Il Consiglio di Stato ribadisce che la partecipazione alla procedura non integra acquiescenza alle regole della lex specialis. La rinuncia all’impugnazione richiede una manifestazione di volontà chiara, univoca e inequivocabile
La partecipazione alla procedura di gara non configura, di per sé, acquiescenza alle clausole della lex specialis. Una diversa soluzione contrasterebbe, da un lato, con il principio per il quale l’acquiescenza a un provvedimento amministrativo non può essere presunta e, dall’altro, con il diritto di difesa garantito dagli articoli 24, comma 1, e, 113 comma 1, della Costituzione. In questi termini il Consiglio di Stato (sentenza n. 5421 del 2026) si è pronunciato sull’ impugnazione degli atti di affidamento di un accordo quadro plurisoggettivo.
La decisione del Consiglio di Stato
L’Alto Collegio, respingendo l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata sul presupposto che la ricorrente terza classificata avesse prestato acquiescenza alle clausole della lex specialis, ha evocato l’ orientamento secondo il quale:
- l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo si configura soltanto in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività, dimodoché non sussiste acquiescenza per mera presunzione (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 12 giugno 2014, n. 2998; Sez. V, sentenza 29 aprile 2024, n. 3853);
- va esclusa l’acquiescenza in presenza di un concorrente che, pur dopo avere impugnato il bando, si cimenti “nella competizione concorsuale per aggiudicarsi la gara o, se del caso, per non vedersi pregiudicate, in caso di esito negativo dell’impugnativa del bando, eventuali altre impugnazioni. Né è acquiescente il concorrente che non abbia impugnato i criteri di una precedente analoga gara, poi non conclusasi, stante l’autonomia che contraddistingue le singole procedure concorsuali” (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 10 febbraio 2000, n. 734).
Da qui la decisione in narrativa: «…in difetto di una chiara ed incondizionata volontà di rinunciare al ricorso pur dopo la stipula del contratto di appalto, non può ritenersi realizzata l’acquiescenza rispetto ai provvedimenti impugnati».
Giurisprudenza costante
La sentenza ribadisce l’orientamento risalente del massimo organo di giustizia amministrativa secondo cui l’acquiescenza postula da parte del ricorrente un comportamento chiaro ed inequivocabile, dal quale possa evincersi la sua volontà di accettare gli effetti del provvedimento, rinunciando a far valere contro di esso eventuali motivi di impugnativa (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 30 marzo 1998 n.398). Ragione per la quale “ è esclusa [la] possibilità di affermare la sussistenza dell’acquiescenza per mera presunzione, non potendosi in tal caso trovare univoco riscontro della volontà dell’interessato di accettare tutte le conseguenze dell’atto amministrativo” (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 26 ottobre 1998 n.1544).
FONTI Pietro Verna “Edilizia & Territorio”
