Un parere chiarisce il rapporto tra la copertura prevista dall’articolo 45 del Dlgs 36/2023 e quella per danno erariale introdotta dalla legge 1/2026: la prima grava sull’ente e riguarda le funzioni dell’Allegato I.10, la seconda è personale e scatterà dal 2027 per chi gestisce risorse pubbliche
Con il parere n. 20/2026, all’Anac viene richiesto un chiarimento in tema di polizze assicurative e sui rapporti tra le previsioni del codice dei contratti – ad esempio nel comma 7 dell’art. 45 del codice – e le nuove previsioni in tema di assicurazione obbligatorie contenute nella legge di riforma della responsabilità amministrativa/contabile n. 1/2026 (di modifica della legge 20/1994).
Il quesito
Con il quesito all’autorità si chiede «se, oltre ai soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (Rup), Direttore dei Lavori (DL), Direttore dell’Esecuzione del Contratto (Dec) e collaudatore – principali destinatari dell’obbligo assicurativo di cui al comma 4-bis dell’art. 1 della l. n. 20/1994, introdotto dalla l. n. 1/2026, in quanto le loro attività incidono direttamente sulla contabilità e sull’erogazione di risorse economiche pubbliche – esistano altre figure, incluse nell’Allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023, che debbano adempiere all’obbligo di stipula della polizza assicurativa per danno erariale, in ragione della gestione di risorse pubbliche e della conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile».
Ulteriore questione è se la polizza in parola – in pratica finanziata con le risorse «accantonate» degli incentivi ex comma 7 dell’art. 45 del codice – sia possibile anche coprire la responsabilità amministrativa/contabile «in deroga al divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile stabilito dall’art. 3, comma 59, della l. n. 244/2007».
Il riscontro
L’Anac, nella sua analisi richiama i propri pareri già espressi sul tema dell’assicurazione per responsabilità civile prevista nel codice dei contratti (pareri di funzione consultiva nn. 64/2023, 34/2024 e 34-bis/2024) giungendo, poi, anche a chiarire che le due previsioni – del codice e della legge 1/2026 – si pongono in rapporto di genus ad speciem e sono pertanto (anche per ambito) completamente differenti.
In relazione alla polizza per responsabilità civile prevista in varie disposizioni del codice e, segnatamente, nell’art. 45, si ricorda il parere del Mit (n. 2163/2023), in cui si è spiegato che «Le figure per le quali vige l’obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell’art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell’allegato I.10, se presenti all’interno della stazione appaltante. (…) l’assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell’intervento».
Con successivo parere (n. 2329/2024) il Mit ha ribadito che «l’assicurazione va stipulata per quei soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità diretta e personale nell’intervento (es: Rup, Dl, Dec, Cse…), compresi nell’elenco di cui allegato I.10».
La polizza in parola si caratterizza, pertanto, dal fatto che il costo grava sul quadro dell’intervento, che assicura la responsabilità determinata dallo svolgimento delle funzioni/attività dell’allegato I.10 e dalla particolarità che ha rilevato la Sez. Autonomie, deliberazione n. 19/2025, circa l’ambito assicurato. Questa polizza, infatti, copre anche la quota di responsabilità «erariale» direttamente collegata ai compiti/attività elencate/i nell’allegato I.10 in deroga (da qui la specialità) alla previsione che sancisce la nullità delle polizze stipulate dalla pubblica amministrazione per la copertura della responsabilità erariale (come previsto dall’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007).
Si tratta effettivamente di una deroga di rilievo visto che gli oneri caricano sul quadro economico e quindi, in sostanza, su risorse in ogni caso dell’ente (nel caso, infatti, di finanziamento vincolato le risorse risparmiate non confluiscono nel «fondo» vincolato del 20% come chiarisce il comma 5 dell’art. 45).
Da notare, ricorda il parere in commento, che in caso di incapienza dei fondi destinati alla copertura della polizza (il fondo del 20% delle spese vincolate ex art. 45, comma 7, lett. c) del codice) è possibile finanziare la spesa ricorrendo direttamente al bilancio. In questi termini, anche parere Mit n. 2163/2023 e la Corte dei conti, sez. controllo Toscana, delibera n. 76/2025.
L’obbligo di assicurazione ex lege 1/2026
Invece, la previsione, contenuta nella legge 1/2026 e innestata nel comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 20/1994 è una ipotesi generale – peraltro di rinviata applicazione al 2027 – che obbliga il dipendente coinvolto in gestione di risorse pubbliche a stipulare la polizza assicurativa di danni patrimoniali cagionati alla Pa.
Nel dettaglio, il comma in parola precisa che «chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario». Si tratta di un obbligo personale a differenza della copertura assicurativa prevista dal codice il cui costo grava sulla stazione appaltante/ente concedente.
Non solo, la seconda compre la responsabilità civile per danni a terzi con la quota, eventuale, di responsabilità erariale connessa alle attività di cui all’allegato I.10.
La prima – assicurazione per la copertura della responsabilità erariale – riguarda qualunque attività che provochi danni patrimoniali da parte di soggetti che gestiscono risorse pubbliche (categorie non ancora precisamente definita).
Si tratta di disposizione peraltro posposta al 2027 grazie al Dl 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, che ha disposto (con l’art. 1, comma 19-quinquies) che il comma 4-bis della presente legge, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
