Il TAR Campania (sentenza n. 1124/2026) chiarisce che la sostituzione del progettista esterno indicato in gara è legittima entro l’aggiudicazione, purché non modifichi la sostanza dell’offerta né i punteggi già attribuiti dalla commissione.
Il progettista indicato in un appalto integrato può essere sostituito anche a valle della gara, purché la sostituzione non intacchi la sostanza dell’offerta e intervenga entro l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Lo conferma il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 1124 del 12 giugno 2026, che mette al centro non la presunta carenza di un requisito ma la natura stessa del progettista indicato e i confini della sua sostituibilità. Seguendo un orientamento ormai consolidato, i giudici muovono dal rilievo che il progettista indicato non riveste la qualità di concorrente, ma è un professionista esterno che collabora con l’operatore su base privatistica. Da qui la sua sostituibilità, ammessa in linea di principio e contenuta entro due argini, uno di merito e uno temporale.
Come nasce la controversia sulla sostituzione del progettista indicato
Il caso oggetto della sentenza riguarda la sostituzione di un progettista indicato in un appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori. La stazione appaltante bandisce una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) per la riqualificazione di un impianto sportivo, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) e peso preponderante della componente tecnica. Per la progettazione l’aggiudicataria indica, ai sensi dell’art. 44, comma 3, del Codice, un costituendo raggruppamento di professionisti, tra i cui mandanti figura una società incaricata delle sole prestazioni geologica e archeologica.
Chiusa la gara, con l’aggiudicataria prima e la ricorrente subito dietro, il mandatario del raggruppamento indicato chiede di sostituire quella società con un geologo e un archeologo muniti delle medesime qualifiche. Solo dopo la richiesta l’amministrazione dispone l’aggiudicazione.
La seconda classificata impugna, deducendo la mancata indicazione in gara dei nominativi del geologo e dell’archeologo — a suo dire perché la relativa prestazione era stata affidata a una società anziché a persone fisiche — e la modifica ex post della composizione del raggruppamento, in asserito contrasto con la par condicio e con l’immodificabilità dell’offerta. Un terzo motivo investe il rigetto dell’istanza di autotutela.
Chi è il progettista indicato e cosa prevede il Codice sull’appalto integrato?
Per comprendere la risposta dei giudici di primo grado è necessario approfondire cosa prevede il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). In particolare, l’appalto integrato si connota per un oggetto negoziale unico, senza la doppia gara per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, e l’ art. 44, comma 3, offre all’operatore economico tre strade, ovvero possedere in proprio i requisiti per la progettazione, indicare progettisti qualificati esterni, oppure concorrere in raggruppamento con soggetti abilitati alla progettazione.
Il progettista indicato è un professionista esterno all’operatore economico, da questo incaricato di redigere il progetto, privo a sua volta della qualità di concorrente. Non è inserito nella struttura societaria che si avvale della sua opera, tanto che risponde soltanto dei requisiti di affidabilità e di capacità tecnica e non anche di quelli di carattere strettamente organizzativo. La figura va distinta dal progettista associato — il componente del raggruppamento costituito dall’impresa come parte dell’offerta — che, al contrario, assume la veste di partecipante alla gara.
Su questo assetto si innesta il regime della sostituzione. Leggendo insieme gli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), comma 2, 96 (Disciplina dell’esclusione), comma 5, 97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti), commi 1 e 2, e 104 (Avvalimento), comma 6, del Codice, alla luce del principio del risultato di cui all’art. 1, la giurisprudenza ricava che la sostituzione del progettista indicato privo dei requisiti deve muovere dallo stesso concorrente e restare entro il limite temporale inderogabile dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione ( Consiglio di Stato, sentenza n. 1226/2025).
La sostituzione del progettista indicato non altera l’offerta
Alla luce di questo quadro, i giudici salernitani ribadiscono che il progettista indicato, non essendo concorrente, può essere sostituito, ma la sostituzione incontra due argini precisi. Il primo, di merito, è il divieto di modifica sostanziale dell’offerta, a cui è legato un determinato punteggio; il secondo, di tempo, è il termine ultimo dell’aggiudicazione.
Sul piano probatorio l’onere ricade sul concorrente, chiamato ad allegare e dimostrare che il cambio del professionista non incide sulla sostanza dell’offerta, mentre alla commissione spetta una valutazione adeguata e motivata sul punto.
Calati questi criteri nella vicenda, il TAR verifica che la società indicata figura esclusivamente per le prestazioni geologica e archeologica e che il suo posto viene preso da due professionisti muniti delle medesime qualifiche, con quote di partecipazione identiche a quelle originarie. L’offerta tecnica e quella economica già valutate restano invariate, e la griglia dei punteggi non è agganciata a quelle figure. Ne discende una modifica soltanto soggettiva, priva di riflessi sul contenuto dell’offerta e sulla comparazione già svolta, intervenuta per giunta prima dell’aggiudicazione. Le prime due censure, esaminate insieme, sono perciò infondate.
Nel medesimo solco i giudici richiamano l’ammissibilità del soccorso istruttorio persino dove il nome del progettista indicato risulti del tutto omesso, dato che l’ art. 101, comma 1, lett. b), del Codice preclude il soccorso solo quando l’omissione rende incerta l’identità del concorrente, qualità che al progettista indicato non spetta.
Infondato è pure il motivo rivolto contro il diniego di autotutela, in ragione della natura discrezionale del relativo potere, rispetto al quale l’amministrazione non ha un obbligo di provvedere e il privato può avanzare mere sollecitazioni.
Perché la modifica del geologo e dell’archeologo non tocca il punteggio?
Dal punto di vista tecnico-operativo il nodo si sposta dal profilo formale a quello funzionale. La lex specialis richiede l’indicazione nominativa dei professionisti iscritti all’albo, ma limita tale obbligo ai soggetti persona fisica inseriti nella compagine, non alle società mandanti del raggruppamento indicato. Il geologo e l’archeologo, inoltre, presidiano prestazioni specialistiche accessorie rispetto alla progettazione valutata dalla commissione, e la loro individuazione non concorre alla formazione del punteggio tecnico.
Su questo terreno la distinzione tra progettista indicato e progettista associato diventa dirimente. Il progettista associato è parte del concorrente, per cui un suo avvicendamento si misura anzitutto con l’immodificabilità dell’offerta; il progettista indicato resta invece esterno, e il suo cambio si risolve nella continuità della stessa prestazione affidata a un soggetto parimenti qualificato. Ne discende un’indicazione pratica duplice, ovvero verificare l’equivalenza delle qualifiche e il rispetto della soglia temporale, attivandosi con tempestività e con documentazione che comprovi la continuità del profilo tecnico.
Cosa insegna la pronuncia a stazioni appaltanti e operatori
In conclusione, il TAR Campania ha respinto il ricorso, con ciò lasciando ferma l’aggiudicazione. La sostituzione di un progettista indicato, quando resta interna alla stessa qualifica e precede l’aggiudicazione, non è un’alterazione dell’offerta ma una vicenda soggettiva fisiologica.
Ciò significa che, per le stazioni appaltanti, il controllo va calibrato sull’equivalenza sostanziale delle professionalità e sul rispetto del termine dell’aggiudicazione, più che sulla mera continuità nominativa dei soggetti indicati. D’altro canto l’operatore economico trova nella sostituzione una valvola di flessibilità che non lo mette al riparo dall’onere di dimostrare l’invarianza dell’offerta, pena il ribaltamento dell’esito.
La decisione si allinea a un filone che valorizza la funzione servente delle regole di gara rispetto all’esito dell’affidamento, nel solco del principio del risultato e, sul piano sistematico, di quelli di fiducia e buona fede che oggi orientano la lettura del Codice. Il messaggio che se ne ricava è che conta la sostanza del progetto promesso, non l’etichetta anagrafica di chi lo firma.
FONTI “LavoriPubblici.it”
