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Qualificazione stazione appaltanti: ANAC aggiorna l’elenco dei soggetti aggregatori

Con la Delibera ANAC n. 241/2026 viene aggiornato l’elenco dei soggetti aggregatori previsto dal D.L. n. 66/2014, in attuazione del D.P.C.M. 23 dicembre 2025 e in coordinamento con il sistema di qualificazione del Codice Appalti

 

Con la Delibera n. 241 del 24 giugno 2026, l’ANAC ha aggiornato l’elenco dei soggetti aggregatori previsto dall’art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, dando attuazione ai nuovi requisiti introdotti dal D.P.C.M. 23 dicembre 2025, rendendo pienamente operativo il sistema di iscrizione dei soggetti aggregatori e rafforzandone il coordinamento con il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal Codice Appalti.

Il provvedimento conclude il primo procedimento previsto dalla nuova disciplina: conferma i soggetti aggregatori iscritti di diritto, approva la graduatoria delle amministrazioni che hanno presentato domanda e stabilisce come potranno essere recepite le future variazioni organizzative, senza dover riavviare l’iter.

 

Soggetti aggregatori: ANAC aggiorna l’elenco previsto dal decreto-legge n. 66/2014
Fondamento della delibera è l’art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, che ha istituito l’elenco dei soggetti aggregatori per l’acquisizione di beni e servizi.

Il provvedimento richiama inoltre l’  art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede l’iscrizione di diritto dei soggetti aggregatori nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’ANAC.

In questo modo il sistema dei soggetti aggregatori viene coordinato con il nuovo modello di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 per affidare le procedure di maggiore complessità ad amministrazioni dotate di adeguate competenze organizzative e professionali.

La Delibera non assume quindi una funzione meramente ricognitiva, ma contribuisce a mantenere coerenti il sistema dei soggetti aggregatori e quello della qualificazione delle stazioni appaltanti, che il nuovo Codice Appalti ha reso strettamente complementari.

Il D.P.C.M. 23 dicembre 2025 ha infatti ridefinito i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori, demandando all’ANAC la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande e il successivo aggiornamento periodico. L’aggiornamento costituisce inoltre un preciso adempimento previsto dallo stesso D.P.C.M., che ha fissato in centoventi giorni dalla propria pubblicazione il termine entro cui l’ANAC avrebbe dovuto procedere alla prima revisione dell’elenco, prevedendone poi il rinnovo con cadenza triennale.

 

Come funziona il nuovo sistema di iscrizione dei soggetti aggregatori
Il sistema mantiene la distinzione prevista dall’art. 9 del decreto-legge n. 66/2014 tra soggetti aggregatori iscritti di diritto e amministrazioni che devono invece richiedere l’iscrizione all’ANAC dimostrando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Nella prima categoria rientrano Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali individuate dalla legge; nella seconda, invece, le amministrazioni che presentano domanda ai sensi dell’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Per queste ultime l’ANAC ha svolto l’istruttoria sulla base dei requisiti fissati dal D.P.C.M. 23 dicembre 2025 e dei dati disponibili nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, elaborando la graduatoria prevista dal quadro normativo vigente. Alla scadenza del termine sono risultate ammissibili undici domande di iscrizione.

 

Aggiornamento dell’elenco senza nuova procedura: cosa cambia
Uno degli aspetti più significativi della delibera riguarda la gestione delle modifiche successive all’approvazione dell’elenco.

L’ANAC stabilisce infatti che, una volta formato l’elenco, potrà procedere all’aggiornamento dei dati relativi ai soggetti aggregatori iscritti ai sensi dell’art. 9, comma 1, limitatamente a denominazione, codice fiscale e centri di costo, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle amministrazioni interessate oppure risultanti dalle interlocuzioni istituzionali.

La previsione evita di dover riaprire il procedimento ogni volta che intervengano modifiche puramente organizzative, consentendo all’ANAC di mantenere aggiornato l’elenco senza incidere sulla graduatoria già approvata.

Questa soluzione dovrebbe semplificare la gestione dell’elenco e renderà più agevole il suo costante aggiornamento nel tempo.

 

 

 

 

FONTI                    “LavoriPubblici.it”

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