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Trasparenza PA e banche dati: ANAC chiede correttivi alle nuove regole

L’Atto di segnalazione n. 3/2026 mette in luce le criticità dell’art. 8 del D.L. n. 19/2026: banche dati superate o incomplete, aggiornamenti non allineati, disparità tra enti e vigilanza ridotta alla verifica dei collegamenti

 

La semplificazione degli obblighi di trasparenza introdotta dal D.L. n. 19/2026 rischia di scontrarsi con banche dati non aggiornate, non accessibili o incomplete.

Il monito arriva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con l’  Atto di segnalazione n. 3 del 7 luglio 2026, approvato con delibera n. 265 del 7 luglio 2026 e trasmesso al Governo e al Parlamento per sollecitare un intervento correttivo.

Al centro delle osservazioni di ANAC vi sono le nuove modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione previste dall’art. 8, commi 2 e 3, del   D.L. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50/2026.

La disposizione consente alle amministrazioni e agli altri soggetti che già trasmettono dati alle banche dati nazionali di sostituire la pubblicazione diretta nella sezione “Amministrazione trasparente” con un collegamento ipertestuale alle piattaforme nelle quali le informazioni sono disponibili.

Una soluzione coerente con il principio del “once only” e con l’obiettivo di evitare duplicazioni informative, che secondo l’Autorità presenta però diverse criticità applicative. Il rischio è che l’amministrazione risulti formalmente adempiente per avere pubblicato il collegamento, anche quando la banca dati di destinazione non sia accessibile, non sia aggiornata o non contenga tutti i dati previsti dal d.Lgs. n. 33/2013.

 

Trasparenza e banche dati: ANAC chiede correttivi alle nuove regole di pubblicazione
L’art. 8 del D.L. n. 19/2026 ha modificato le modalità attraverso le quali i soggetti indicati dall’art. 2-bis del d.Lgs. n. 33/2013 possono assolvere una serie di obblighi di trasparenza.

Il comma 2 riguarda i dati sui pagamenti previsti dall’art. 4-bis del d.Lgs. n. 33/2013. Per i soggetti i cui dati alimentano il portale “Soldi pubblici”, l’obbligo può essere assolto mediante la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento al portale stesso.

Il comma 3 estende il medesimo meccanismo agli enti che trasmettono dati, informazioni e documenti alle banche dati nazionali indicate nell’Allegato B al d.Lgs. n. 33/2013.

Gli obblighi interessati riguardano, tra gli altri, consulenti e collaboratori, dotazione organica e costi del personale, personale non a tempo indeterminato, incarichi conferiti ai dipendenti, bandi di concorso, contrattazione collettiva, enti controllati e partecipazioni, bilanci, beni immobili e gestione del patrimonio.

La logica della modifica è evitare che le amministrazioni debbano pubblicare sul proprio sito informazioni già comunicate e disponibili all’interno di piattaforme pubbliche nazionali.

Pur riconoscendo il valore della piena interoperabilità delle banche dati, che può ridurre gli oneri amministrativi e agevolare la consultazione delle informazioni, ANAC rileva come il sistema richiamato dalla norma non appaia ancora sufficientemente coordinato con gli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013.

 

Banche dati superate, incomplete o non accessibili
La prima criticità riguarda l’Allegato B al D.Lgs. n. 33/2013, che individua le banche dati alle quali le amministrazioni possono rinviare.

Secondo ANAC, l’elenco non rispecchia più l’attuale configurazione dei sistemi informativi pubblici. Alcune banche dati sono state sostituite, altre non risultano più disponibili, mentre mancano piattaforme oggi utilizzate per la gestione e la pubblicazione di informazioni rilevanti.

Un esempio è rappresentato proprio dal portale “Soldi pubblici”, dedicato al monitoraggio della spesa delle pubbliche amministrazioni. Al momento della segnalazione, il portale risultava non consultabile e indicato come “in fase di adeguamento”. La situazione impedisce, da un lato, alle amministrazioni di utilizzare il collegamento per assolvere l’obbligo previsto dall’art. 4-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e, dall’altro, ai cittadini di accedere ai dati sui pagamenti.

Ulteriori disallineamenti riguardano la banca dati Siquel, richiamata per gli obblighi sulle partecipazioni e ormai sostituita dall’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, nonché la banca dati dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, che ANAC dichiara di non avere rintracciato sul sito della Corte dei conti.

Per i bandi di concorso, invece, l’Allegato B non contiene alcun riferimento al Portale InPA, nonostante l’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 rientri tra le disposizioni interessate dalle nuove modalità di pubblicazione.

Anche per il patrimonio immobiliare i riferimenti risultano superati. L’Allegato B richiama la banca dati Rems, mentre le informazioni sono oggi distribuite tra “Open demanio”, per gli immobili dello Stato, e “Immobili PA”, per quelli gestiti dalle altre amministrazioni.

Per ANAC è quindi necessario aggiornare l’Allegato B, eliminando i riferimenti non più attuali e inserendo le banche dati effettivamente utilizzate.

 

Il link può rinviare a informazioni parziali o non aggiornate
La seconda criticità riguarda la corrispondenza tra i contenuti richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013 e quelli effettivamente disponibili nelle banche dati nazionali.

La Banca dati delle amministrazioni pubbliche, consultabile attraverso il portale Open BDAP, contiene ad esempio i bilanci preventivi e consuntivi previsti dall’art. 29, comma 1, ma non raccoglie tutte le ulteriori informazioni richieste dalla stessa disposizione. Restano esclusi i dati sulle entrate e sulla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto, previsti dal comma 1-bis, e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, previsto dal comma 2.

Un disallineamento analogo interessa la banca dati SICO, che contiene le informazioni sulla dotazione organica e sul costo del personale richieste dall’art. 16, commi 1 e 2, ma non raccoglie i dati relativi ai tassi di assenza previsti dal comma 3. Il collegamento può quindi funzionare regolarmente senza che tutte le informazioni richieste dalla disciplina sulla trasparenza siano effettivamente disponibili.

A questo problema si aggiunge quello relativo alle tempistiche. Le banche dati nazionali non sempre seguono la periodicità di pubblicazione e aggiornamento stabilita dal D.Lgs. n. 33/2013. L’esistenza di un collegamento funzionante, pertanto, non garantisce automaticamente la completezza e l’aggiornamento delle informazioni.

 

Obblighi di pubblicazione: due regimi diversi per amministrazioni ed enti
Le nuove disposizioni producono anche una differenziazione tra i soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza.

Gli enti che trasmettono dati e documenti alle banche dati nazionali possono assolvere gli obblighi mediante il collegamento ipertestuale. I soggetti che non sono tenuti ad alimentare quelle piattaforme devono invece continuare a pubblicare direttamente le informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Questi ultimi restano quindi assoggettati alle modalità ordinarie previste dal D.Lgs. n. 33/2013, alle indicazioni fornite dall’Autorità e agli schemi di pubblicazione adottati nel tempo.

Secondo ANAC, il sistema determina una disparità di trattamento, perché soggetti sottoposti ai medesimi obblighi sostanziali devono provvedere alla loro attuazione attraverso modalità differenti.

Per alcuni enti l’adempimento si esaurisce nella pubblicazione del collegamento, mentre per altri continua a essere necessaria la gestione diretta dei dati e dei documenti sul sito istituzionale.

 

Vigilanza ANAC sulla trasparenza: il controllo si ferma al link?
Le nuove modalità di pubblicazione hanno effetti anche sull’attività di vigilanza dell’Autorità. Nel sistema ordinario, ANAC verifica la corretta e completa pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, valutando la presenza delle informazioni, il rispetto delle tempistiche e la corrispondenza dei contenuti agli obblighi normativi.

Quando l’obbligo viene assolto mediante il rinvio a una banca dati nazionale, la verifica può invece limitarsi alla presenza e al funzionamento del link.

ANAC non può contestare all’amministrazione le eventuali carenze delle informazioni presenti nella banca dati, perché la normativa non le attribuisce poteri di intervento nei confronti dei soggetti che gestiscono le piattaforme indicate nell’Allegato B.

La questione assume particolare rilievo quando il collegamento non funziona per cause non imputabili all’ente vigilato. In questa ipotesi, secondo quanto osservato nell’atto, ANAC non potrebbe adottare provvedimenti nei confronti dell’amministrazione, alla quale il malfunzionamento della banca dati impedisce di assolvere l’obbligo. Si crea così una separazione tra il soggetto formalmente tenuto alla pubblicazione e quello che gestisce materialmente l’informazione, senza che il sistema individui strumenti di vigilanza adeguati nei confronti di quest’ultimo.

 

Piattaforma unica della trasparenza: la soluzione proposta da ANAC
Per superare le criticità, ANAC propone di attribuire un ruolo centrale alla Piattaforma unica della trasparenza già istituita presso l’Autorità, diventando un punto di accesso unitario, standardizzato e interoperabile con le diverse banche dati nazionali.

La PUT potrebbe acquisire automaticamente le informazioni già trasmesse dalle amministrazioni e, allo stesso tempo, consentire la pubblicazione dei dati e dei documenti che le banche dati non raccolgono. In questo modo, le amministrazioni potrebbero assolvere gli obblighi inserendo nella propria sezione “Amministrazione trasparente” un collegamento che eviti una pluralità di rinvii a piattaforme differenti.

La Piattaforma unica potrebbe inoltre garantire la continuità della pubblicazione quando le banche dati nazionali sono in fase di manutenzione o adeguamento, non risultano accessibili, non contengono tutte le informazioni richieste o non vengono aggiornate nei tempi previsti.

La soluzione potrebbe essere utilizzata anche dagli enti che non sono tenuti a trasmettere i propri dati alle banche dati nazionali, riducendo la disparità determinata dal nuovo sistema. L’obiettivo è mantenere il vantaggio della pubblicazione unica, assicurando al tempo stesso uniformità, conoscibilità e confrontabilità delle informazioni.

La semplificazione introdotta dal D.L. n. 19/2026 resta dunque un obiettivo condivisibile, ma la sua effettività dipende dalla disponibilità di banche dati funzionanti, complete e aggiornate e dalla presenza di un sistema di responsabilità e vigilanza coerente con il nuovo modello di pubblicazione.

L’Atto di segnalazione non modifica la disciplina vigente e non introduce nuovi obblighi per le amministrazioni. Nelle more di un eventuale intervento legislativo, restano applicabili le modalità previste dall’art. 8 del D.L. n. 19/2026, pur con le criticità evidenziate dall’Autorità.

 

 

 

 

FONTI        “LavoriPubblici.it”

Categorized: News