Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Collegi consultivi tecnici, stretta dell’Anac su conflitti di interesse e cumulo degli incarichi

L’Autorità alle stazioni appaltanti: prima della nomina verifiche obbligatorie sulle dichiarazioni dei componenti e sul rispetto dei limiti fissati dal Codice. Busìa richiama il ruolo decisivo dei Cct nella gestione delle controversie e dell’esecuzione dei contratti

 

Le stazioni appaltanti dovranno rafforzare i controlli prima di nominare i componenti dei Collegi consultivi tecnici. È il messaggio contenuto nella   delibera n. 258 del 7 luglio 2026 con cui l’ Anac detta nuove indicazioni operative per garantire l’indipendenza dei Cct, chiedendo verifiche preventive sia sull’assenza di conflitti di interesse sia sul rispetto dei limiti al numero di incarichi previsti dal Codice dei contratti.

L’intervento dell’Autorità, di carattere generale, richiama l’attenzione di stazioni appaltanti ed enti concedenti sull’importanza di effettuare i controlli prima del conferimento dell’incarico, anche alla luce del ruolo sempre più rilevante svolto dai Collegi nella prevenzione e nella composizione stragiudiziale delle controversie che insorgono durante l’esecuzione degli appalti.

L’Anac ricorda che il Codice attribuisce ai Cct funzioni che possono incidere direttamente sulla gestione del contratto. I Collegi, infatti, si pronunciano su questioni giuridiche e amministrative in grado di influenzare l’andamento dell’appalto o della concessione e, qualora le parti attribuiscano alle loro determinazioni natura di lodo contrattuale, le decisioni diventano vincolanti, con possibili conseguenze anche sul piano della responsabilità erariale in caso di mancato rispetto. Da qui la necessità, sottolinea l’Autorità, di assicurare la piena indipendenza di giudizio dei componenti.

 

Dichiarazioni obbligatorie e verifiche preventive
La delibera precisa che, prima della nomina, i componenti dei Collegi devono rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 16 del Codice in materia di conflitto di interessi. Non basta però acquisire le autodichiarazioni: le amministrazioni sono chiamate a verificarne il contenuto, accertando in particolare che il professionista non abbia già svolto attività funzionali riferite allo stesso appalto per il quale viene costituito il Collegio. L’indicazione, viene chiarito, si inserisce nel solco delle misure già previste dal Piano nazionale anticorruzione 2025, che raccomanda specifici controlli interni sulle dichiarazioni rese dai componenti dei Cct in relazione ai conflitti di interesse e alle situazioni di incompatibilità.

 

Richiamo ai limiti sul numero di incarichi
L’ Anac richiama inoltre un altro profilo spesso trascurato nella fase delle nomine: il rispetto del tetto massimo agli incarichi previsto dall’Allegato V.2 del Codice. Ogni componente, ricorda la delibera, non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non più di dieci nell’arco di due anni. Per questo motivo le dichiarazioni rese dagli interessati dovranno attestare anche il rispetto di questi limiti quantitativi.

Nelle conclusioni, l’Autorità invita le amministrazioni a inserire stabilmente queste verifiche nelle proprie misure organizzative e a prevedere, nei provvedimenti di conferimento dell’incarico, specifiche clausole che attestino l’avvenuto accertamento dell’assenza di conflitti di interesse, delle ulteriori cause di incompatibilità previste dall’Allegato V.2 e del rispetto dei limiti sul cumulo degli incarichi.

La delibera entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

FONTI           Mauro Salerno              “Edilizia & Territorio”

Categorized: News

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *