Dopo numerose proroghe, per i tecnici manutentori scatta dal prossimo 25 settembre l’obbligo dell’abilitazione al fine di mantenere in efficienza un’ampia gamma di impianti e sistemi antincendio. Le azioni e le responsabilità (anche per i committenti)
Dal prossimo 25 settembre scatta l’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori del settore antincendio. Significa che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati. I datori di lavoro devono, dunque, affidare le manutenzioni esclusivamente a personale in possesso dell’abilitazione che va conseguita dopo aver seguito uno specifico percorso di formazione al termine del quale occorre aver superato tre prove di esame presso le strutture centrali o periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
L’obbligo di affidarsi a tecnici in possesso di attestato di qualificazione deriva dal Dm cosiddetto “Controlli”, ossia il decreto 1° settembre 2021 che ha contribuito a superare il vecchio Dm 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. L’obbligo di qualificazione doveva attivarsi dal 25 settembre 2022, ossia con l’entrata in vigore del decreto del 2021, ma sono intervenute di anno in anno ben quattro proroghe che hanno portato la scadenza al 25 settembre 2026. Altri differimenti – salvo colpi di scena – non dovrebbero esserci, giacché la direzione centrale della Prevenzione e sicurezza tecnica ha annunciato la fine del periodo transitorio e l’ingresso nel regime ordinario nel 2026, essendo completati – si leggeva nella circolare 14644 del 10 settembre 2026 – tutti i pilastri della riforma prevista dal Dm Controlli: creazione della piattaforma informatica nazionale, disponibilità delle sedi di esame distribuite sul territorio nazionale e definizione di un quadro normativo completo, che ha previsto l’emanazione di molte circolari dei Vigili del Fuoco e integrazioni al Dm Controlli.
Attrezzature, sistemi e impianti
Dal prossimo 25 settembre i tecnici manutentori dovranno avere l’abilitazione per poter mantenere in efficienza: estintori portatili e carrellati, reti di idranti, porte tagliafuoco, sistemi sprinkler, impianti di rivelazione e allarme incendio, sistemi di allarme vocale per la gestione dell’emergenza (Evac), sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso, sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (Senfc), sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (Seffc) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (Svof), a pressione differenziale, a schiuma, impianti di estinzione ad aerosol condensato, sistemi a riduzione di ossigeno, ad acqua nebulizzata e a polvere. Per ciascun impianto, sistema o attrezzatura, il tecnico deve possedere specifica qualifica e quindi il corrispondente attestato rilasciato dal Corpo nazionale di Vigili del fuoco.
La manutenzione
Per capire dove “colpisce” l’obbligo di qualificazione bisogna approfondire cosa si intenda per manutenzione. Lo dice il decreto: si tratta dell’operazione o dell’intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. A differenza del Dl 10 marzo 1998, però, la nuova definizione non fa distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Per questo, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Dm Controlli, una circolare del dipartimento centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica (n. 14804) dei Vigili del fuoco ha chiarito che sono esclusi dal campo di applicazione del Dm 1° settembre 2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del decreto 37 del 2008, tra cui figurano gli impianti di protezione antincendio.
Qualifica obbligatoria anche per i controlli
Il Dm specifica che non solo la manutenzione ma anche i controlli sugli impianti antincendio possono essere effettuati solamente da personale tecnico qualificato. Rispetto al decreto 10 marzo 1998, non è prevista la cadenza almeno semestrale dei controlli. Attualmente, dunque, la periodicità è determinata in base a disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione.
Registro dei controlli
Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Manutenzioni e controlli
I tecnici qualificati devono effettuare la manutenzione e il controllo periodico nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio. Il decreto indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo, affermando anche che l’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme Iso, Iec, En, Cei, Uni, conferisce presunzione di conformità, ma non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
Sorveglianza
La sorveglianza è, invece, di competenza dei lavoratori. Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
Responsabilità
Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione. Dunque, sul tecnico manutentore ricade una buona fetta di responsabilità sulla corretta manutenzione. È il garante della buona esecuzione delle manutenzioni. Il datore di lavoro è responsabile della scelta del tecnico, tenendo conto dell’obbligo di qualifica. Pena la culpa in eligendo, il datore di lavoro deve verificare che il tecnico sia in possesso dei requisiti previsti dal Dm e quindi che possegga la qualifica per lo specifico presidio su cui andrà ad operare. Il datore di lavoro è responsabile anche dell’effettuazione di manutenzioni e controlli con la giusta periodicità nonché della predisposizione e aggiornamento costante del registro dei controlli.
Formazione e abilità
È stesso il Dm 1° settembre a definire le conoscenze, le abilità e le competenze che il tecnico manutentore deve acquisire, insieme ai contenuti minimi per la formazione. L’iter verso la qualificazione è stato normato nei dettagli, andando anche ad agire sulla qualità dei docenti. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio. L’attestazione di tecnico manutentore qualificato è rilasciata, a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per ogni presidio per cui si richiede la qualifica, l’esame prevede l’analisi del curriculum, una prova scritta, una orale ed una pratica on simulazioni di situazioni reali operative.
Fine periodo transitorio
La transizione alle nuove regole comporta anche la scadenza dei Nulla osta transitori (Not) rilasciati dalle direzioni dei Vigili del fuoco una volta accolta l’istanza per l’accesso all’esame per il singolo presidio antincendio per il quale si vuole ottenere l’abilitazione. I Not già rilasciati mantengono validità per un anno dalla data di rilascio e, in ogni caso, non oltre il 25 settembre 2026. Invece, i Not rilasciati successivamente al 25 settembre 2025 avranno come termine di scadenza il 25 settembre 2026, indipendentemente dalla data di emissione.
Informazioni operative online
Sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco è stata predisposta una pagina che raccoglie le informazioni operative, la normativa e le circolari finora diramate. È anche attiva la piattaforma informatica per la gestione della qualificazione. Attraverso tale sistema viene gestito l’intero ciclo procedurale, dall’invio delle istanze fino al rilascio dell’attestato di qualificazione dotato di QR-code. Attraverso il portale è possibile inviare la richiesta di abilitazione del tecnico manutentore, consultare lo stato di lavorazione della pratica e, grazie all’integrazione con il sistema di protocollazione si può accedere alla documentazione inviata e a quella ricevuta. Agli interessati è consentito il pagamento mediante integrazione diretta con il portale PagoPA o mediante avviso. Il portale consente anche di scaricare il Nulla osta transitorio e l’attestato di tecnico manutentore qualificato previo pagamento della marca da bollo.
FONTI Mariagrazia Barletta “Edilizia & Territorio”
