Parere di precontenzioso Anac: le Faq possono solo interpretare la lex specialis, non modificarla
I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante nel corso di una procedura di gara possono arrivare fino al limite dell’interpretazione autentica della lex specialis, ma non possono trasformarsi in uno strumento per modificare i requisiti di partecipazione. Quando questo accade, l’effetto è quello di una vera e propria riscrittura delle regole della gara, incompatibile con i principi di parità di trattamento, trasparenza e tutela dell’affidamento dei concorrenti.
È il principio ribadito dall’Anac con il parere di precontenzioso contenuto nella delibera n. 270 del 7 luglio 2026, relativa a una gara del Comune di Maddaloni (Caserta) per l’affidamento del servizio di portierato del valore di oltre un milione di euro. Un pronunciamento che nasce da un caso specifico ma offre indicazioni di carattere generale destinate a incidere sulla gestione di tutte le procedure di affidamento.
Nel caso esaminato dall’Autorità, il disciplinare richiedeva, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l’aver svolto almeno un servizio analogo nell’ultimo triennio a favore di enti locali con popolazione superiore ai 30mila abitanti. Successivamente, attraverso una serie di Faq pubblicate sulla piattaforma di gara, la stazione appaltante aveva ampliato il periodo utile per dimostrare il requisito da tre a dieci anni e aveva aggiunto un ulteriore requisito economico, stabilendo che l’importo dei servizi analoghi dovesse essere almeno pari al valore della concessione.
Per l’Autorità si tratta di modifiche sostanziali, non di semplici precisazioni interpretative. I chiarimenti, sottolinea il parere, possono soltanto rendere esplicito il significato di una clausola già contenuta nella documentazione di gara, senza spingersi oltre. Una simile condotta, osserva l’Anac, viola non solo la par condicio fra gli operatori economici, ma anche il principio di buona fede e il legittimo affidamento che il nuovo Codice dei contratti pubblici riconosce ai partecipanti rispetto alle regole fissate dal bando.
Da qui le conseguenze operative indicate nel parere. Se la stazione appaltante ritiene necessario modificare un requisito di partecipazione, non può limitarsi a pubblicare una Faq. Deve invece procedere alla rettifica formale del disciplinare, ripubblicare gli atti con le stesse modalità utilizzate per il bando e riaprire i termini per la presentazione delle offerte, così da consentire la partecipazione anche agli operatori che, in base alle nuove regole, risultino in possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso di Maddaloni, l’Autorità conclude quindi che la procedura dovrà essere sospesa qualora il Comune intenda mantenere le modifiche introdotte attraverso i chiarimenti, procedendo alla formale revisione della documentazione di gara e alla contestuale riapertura dei termini.
Il pronunciamento si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, richiamato dalla stessa delibera, secondo cui le Faq non possono avere contenuto innovativo o integrativo della disciplina di gara, ma soltanto funzione chiarificatrice. Una linea che l’Anac ribadisce con forza, richiamando anche precedenti pareri dell’Autorità e decisioni del Consiglio di Stato e dei Tar.
FONTI Mauro Salerno “Edilizia & Territorio”
