Il Consiglio di Stato ricorda che l’amministrazione dispone di un margine di discrezionalità e quindi della possibilità «di estendere tale termine, in considerazione della complessità dell’istruttoria»
I termini per le giustificazioni per la verifica della potenziale anomalia sono ordinatori e la stazione appaltante, in caso di complessità dei dati/documenti che l’operatore economico deve presentare, può stabilire delle proroghe. In questo senso, il Consiglio di Stato, sez. V. n. 4666/2026.
Il caso
Il ricorrente, al fine di ottenere l’esclusione del controinteressato, censura anche in secondo grado una conduzione illegittima del sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia. L’aspetto rilevante ha riguardato, in particolare, la configurazione del termine di 15 giorni entro cui l’operatore interessato deve produrre le giustificazioni e, quindi, se il termine in parola previsto nell’art. 110 del codice debba essere considerato come perentorio. Determinando l’esclusione in caso di mancato rispetto.
La pronuncia
Il ricorrente evidenzia che la stazione appaltante «attraverso plurime proroghe e inammissibili forme di soccorso istruttorio, avrebbe consentito la violazione dei termini perentori previsti per la presentazione dell’offerta, con ciò snaturando la funzione propria dell’istituto». La mancata produzione nei termini dei dati/informazioni richieste finalizzate a certificare la congruità dell’offerta, secondo il ricorrente avrebbe dovuto condurre all’estromissione dell’operatore.
Il collegio, come già in primo grado (Tar Lazio, sez. IV, sent. n. 18674/2025), ricorda che uno dei profili innovativi del sub-procedimento in commento, rispetto al codice del 2016, è relativa anche alla «riduzione delle tempistiche di instaurazione e svolgimento del contraddittorio procedimentale». Se nel pregresso codice, il termine di presentazione delle giustificazioni doveva essere “non inferiore” a 15 giorni, oggi la norma puntualizza che non deve essere superiore al termine citato.
Secondo il giudice, il termine in argomento non può essere configurato come perentorio anche per la mancata previsione di sanzioni specifiche nel caso della sua violazione. In particolare, la previsione non prevede né la decadenza per la stazione appaltante e neppure l’esclusione per l’operatore economico in caso di violazione. Alla luce di questo, non può che essere configurato come ordinatorio e il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto.
Si tratta, spiega il giudice, di un termine acceleratorio finalizzato ad eliminare o confermare «la parvenza di anomalia nel minor tempo possibile». In ogni caso il termine deve essere rispettato dalla stazione appaltante quando formula, per la prima volta, la richiesta di “spiegazioni”, «avendo essa ampia discrezionalità nel fissarne la durata nei confronti dell’operatore economico, senza tuttavia poter superare quella massima di legge». Questa lettura si trae dal commento riportato nella relazione al codice in cui si precisa che deve trattarsi di termine «congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico».
Sempre «fermo il rispetto del termine massimo previsto dalla legge», a tutela delle esigenze di celerità della proceduta, laddove il pregresso codice del 2016 mirava piuttosto a tutelare le esigenze del concorrente imponendo un termine minimo cui la stazione appaltante si sarebbe dovuta attenere.
È il Rup, pertanto, che valuta la possibilità di concedere eventuali proroghe richieste, tenendo conto della complessità delle operazioni a cui è chiamato l’operatore coinvolto nel sub-procedimento (come accaduto nel caso in esame). L’amministrazione, in sostanza, dispone di un “margine di discrezionalità” e quindi della possibilità «di estendere tale termine, in considerazione della complessità dell’istruttoria, qualora ritenga che ciò possa contribuire a una più completa verifica dell’affidabilità e della congruità dell’offerta». Ipotesi anche prevista nella legge di gara.
Verifica anomalia e Ccnl
Un ulteriore, importante, puntualizzazione contenuta nella sentenza ha riguardato l’impossibilità di modificare, in sede di produzione delle giustificazioni, il Ccnl di lavoro presentato con gli atti di gara. In sentenza si ricorda che nel vigore del nuovo codice «il Ccnl indicato dall’operatore economico in sede di gara, ai sensi dell’art. 11, comma 3, non può essere modificato in occasione della verifica di anomalia del costo della manodopera».
La modifica configurerebbe, infatti, una inammissibile modifica dell’offerta economica visto che «l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta», alterando la par condicio tra i competitori solamente quando si tratta di modifica sostanziale.
Sulla questione del Ccnl, il giudice ricorda che la stazione appaltante, ora, è tenuta ad indicare i contratti delle prestazioni prevalenti ed a quelle secondarie «comunque aventi un’incidenza significativa nella determinazione del costo del lavoro».
Nel caso di specie, la modifica del contratto, da parte dell’operatore, ed in particolare dal Ccnl “Igiene Ambientale”, indicato in offerta, a quello “Pulizia/Multiservizi” (peraltro richiesto dalla stazione appaltante) ha riguardato aspetti non sostanziali senza coinvolgimento del contratto relativo alle prestazioni prevalenti.
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
