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Prezzario nazionale dei lavori pubblici: scade oggi il termine, ma manca il parere della Conferenza Unificata

Il termine dei centottanta giorni fissato dalla Legge di Bilancio 2026 si compie senza il decreto MIT-MEF, e senza il parere della Conferenza Unificata l’iter resta incompleto — l’ennesima riforma in attesa del suo provvedimento attuativo, mentre cantieri e revisione prezzi restano agganciati ai prezzari regionali.

 

C’è un copione che in Italia si ripete da decenni. Una legge annuncia la riforma, fissa obiettivi ambiziosi e scrive nero su bianco che «entro» un certo numero di giorni arriverà il decreto che la rende operativa. Poi quel decreto tarda, slitta di mesi, a volte non arriva mai. La norma resta lì, viva sulla carta e ferma nei fatti, appesa al suo provvedimento attuativo. Il prezzario nazionale dei lavori pubblici rischia di finire nello stesso cassetto.

Il termine per adottarlo scade oggi. E il decreto non c’è. Anzi, manca persino il passaggio che avrebbe dovuto precederlo, cioè il parere della Conferenza Unificata. Vale allora la pena capire cosa cambia davvero per chi progetta e appalta opere pubbliche, e cosa no.

La cornice è quella della   Legge di Bilancio 2026 — Legge n. 199/2025. Con l’art. 1, commi 487, 488 e 489, il legislatore nazionale aveva previsto che, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Unificata, avrebbe varato il decreto che istituisce il prezzario nazionale.

 

Il termine dei centottanta giorni scade oggi, 30 giugno 2026
La legge è in vigore dal 1° gennaio 2026 e il conteggio per l’adozione del decreto si chiude il 30 giugno. È la data entro cui il prezzario nazionale avrebbe dovuto prendere forma, per la prima volta, come atto vero e proprio.

Nel giorno della scadenza, però, di quel decreto non c’è traccia tra i provvedimenti pubblicati. Preso da solo, il dato non farebbe gridare allo scandalo — i termini come questo vengono mancati con una regolarità quasi rassegnante. A pesare è semmai lo stadio a cui l’iter si è fermato, perché qui non manca solo l’arrivo, manca la partenza.

 

Perché senza il parere della Conferenza Unificata il decreto non può essere adottato?
Il comma 487 non lascia margini. Il decreto si adotta «previo parere della Conferenza Unificata», quel parere è un passaggio obbligato e va acquisito prima della firma. Senza, l’atto resta incompleto nel suo procedimento di formazione.

In nessuna delle sedute della Conferenza Unificata del 2026 — dalla prima del 15 gennaio fino alla straordinaria del 26 giugno — il prezzario nazionale compare tra i punti all’ordine del giorno pubblicati, e per oggi non risulta convocata alcuna nuova seduta. Su queste basi è difficile che il parere arrivi, che i due dicasteri firmino e che il provvedimento venga pubblicato in giornata. Il termine, salvo sorprese dell’ultimo minuto, è destinato a spirare a vuoto.

C’è una distinzione che conviene tenere a mente. Un conto è un decreto pronto che attende solo il bollo finale, un altro è un decreto il cui presupposto non è ancora maturato. Qui siamo nel secondo caso, ed è la spia di un’attuazione rimasta indietro più di quanto la scadenza lasciasse immaginare.

 

Cosa prevede il comma 487 e a cosa serve l’Osservatorio
Il prezzario nazionale è un riferimento tecnico comune per il costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni negli appalti di lavori, aggiornato ogni anno secondo l’  Allegato I.14 del Codice dei contratti. Non sostituisce i prezzari regionali e non è vincolante, ma fissa soglie di variazione territoriale e impone di motivare gli scostamenti.

È in questo rovescio che si misura il peso del ritardo. L’obbligo di giustificare ogni scostamento dalle soglie nazionali, fino a quando il prezzario non esiste, semplicemente non ha un parametro a cui agganciarsi, e resta una previsione sospesa.

A costruire lo strumento dovrebbe essere l’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari, istituito presso il MIT dalla stessa legge. Anche qui serviva un decreto attuativo su composizione e funzionamento, atteso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, quindi ai primi di marzo. Senza quel presidio a regime, perfino l’istruttoria che porta al prezzario parte in salita — un attuativo che ne aspetta un altro, e il cerchio dei rinvii si allarga.

 

Il ritardo blocca i cantieri e la revisione prezzi?
No, ed è bene dirlo subito per non alimentare allarmi fuori misura. La determinazione dei costi a base di gara e il calcolo degli stati di avanzamento continuano a poggiare sui prezzari predisposti ogni anno da Regioni e Province autonome, ai sensi dell’   art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). Il prezzario nazionale è uno strumento di coordinamento, non un presupposto di operatività della singola gara.

Anche la revisione prezzi sui cantieri ante-Codice 2023 ha le sue gambe. Il meccanismo straordinario di adeguamento dei SAL gira sui prezzari regionali aggiornati e ha un orizzonte autonomo, agganciato all’adozione dei prezzari e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. L’assenza del prezzario nazionale, su questo fronte, non apre alcun vuoto immediato.

La riforma, insomma, non crolla per un giorno di ritardo. Ma è proprio questa tenuta apparente il rischio più insidioso, perché toglie urgenza e lascia che lo slittamento si normalizzi.

 

Una riforma che vive solo se arriva l’attuativo
Il termine, in mancanza di una diversa qualificazione, ha natura ordinatoria — il suo decorso non fa venir meno il potere di provvedere, e il decreto resta adottabile anche dopo. Lo scenario più probabile, allora, non è un naufragio ma uno slittamento, con il parere della Conferenza Unificata in una delle prossime sedute, la firma dei due dicasteri e infine la pubblicazione.

Resta però la lezione di fondo, quella che torna a ogni scadenza mancata. Una norma che per funzionare ha bisogno di un altro atto vale, nei fatti, quanto vale quell’atto. Finché il decreto non esce, il prezzario nazionale è un titolo in un comma, non uno strumento nelle mani di progettisti e stazioni appaltanti. Ciò che il ritardo rinvia è il cuore della riforma — il riferimento che dovrebbe ridurre le disomogeneità tra territori e l’obbligo di motivazione che avrebbe dovuto rendere i listini più coerenti e meno esposti al contenzioso.

Per chi opera, intanto, il metodo non cambia. Si continua a lavorare sui prezzari regionali vigenti e a documentare con cura le scelte di prezzo, perché è quella tracciabilità a reggere l’impianto istruttorio di una gara. Sul decreto, l’unico riscontro che conta resta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E nel giorno della scadenza, ancora, non c’è.

 

 

 

 

FONTI          Gianluca Oreto               “LavoriPubblici.it”

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