La pronuncia chiarisce i limiti del subappalto quando la legge richiede che uno specifico requisito di idoneità professionale, come l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sia posseduto direttamente dall’operatore economico
Il subappalto può essere utilizzato per sopperire alla mancanza di un requisito richiesto per partecipare a una gara pubblica? È sufficiente affidare a un’impresa qualificata le lavorazioni per le quali non si possiedono le necessarie abilitazioni oppure alcuni requisiti devono essere posseduti direttamente dall’operatore economico già al momento della presentazione dell’offerta?
Non è raro che un operatore economico ritenga di poter sopperire alla mancanza di un requisito richiesto dalla documentazione di gara affidando le relative lavorazioni a un’impresa qualificata. È proprio su questo equivoco che interviene il TAR Lazio, Sez. Roma V, con la sentenza 4 maggio 2026, n. 8037.
Se il d.Lgs. n. 36/2023 ha certamente ampliato l’ambito applicativo del subappalto attraverso l’ art. 119, questa maggiore apertura non modifica la distinzione tra i requisiti richiesti per partecipare alla gara e le modalità di esecuzione delle prestazioni.
La pronuncia, pur prendendo le mosse da un appalto di bonifica ambientale, offre quindi indicazioni di interesse generale sul rapporto tra subappalto e requisiti di partecipazione quando la legge impone il possesso diretto di uno specifico titolo abilitativo.
Subappalto e requisiti di partecipazione: l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Il caso riguarda una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza e bonifica di un sito contaminato, nell’ambito della quale la lettera di invito richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, anche il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria e nella classe corrispondenti alle attività oggetto dell’appalto.
L’operatore economico aveva dichiarato nella domanda di partecipazione di voler affidare in subappalto le lavorazioni per le quali tale iscrizione era richiesta, ritenendo che questa scelta fosse sufficiente per soddisfare quanto previsto dalla documentazione di gara.
Prima di disporre l’esclusione, la stazione appaltante ha chiesto chiarimenti sulla dichiarazione resa dal concorrente. All’esito dell’istruttoria ha però concluso che l’operatore fosse privo del requisito richiesto per l’ammissione alla procedura e ne ha disposto l’esclusione.
Secondo la ricorrente, invece, l’iscrizione all’Albo avrebbe dovuto essere qualificata come requisito tecnico-professionale riferito alle lavorazioni da eseguire e, proprio per questo, avrebbe potuto essere soddisfatta, secondo la stessa prospettazione difensiva, mediante il cosiddetto “subappalto qualificante”.
Perché il subappalto non può sostituire un requisito di idoneità professionale richiesto dalla legge
Il TAR non condivide questa ricostruzione, osservando che la soluzione della controversia discende, prima ancora che dall’interpretazione della lettera di invito, direttamente dalla disciplina normativa.
Il Collegio richiama l’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce il requisito necessario per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica dei siti e delle ulteriori attività individuate dalla stessa disposizione.
Sebbene la ricorrente avesse fondato le proprie censure anche sull’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, sostenendo che il ricorso al subappalto fosse sufficiente a soddisfare il requisito richiesto, il TAR ritiene assorbente la disciplina contenuta nel Codice dell’ambiente. La soluzione della controversia, quindi, non dipende dalla qualificazione attribuita dalla lex specialis né dall’interpretazione della disciplina del subappalto, ma direttamente dalla fonte primaria che individua nell’iscrizione all’Albo un requisito necessario per lo svolgimento delle attività di bonifica.
Il Collegio aggiunge inoltre che, anche qualora la documentazione di gara avesse utilizzato una diversa qualificazione del requisito, tale circostanza non avrebbe potuto modificarne la natura. È infatti l’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 a prevalere sulla lex specialis, attribuendo all’iscrizione all’Albo una funzione che non può essere derogata dalla documentazione di gara.
La doppia natura dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Il TAR afferma che l’iscrizione all’Albo non rappresenta soltanto un elemento idoneo a dimostrare la capacità tecnica di eseguire determinate lavorazioni, ma costituisce anche un requisito di idoneità professionale direttamente riferibile all’operatore economico che partecipa alla gara.
Di conseguenza, tale requisito non può essere acquisito indirettamente attraverso il ricorso al subappalto, poiché quest’ultimo riguarda esclusivamente la fase di esecuzione del contratto.
Nel rafforzare la propria conclusione, il TAR richiama un precedente del Consiglio di Stato, secondo il quale l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presenta una “valenza anfibologica”, in quanto assolve contemporaneamente a due funzioni: da un lato dimostra il possesso dell’idoneità professionale dell’operatore economico, attestandone la legittimazione a svolgere le attività disciplinate dal Codice dell’ambiente; dall’altro comprova anche la capacità tecnica e professionale necessaria per eseguire gli interventi di bonifica e le altre attività per le quali il titolo è richiesto.
Questa duplice natura, tuttavia, non modifica l’esito della controversia, perché la componente soggettiva del requisito continua a rappresentare il presupposto indispensabile per la partecipazione alla gara e deve quindi essere posseduta direttamente dal concorrente.
Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: perché prevale la disciplina del Codice dell’ambiente
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda il rapporto tra la normativa di settore e la documentazione di gara.
Il TAR osserva che la soluzione della controversia non dipende dalla qualificazione utilizzata dalla stazione appaltante nella lettera di invito. Anche se quest’ultima avesse qualificato diversamente l’iscrizione all’Albo, tale scelta non avrebbe potuto modificarne la natura giuridica.
La disciplina contenuta nell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 prevale infatti sulla lex specialis e attribuisce all’iscrizione all’Albo una funzione che non può essere derogata dalla documentazione di gara. È proprio questo passaggio a spiegare perché il TAR abbia ritenuto irrilevante la diversa qualificazione prospettata dalla ricorrente.
Ricorso al subappalto: le indicazioni operative sui requisiti di partecipazione
La pronuncia offre indicazioni utili ogni volta in cui una disposizione normativa o la documentazione di gara richiedano il possesso di specifici requisiti di partecipazione.
Per le stazioni appaltanti rappresenta una conferma dell’importanza di distinguere correttamente tra i requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura e le modalità di esecuzione del contratto, evitando di confondere i titoli che devono essere posseduti direttamente dal concorrente con le prestazioni che possono essere affidate a un subappaltatore.
Per gli operatori economici il messaggio è altrettanto netto. Prima di presentare l’offerta è necessario verificare se il requisito richiesto costituisca un presupposto soggettivo imposto dalla legge oppure riguardi esclusivamente l’esecuzione delle lavorazioni. Nel primo caso, la sua mancanza non può essere colmata attraverso il ricorso al subappalto, perché il titolo deve essere posseduto direttamente dal concorrente fin dalla partecipazione alla gara.
La sentenza ribadisce quindi un principio destinato a trovare applicazione anche al di fuori del settore delle bonifiche ambientali: il subappalto rappresenta uno strumento di organizzazione dell’esecuzione del contratto, ma non può essere utilizzato per acquisire quei requisiti di partecipazione che la legge richiede direttamente in capo all’operatore economico, poiché tali requisiti devono essere posseduti sin dalla presentazione dell’offerta.
FONTI “LavoriPubblici.it”
