Corte Conti: il tetto individuale va verificato anno per anno, sulla base delle attività effettivamente svolte e non sull’intera durata del contratto
La Corte dei Conti, sezione regionale del Veneto, con la deliberazione n. 135/2026 risponde ad un importante quesito in tema di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche relativi ai contratti di «durata pluriennale». Il riferimento, con riscontro di particolare rilievo circa la possibilità di erogare gli incentivi per step/fasi, riguarda, quindi, i contratti di servizi a prestazioni pluriennali.
Nel dettaglio, il quesito pone una questione di «corretta imputazione contabile degli incentivi per funzioni tecniche e della gestione del trattamento economico accessorio del personale» con una specifica problematica sui limiti del compenso. L’articolo 45 dell’attuale codice, infatti, fissa il limite di incentivi, che possono essere percepiti, nel 100% del trattamento economico lordo (del percettore). E questo a differenza del pregresso regime che fissava il limite nel 50% (art. 113 del codice del 2016).
In particolare, l’amministrazione istante chiede «quale sia, nell’ambito dei contratti di durata pluriennale, la corretta applicazione del limite individuale annuo previsto dall’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, con specifico riferimento alla possibilità di rapportare tale limite:
- alle attività effettivamente svolte e liquidate nelle singole annualità;
- ovvero all’intera durata del contratto».
Le argomentazioni
Prima di affrontare nel merito la questione, il collegio ricorda che gli incentivi per funzioni tecniche «non costituiscono ordinario trattamento accessorio, ma rappresentano una forma speciale di remunerazione correlata allo svolgimento di specifiche attività tecniche».
Si tratta, in particolare, di disposizioni derogatorie alle regole sull’onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico, ed in quanto tali di rigorosa interpretazione (cfr. Corte dei conti, Sez. autonomie, deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG).
L’erogazione del compenso, pertanto, soggiace a regole comunque rigide e trova fondamento nel fatto che attraverso l’esecuzione, all’interno della stazione appaltante, di funzioni particolarmente complesse (elencata in modo tassativo nell’allegato I.10 del codice) la P.A. risparmia non esternalizzando le funzioni predette.
Intesa in questa senso, la disciplina degli incentivi – puntualizza l’estensore -, «si connota per una duplice dimensione: da un lato, quale strumento di organizzazione e valorizzazione delle professionalità interne; dall’altro, quale istituto incidente direttamente sulla dinamica della spesa pubblica, in quanto comportante l’erogazione di compensi accessori in deroga ai principi generali di cui al d.lgs. n. 165/2001».
Affrontando la tematica posta, e quindi se il compenso, ai fini del rispetto dei limiti, debba essere calcolato in relazione alle attività svolte nell’esercizio finanziario o in relazione all’intera durata del contratto (e quindi ipotizzando una sorta di liquidazione a «consuntivo»), la sezione ritiene corretta la prima soluzione.
Si spiega, infatti, in deliberazione che trova conferma il dato letterale della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 45, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui «L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza (…) non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale». L’inciso riferito all’anno di competenza «identifica un criterio di imputazione temporale fondato sulla dimensione annuale».
Da quanto espresso deriva «che il limite deve essere verificato anno per anno, avuto riguardo alle attività effettivamente svolte e ai compensi spettanti nelle singole annualità, non potendosi ritenere coerente con il dettato normativo il riferimento ad un limite applicato all’intera durata del contratto».
La sottolineatura, oltre che condivisibile, ha rilievo visto che, in sostanza, prende atto che nei contratti a prestazioni pluriennali le obbligazioni giuridiche – relative al percepimento dell’incentivo -, si perfezionano ogni esercizio finanziario (per tutta la durata del contratto).
In pratica, il Rup ed il gruppo di lavoro raggiungono il risultato (adempiendo alla propria obbligazione) dovuto alla stazione appaltante/ente concedente con riferimento alle singole annualità in cui viene eseguita la prestazione (che verrà anche verificata).
Quanto riportato viene chiaramente esplicitato nella deliberazione. In questa infatti si legge che in primo luogo, «il principio della competenza finanziaria potenziata impone l’imputazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza (cfr. Sezione controllo Lombardia n. 120/2025/PAR)».
Il principio in parola impone, in pratica, simmetria tra prestazioni rese e l’imputazione contabile correlata «non risultando coerente con i principi contabili l’adozione di criteri di cumulo su base pluriennale ai fini del rispetto del limite individuale suddetto».
Si impone, quindi, l’esigenza di rispettare «un preciso criterio temporale (peraltro non esplicitato sotto la previgente disciplina) che pone a confronto grandezze omogenee (incentivo annuo complessivo e trattamento economico complessivo annuo lordo), evitando risultati distorsivi conseguenti ad un raffronto tra valori riferiti a periodi diversi».
L’erogazione concreta degli incentivi, poi ed evidentemente, impone il rispetto di una serie di presupposti oggettivi quali:
- la sussistenza di una procedura di affidamento (risultando inidoneo l’utilizzo dell’in house);
- la previsione del relativo stanziamento nel quadro economico;
- lo svolgimento delle attività tecniche tipizzate ed effettivamente svolte;
- la previa adozione dei criteri generali di riparto;
- la maturazione nell’anno con rispetto dei limiti predetti.
A quanto, poi, si deve aggiungere l’esigenza del giro contabile dal quadro economico al «fondo incentivi» e la contabilizzazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane.
Si tratta di un intervento di particolare rilievo che legittima la c.d. liquidazione per step/fasi in questo tipo di contratti con (singole e specifiche) prestazioni pluriennali. Rimane aperto, invece, il problema della compatibilità della liquidazione per step in relazione a contratti, non di durata, ma complessi e lunghi come nel caso dei lavori pubblici soprattutto alla luce del principio di risultato oggi previsto nell’articolo 1 del codice dei contratti (che pretende, per intendersi, la consegna dell’opera collaudata e non l’esperimento di singole fasi).
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
