaltante deve rendere chiara nella lex specialis la scelta di esercitare la facoltà di apporre un vincolo di partecipazione anche a società che appartengono allo stesso gruppo. Nel caso in esame tale facoltà non è stata esercitata, pertanto, il ricorso non può essere accolto.

 

 

 

 

FONTI        Silvana Siddi       “Edilizia & Territorio”

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