Il TAR Marche chiarisce i limiti dell’impiego dell’IA nell’attività amministrativa: nessuna violazione della riserva di umanità se la valutazione resta effettivamente rimessa al funzionario pubblico
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella predisposizione degli atti amministrativi comporta automaticamente l’illegittimità del provvedimento? È sufficiente che il RUP utilizzi sistemi di IA per integrare la motivazione affinché possa parlarsi di decisione amministrativa automatizzata?
E quali sono i limiti applicativi del principio della cosiddetta “riserva di umanità” introdotto dal Codice dei contratti pubblici e rafforzato dal Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale?
L’impiego di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella predisposizione di relazioni istruttorie, provvedimenti amministrativi e atti di gara è ormai una realtà operativa all’interno delle stazioni appaltanti, ma continua a sollevare dubbi circa la compatibilità con i principi di trasparenza, motivazione e responsabilità dell’azione amministrativa.
Sul tema interviene il TAR Marche, sez. I, Ancona, con la sentenza del 1° giugno 2026, n. 758 una delle prime pronunce ad affrontare direttamente il rapporto tra intelligenza artificiale, procedimento amministrativo e contratti pubblici, delineando i confini entro i quali il ricorso all’IA può ritenersi pienamente compatibile con il principio della decisione umana.
IA negli appalti pubblici: il TAR Marche sui limiti di utilizzo dell’intelligenza artificiale
Il caso nasce dall’impugnazione del provvedimento con cui una stazione appaltante aveva escluso un operatore economico da una procedura di gara per grave illecito professionale, valorizzando plurime precedenti risoluzioni contrattuali quale indice di inaffidabilità professionale.
Tra i diversi motivi di ricorso, l’operatore lamentava la violazione della cosiddetta “riserva di umanità”, sostenendo che parte della motivazione della relazione istruttoria predisposta dal RUP fosse stata elaborata mediante strumenti di intelligenza artificiale.
Secondo il ricorrente, alcuni richiami giurisprudenziali riportati nella relazione sarebbero risultati inesatti o riferiti a pronunce non pertinenti, circostanza che avrebbe dimostrato l’utilizzo di sistemi di IA generativa e, conseguentemente, l’illegittimità dell’intero procedimento decisionale.
Il TAR è stato quindi chiamato a verificare se il ricorso all’intelligenza artificiale nella predisposizione della motivazione integri una decisione amministrativa automatizzata vietata dall’ordinamento, ovvero costituisca un mero strumento di supporto all’attività del funzionario pubblico.
Il quadro normativo tra D.Lgs. n. 36/2023 e AI Act
La pronuncia si colloca in un quadro normativo profondamente innovato. L’articolo 30 del d.Lgs. n. 36/2023 disciplina l’impiego dell’intelligenza artificiale nel ciclo di vita dei contratti pubblici, imponendo che ogni decisione continui ad essere assunta sotto la responsabilità dell’amministrazione e nel rispetto dei principi di trasparenza, conoscibilità e non discriminazione.
La normativa nazionale si coordina oggi con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), che, per i sistemi ad alto rischio utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, introduce specifici obblighi di supervisione umana (“human oversight”) e di spiegabilità delle decisioni automatizzate.
Quando una decisione amministrativa è realmente automatizzata
Il primo principio affermato dal TAR riguarda la nozione stessa di decisione automatizzata. Secondo il Collegio, una decisione può definirsi completamente automatizzata soltanto quando costituisce il risultato della mera elaborazione algoritmica dei dati, senza alcun intervento umano nelle fasi di acquisizione delle informazioni, elaborazione o assunzione della decisione finale.
Non è quindi sufficiente che un sistema di intelligenza artificiale venga utilizzato in una singola fase del procedimento, ma occorre verificare se il funzionario abbia effettivamente conservato il potere di valutazione e di decisione, mantenendo la responsabilità dell’atto amministrativo.
Il principio della riserva di umanità non impone dunque l’esclusione dell’IA dal procedimento amministrativo, ma richiede che la scelta finale resti riconducibile all’amministrazione.
La riserva di umanità e il ruolo del RUP nella formazione del provvedimento
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR esclude qualsiasi violazione della riserva di umanità.
La relazione predisposta dal RUP non coincide infatti con il provvedimento finale, che rimane imputabile al dirigente competente all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento.
Anche qualora il dirigente recepisca integralmente la proposta istruttoria, la responsabilità giuridica della decisione resta comunque in capo all’autorità competente, la quale è tenuta a verificarne la correttezza prima dell’adozione del provvedimento finale.
Sotto il profilo sostanziale, inoltre, il TAR osserva che l’eventuale utilizzo dell’intelligenza artificiale ha riguardato esclusivamente il richiamo di precedenti giurisprudenziali e di principi di diritto, mentre la valutazione concreta delle condotte contestate all’operatore economico è stata interamente svolta dal RUP.
Richiami giurisprudenziali errati: quando non incidono sulla legittimità dell’atto
Sul valore attribuito ai riferimenti giurisprudenziali contenuti nella motivazione, il TAR osserva come sia ormai frequente che i provvedimenti amministrativi richiamino massime e precedenti giurisprudenziali, anche allo scopo di rafforzarne la motivazione.
Tuttavia, tali richiami non attribuiscono alcuna presunzione di legittimità al provvedimento, poiché nell’ordinamento amministrativo non opera il principio dello stare decisis. Ancora meno decisivo risulta il mero richiamo a principi astratti, che, per loro natura, non sono sufficienti a sorreggere autonomamente la motivazione dell’atto.
Anche nell’ipotesi in cui alcuni riferimenti giurisprudenziali risultino inesatti o siano stati individuati mediante sistemi di IA, ciò non comporta automaticamente l’illegittimità del provvedimento, purché i principi richiamati trovino effettivo riscontro nell’elaborazione giurisprudenziale e la valutazione concreta resti riconducibile al funzionario.
L’intelligenza artificiale come supporto all’attività amministrativa
Il Collegio propone un’efficace analogia: l’utilizzo dell’IA per individuare precedenti giurisprudenziali viene equiparato alla tradizionale attività di ricerca svolta mediante banche dati, repertori o riviste specializzate. Si tratta semplicemente di uno strumento più evoluto di reperimento delle informazioni, che non incide sulla componente volitiva della decisione amministrativa.
Ciò che rimane riservato esclusivamente al funzionario pubblico è la valutazione dei fatti, la selezione delle circostanze rilevanti e la loro applicazione al caso concreto.
Questa attività valutativa costituisce il nucleo essenziale della funzione amministrativa, che non può essere delegata all’intelligenza artificiale.
Le indicazioni operative per RUP e stazioni appaltanti
La sentenza offre importanti indicazioni per RUP, dirigenti e stazioni appaltanti che intendano utilizzare strumenti di intelligenza artificiale nell’attività amministrativa.
L’impiego dell’IA può riguardare attività di supporto, quali la ricerca normativa e giurisprudenziale, la predisposizione di bozze di atti o l’organizzazione delle informazioni disponibili.
Resta invece imprescindibile che il funzionario proceda autonomamente alla verifica dell’attendibilità delle fonti, alla valutazione del caso concreto e all’assunzione della decisione finale, della quale continua ad assumere integralmente la responsabilità.
Particolare attenzione dovrà inoltre essere riservata alla verificabilità del procedimento decisionale, assicurando la possibilità di spiegare il ruolo concretamente svolto dall’intelligenza artificiale nella formazione dell’atto amministrativo.
Per la prima volta, con la sentenza in esame, viene affrontato in modo sistematico il rapporto tra intelligenza artificiale e procedimento amministrativo nel settore dei contratti pubblici. Il principio affermato assumerà un’importanza crescente: l’utilizzo dell’IA non è incompatibile con l’attività amministrativa, purché essa rimanga uno strumento di supporto e non sostituisca il giudizio discrezionale riservato al funzionario pubblico.
La “riserva di umanità” non impone quindi l’esclusione dell’intelligenza artificiale dall’azione amministrativa, ma richiede che la decisione finale, la valutazione dei fatti e la responsabilità dell’atto restino sempre riconducibili all’amministrazione.
FONTI Francesca Isgro’, Claudio Costantino, Andrea Raffiti “LavoriPubblici.it”
