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Appalti delegati, l’esecuzione resta alla stazione appaltante qualificata

Dalla nomina del Dec al supporto al Rup, il Codice limita gli spazi di intervento degli enti non qualificati. Possibile il coinvolgimento del personale interno solo per attività ausiliarie e senza autonomia decisionale

 

La recente sentenza del Tar Piemonte, n. 933/2026,   già oggetto di commento nell’edizione del 16 giugno,  che chiarisce le competenze e prerogative, in relazione alla fase pubblicistica dell’appalto delegato da stazione appaltante senza qualificazione a stazione appaltante con la qualificazione (con conferma che spetta a quest’ultima l’adozione del provvedimento di aggiudicazione) ripropone l’altra problematica relativa al controllo e gestione dell’esecuzione del contratto.

 

Prerogative della stazione appaltante priva della qualificazione
In base al combinato disposto dell’articolo 62 (e 63) e dell’allegato II.4 si evidenziano alcune certezze. La prima è che ogni stazione appaltante (anche non qualificata) può eseguire i contratti che può autonomamente affidare.

Pertanto, la stazione senza qualificazione potrà eseguire i contratti di servizi e forniture nell’ambito delle soglie ex art. 14, commi 1 e 2 del Codice, come spiega la lett. c) comma 6 dell’articolo 62 (compresi gli appalti dei servizi sociali di importo inferiore ai 750 mila euro a condizione, ovvia, dell’utilizzo degli strumenti telematici), i contratti per lavori di importo inferiore ai 500 mila euro e di manutenzione per importi inferiori al milione di euro (affidando con gli strumenti telematici). Altresì, come chiarito con    il parere n. 3807 del 19 novembre 2025, a cura dell’ufficio di supporto del Mit, si conferma la possibilità di aderire a «Convenzioni/Accordi quadro, sia di Consip che del soggetto aggregatore regionale, a prescindere dall’importo».

In questi casi, quindi, la stazione appaltante pur senza qualificazione qualora sia possibile (e necessario) nominare il direttore dell’esecuzione – secondo i limiti fissati dall’articolo 32 dell’allegato II.14 – potrà procedere autonomamente.

Caso ulteriore, evidentemente, in cui la Sa può procedere a seguire direttamente (ovvero con imputazione diretta dei vari atti necessari ed i correlati effetti) l’esecuzione del contratto è data dall’ipotesi in cui abbia acquisito anche la (sola) qualificazione per l’esecuzione dei contratti.

Situazione che non ha omologo per le concessioni se non nel caso di concessioni di servizi di importo inferiore ai 140 mila euro e concessione di lavori di importo inferiore ai 500 mila euro, per cui non è necessaria la qualificazione rafforzata sempre che gli enti dispongano di una figura che abbia esperienza in gestione di Pef e rischi di almeno tre anni (che è possibile anche esternalizzare come riconosciuto dall’Anac nelle Faq in tema di qualificazione E.12).

Considerate le predette certezze, l’ulteriore considerazione riguarda il caso dell’appalto delegato e la sua esecuzione.

 

L’esecuzione del contratto delegato
Anche in relazione al tema esecuzione, l’art. 62 comma 6 lett. g) contiene una importante precisazione. Secondo la disposizione citata, se la stazione appaltante non è qualificata per l’esecuzione, è tenuta a ricorrere «a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori» in tal caso può procedere con la «nomina di un supporto al Rup della centrale di committenza affidataria».

Nella relazione tecnica che accompagna il Codice, a commento della disposizione appena riportata, si legge che «le stazioni appaltanti non qualificate per l’esecuzione ricorrono, laddove non abbiano comunque facoltà esecutive nei casi espressamente previsti a una centrale di committenza, potendo nominare un supporto al Rup della centrale di committenza affidante».

Sembra evidente quindi che la stazione appaltante senza qualificazione per l’esecuzione non possa procedere con dipendenti del proprio organico ed in ogni caso con imputazione diretta degli atti e degli effetti del controllo correlato all’esecuzione.

Deve ricorrere, in sostanza, ad un soggetto qualificato e la previsione riportata consente di risolvere il problema con la nomina di un supporto al Rup che, evidentemente, opera nella S.a. qualificata. Potendo, trattandosi di appalti di servizi, procedere direttamente se si opera nel sottosoglia o anche procedendo ad assegnare le risorse specifiche alla stazione appaltante delegata allo svolgimento dell’appalto.

Da notare che queste operazioni, relative all’esecuzione, sono da intendersi come propedeutiche visto che il comma 2 dell’articolo 114 del Codice prevede che (ed è norma applicabile anche agli appalti di forniture e servizi) «per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del Rup».

Pertanto, fin dalla fase dell’affidamento deve risultare chiarita la questione della necessità o meno della nomina del Dec.

In pratica, deve essere direttamente la stazione appaltante che delega l’appalto (priva di qualificazione) a sollecitare questo aspetto che deve essere immediatamente recepito dalla stazione appaltante delegata (anche per le questioni afferenti l’incentivo tecnico).

 

Il coinvolgimento della stazione appaltante senza qualificazione
Delineato il quadro di riferimento rimane aperta la questione dei casi in cui la S.a. possa essere coinvolta (o meglio l’organico di questa) nella fase esecutiva. Anche in base, oltre che al dato normativo, delle indicazioni della prassi – e in particolare del Mit giusto   parere n. 3044/2025 – occorre distinguere due differenti situazioni.

Nel caso in cui non risulti possibile – perché non consentito dall’allegato II.14, art. 32 del Codice – la nomina di un Dec distinto dal Rup, quest’ultimo potrà operare solo con un (mero) responsabile di fase per l’esecuzione del contratto. Questo soggetto, come bene spiega il Mit nel parere appena richiamato, non è affatto l’omologo del direttore dell’esecuzione visto che le funzioni correlate devono essere svolte dal responsabile unico di progetto.

In questo caso – e si deve ritenere solamente in questo caso -, il responsabile di fase in quanto mero collaboratore privo di autonomia potrebbe essere nominato/individuato anche nell’ambito dell’organico della stazione appaltante senza qualificazione. Si tratta evidentemente di ipotesi assolutamente residuale perché nella maggior parte dei casi, soprattutto delegati, il direttore dell’esecuzione sembra figura imprescindibile.

In particolare, per i servizi elencati nell’articolo 32 dell’allegato II.14, per servizi e forniture di importo superiore ai 500 mila euro e per i correlati contratti «complessi» (come stabilito sempre dalla disposizione richiamata).

Perché si possa verificare una simile ipotesi, si potrebbe immaginare un servizio/fornitura di importo inferiore ai 500 mila euro (purché non sotto la soglia visto che questi contratti possono essere eseguiti direttamente anche dalle stazioni appaltanti senza qualificazione) ritenuti non complessi. In tutti gli altri casi, infatti, è necessario avere uno specifico direttore dell’esecuzione distinto dal Rup.

Per effetto del comma 6, lett. g) dell’articolo 62 si deve ritenere che la figura in parola destinata ad occuparsi dell’esecuzione non possa far parte dell’organico della stazione appaltante senza qualificazione visto che questa deve assegnare uno specifico supporto al Rup della stazione appaltante delegata alla progettazione e all’affidamento (e quindi anche all’esecuzione del contratto con imputazione degli atti e dei correlati effetti).

La S.a. delegante (senza qualificazione) anche in questo caso potrà nominare un semplice responsabile di fase/di procedimento senza autonomia. Soluzioni diverse dal modello appena descritte si pongono in contrasto palese con il modello voluto dal legislatore del Codice.

 

 

 

 

FONTI     “Edilizia & Territorio”

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