L’intervento precisa le fattispecie di esibizione di documenti non veritieri, con specifico riguardo alle condotte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che rendano dichiarazioni fuorvianti in sede di qualificazione o in relazione all’assegnazione d’ufficio disposta da Anac
Con la Delibera n. 210 del 25 maggio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato una revisione mirata del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici, adottato con la Delibera n. 271/2023 e già modificato con Delibera n. 65/2024. L’intervento amplia e precisa le fattispecie di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri di cui all’art. 4 del Regolamento, con specifico riguardo alle condotte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che rendano dichiarazioni fuorvianti in sede di qualificazione o in relazione all’assegnazione d’ufficio disposta da ANAC.
Potere sanzionatorio di ANAC nella disciplina dei contratti pubblici
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ha ridisegnato in modo organico l’architettura dei poteri di vigilanza e sanzionatori dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. In questo contesto l’art. 222 del Codice attribuisce ad ANAC un articolato sistema di competenze che spaziano dalla vigilanza sull’applicazione della disciplina dei contratti fino all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive nei confronti dei soggetti inadempienti agli obblighi informativi e comunicativi. Il Regolamento adottato con la Delibera n. 271 del 20 giugno 2023, in vigore dal 1° luglio 2023 in sostituzione del precedente regolamento approvato con delibera n. 920/2019, costituisce il testo fondamentale che disciplina i procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità. Il provvedimento copre un ampio spettro di fattispecie: dalla violazione degli obblighi informativi verso l’Autorità (art. 3), alle false dichiarazioni o esibizione di documenti non veritieri (art. 4), fino alle violazioni da parte delle Società Organismi di Attestazione (SOA) e alle infrazioni accertate nell’attività di vigilanza sull’esecuzione dei contratti. La revisione approvata con la Delibera n. 210/2026 si inserisce in questo iter evolutivo e interviene sull’art. 4 del Regolamento, che disciplina la fattispecie di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri, introducendo due ulteriori ipotesi tipizzate di illecito riferite alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.
Art. 4 del Regolamento, struttura e ambito applicativo
Prima di esaminare le novità introdotte dalla Delibera n. 210/2026 è utile ricordare la struttura complessiva dell’art. 4 del Regolamento, che cataloga le condotte rilevanti di falsa dichiarazione suddividendole per tipologia di soggetto attivo. Il testo originario dell’art. 4, rimasto sostanzialmente invariato fino alla presente revisione, individua alcune condotte rilevanti:
• lettera a), le false dichiarazioni o l’esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti a obblighi informativi nei confronti dell’Autorità (art. 222, comma 13 del Codice);
• lettera b), le false dichiarazioni degli operatori economici in sede di gara, concernenti i requisiti generali e speciali di partecipazione, il versamento del contributo di cui all’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la garanzia provvisoria, nonché le dichiarazioni relative all’offerta economicamente più vantaggiosa e all’anomalia dell’offerta (combinato disposto degli artt. 96, comma 15, e 222, comma 13 del Codice, nonché 94, comma 5, lettere e) ed f));
• lettera c), le false comunicazioni delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti circa la decisione di conformarsi o meno al parere di precontenzioso reso dall’Autorità (artt. 220, comma 1 e 222, comma 13 del Codice);
• lettera d), le false dichiarazioni o la produzione di documenti non veritieri da parte degli operatori economici ai fini della qualificazione (artt. 100, comma 13 del Codice e 18, commi 4 e 23 dell’Allegato II.12);
• lettera e), la fornitura di dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione da parte degli operatori economici alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti.
Novità della Delibera n. 210/2026, nuove fattispecie ed enti concedenti
Il nucleo innovativo della Delibera n. 210/2026 consiste nell’introduzione di due nuove lettere nell’art. 4 del Regolamento, la lettera f) e la lettera g), che sanzionano specifiche condotte decettive poste in essere dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. La nuova lettera f) dell’art. 4 punisce le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63, comma 11 e 12 dell’Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, rilascino dichiarazioni fuorvianti e non veritiere tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti. La disposizione si inserisce nel sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti disciplinato dagli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023, che prevede un articolato regime di qualificazione per le stazioni appaltanti che intendano procedere autonomamente alle procedure di affidamento. Il sistema, destinato a garantire che le stazioni appaltanti possiedano adeguate capacità tecnico-organizzative, è vulnerabile a fenomeni di “gonfiamento” artificiale dei requisiti, che la nuova fattispecie mira a prevenire e reprimere. La norma individua, in via esemplificativa, tre specifiche ipotesi di condotta scorretta:
• per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un’organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza, vale a dire la simulazione di una struttura organizzativa autonoma in realtà inesistente, con personale che in concreto rimane alle dipendenze funzionali dell’ente di provenienza;
• la dichiarazione della presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività, con conseguente depauperamento delle reali capacità operative della struttura;
• le dichiarazioni non veritiere sul sistema di formazione e aggiornamento del personale, anch’esse idonee a falsare la valutazione del livello di qualificazione raggiunto.
Sul piano sanzionatorio la fattispecie rientra nell’ambito della disciplina generale prevista dal Regolamento, che consente al Consiglio dell’Autorità di valutare, caso per caso, l’adozione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 18, comprese, ove ne ricorrano i presupposti, sanzioni pecuniarie, interdittive e le eventuali annotazioni nel Casellario informatico. La nuova lettera g) dell’art. 4 sanziona le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che rilascino dichiarazioni fuorvianti o non veritiere tese a dimostrare l’impossibilità di svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d’ufficio da parte di ANAC. L’istituto della designazione d’ufficio, disciplinato dall’art. 62, comma 10 del Codice, consente ad ANAC di designare una stazione appaltante qualificata per l’espletamento di una procedura di gara quando la stazione appaltante che avrebbe dovuto svolgerla sia carente dei necessari requisiti. Si tratta di un meccanismo di supplenza che mira a non bloccare procedure di affidamento rilevanti per la soddisfazione di interessi pubblici urgenti. La nuova fattispecie si affianca a quella già prevista dall’art. 3, lett. p) del Regolamento, che punisce l’omissione di motivazione in merito alla mancata disponibilità a svolgere la gara, colpendo ora specificamente la condotta più grave di chi non si limiti ad omettere la motivazione, ma attivamente produca dichiarazioni false o fuorvianti per sottrarsi all’adempimento.
Procedimento sanzionatorio, struttura e garanzie
Per comprendere la portata operativa delle nuove fattispecie è utile richiamare sinteticamente l’architettura del procedimento sanzionatorio delineato dal Regolamento, che rimane invariata nella presente revisione. Il procedimento prende avvio a seguito di segnalazione (art. 10), che può provenire da qualunque ufficio dell’Autorità, da stazioni appaltanti o enti concedenti, da SOA o da chiunque sia a conoscenza di una violazione. Le segnalazioni devono essere inoltrate entro 60 giorni dal provvedimento che accerti il fatto, corredate dalla documentazione tecnico-amministrativa pertinente. Il dirigente dell’ufficio competente, ricevuta la segnalazione, dispone di un termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa per valutare se archiviare (art. 12) o procedere alla contestazione dell’addebito (art. 13). L’atto di contestazione deve contenere, tra l’altro, l’indicazione delle sanzioni comminabili, il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento e l’invito a presentare memorie e documenti entro 30 giorni. I soggetti destinatari della contestazione possono partecipare all’istruttoria (art. 14), accedendo agli atti, presentando memorie e richiedendo di essere auditi. La fase istruttoria si conclude con la remissione della questione al Consiglio (art. 18), che può richiedere un supplemento istruttorio, convocare in audizione le parti o adottare direttamente il provvedimento finale. Il provvedimento finale può avere contenuti diversificati: dall’archiviazione, all’irrogazione della sola sanzione pecuniaria, fino alla combinazione di sanzione pecuniaria e interdittiva con iscrizione nel Casellario informatico. Per le fattispecie di falsa dichiarazione, l’art. 18 prevede che il dirigente valuti, tra gli elementi rilevanti, la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave, tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti.
Criteri di quantificazione delle sanzioni
L’art. 21 del Regolamento individua i criteri per la determinazione dell’importo delle sanzioni pecuniarie, con rinvio ai parametri generali dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, rilevano:
• la rilevanza e la gravità dell’infrazione, con riferimento all’elemento psicologico nei casi di falso;
• l’attività svolta dall’operatore economico per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;
• il valore dell’appalto o del contratto cui le violazioni si riferiscono;
• l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi.
Per le fattispecie di cui alle nuove lettere f) e g) dell’art. 4, la valutazione della gravità assume particolare rilievo, trattandosi di condotte che possono incidere sulla corretta tenuta del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e sul regolare svolgimento delle procedure di affidamento. Resta ferma la necessità, prevista dal Regolamento, di una valutazione in concreto dell’elemento soggettivo e della gravità dei fatti. La rilevanza e la gravità dell’infrazione vengono valutate anche con riferimento all’effetto pregiudizievole dell’omissione ai fini dell’attività dell’Autorità e alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l’omissione (art. 21, comma 2).
Implicazioni pratiche e profili critici
L’introduzione della lettera f) impone alle stazioni appaltanti, e in special modo alle centrali di committenza, un regime di più rigorosa correttezza nelle autodichiarazioni relative ai requisiti di qualificazione. La disposizione ha una portata preventiva notevole: il timore di sanzioni pecuniarie e interdittive, con annotazione nel Casellario, è idoneo a scoraggiare la prassi, non infrequente, di dichiarare strutture organizzative più solide di quanto siano in realtà. In prospettiva operativa le centrali di committenza dovranno prestare particolare attenzione alla corrispondenza tra le dichiarazioni rese in sede di qualificazione e la reale situazione del personale operativo, evitando situazioni nelle quali dipendenti formalmente assegnati alla struttura stabile continuino di fatto a operare per gli enti di provenienza. Le nuove fattispecie non riguardano direttamente gli operatori economici, che restano esposti alle fattispecie già disciplinate dalle lettere da a) a e) dell’art. 4. Tuttavia, in via indiretta, l’inasprimento del controllo sulle qualificazioni delle S.A. può avere riflessi positivi sulla certezza dei rapporti contrattuali, riducendo il rischio di procedure di gara gestite da soggetti privi delle necessarie competenze tecniche. Dal punto di vista sistematico la revisione conferma la tendenza di ANAC a procedere per aggiustamenti progressivi del quadro regolamentare, mantenendo l’impianto fondamentale del Regolamento del 2023 e intervenendo su singole disposizioni in risposta a fenomeni emersi nell’attività di vigilanza. Ciò consente di preservare la stabilità del sistema sanzionatorio evitando riforme organiche troppo frequenti. Rimane aperto il tema del raccordo tra le nuove fattispecie e il sistema del Casellario informatico: l’eventuale annotazione di condotte rilevanti riguardanti una stazione appaltante o una centrale di committenza potrebbe assumere rilievo nell’ambito delle valutazioni effettuate dall’Autorità in materia di qualificazione, fermo restando che gli effetti concreti dipendono dalle specifiche determinazioni adottate nei singoli procedimenti.
Conclusioni
La Delibera ANAC n. 210 del 25 maggio 2026 rappresenta un intervento tecnico di rilievo nell’ambito dell’evoluzione del sistema sanzionatorio in ambito di contratti pubblici. Dilatando il perimetro delle condotte punibili ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, l’Autorità intende presidiare due aree di rischio specifiche:
• la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di qualificazione delle stazioni appaltanti,
• la correttezza dei comportamenti tenuti in risposta alle designazioni d’ufficio.
L’efficacia concreta del nuovo assetto dipenderà dalla capacità degli uffici di vigilanza di intercettare in modo tempestivo le condotte rilevanti e dalla risposta applicativa del Consiglio in sede di definizione dei procedimenti sanzionatori. In ogni caso, la modifica regolamentare conferma l’attenzione dell’Autorità alla veridicità delle informazioni rese dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nei procedimenti di qualificazione e nelle ipotesi di assegnazione d’ufficio delle procedure di gara. Il testo consolidato del Regolamento, comprensivo delle modifiche introdotte dalla Delibera n. 210/2026, è disponibile sul website istituzionale dell’ANAC all’indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/del.210-25.5.2026.
FONTI Laura Biarella “Edilizia & Territorio”
