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Nella riforma Ue pagamenti veloci e affidamenti verdi

Articolo 108: rispetto dei tempi tracciato e per i subappaltatori condizioni di liquidazione uguali a quelle garantite all’impresa principale

 

Pagamenti sotto osservazione per tutta la durata del contratto, anticipi più consistenti per gli appalti innovativi e la possibilità per i subappaltatori di essere pagati con le stesse condizioni dell’appaltatore principale. È uno dei capitoli più nascosti, ma più concreti della proposta di regolamento europeo sugli appalti presentata ieri dalla Commissione europea. La riforma adesso andrà all’esame del Parlamento e poi del Consiglio Ue: alla fine di questo percorso entrerà in vigore e sarà direttamente applicabile nei paesi membri, portando un’innovazione storica rispetto al sistema basato sulle tre direttive attualmente in vigore.

È l’articolo 108 a regolare i rapporti economici tra imprese e stazioni appaltanti. Con un occhio rivolto alla direttiva europea contro i ritardi di pagamento che stabilisce il termine di 30 giorni per i versamenti. In questo quadro, ai subappaltatori andranno garantite condizioni di pagamento equivalenti a quelle dell’appaltatore principale. Il testo prova, così, a spingere la puntualità dei pagamenti anche lungo la filiera.

Il rispetto dei tempi sarà anche tracciato. Gli Stati dovranno rendere disponibili, attraverso gli spazi nazionali dei dati sugli appalti, le informazioni sullo stato dei pagamenti dei singoli contratti. Per ogni amministrazione sarà inoltre pubblicato un rendiconto annuale sulla puntualità, un Grande fratello che consentirà di individuare le stazioni appaltanti che accumulano ritardi e di confrontarne le prestazioni. È sempre l’articolo 108 a introdurre un altro meccanismo di salvaguardia a favore delle imprese. «Su richiesta del subappaltatore e quando la natura del contratto lo consente – recita il paragrafo 6 – l’amministrazione aggiudicatrice versa direttamente al subappaltatore le somme dovute per i servizi, le forniture o i lavori eseguiti per conto dell’appaltatore principale». Inoltre «possono essere previsti meccanismi che consentano all’appaltatore principale di contestare pagamenti non dovuti». Infine, «le modalità del pagamento diretto sono definite nei documenti di gara».

C’è poi il capitolo degli anticipi. La proposta consente alle amministrazioni di prevederli nei documenti di gara, per favorire la partecipazione di piccole e medie imprese, ma alza l’asticella per i contratti di particolare rilevanza innovativa: in questo caso dovrà essere riconosciuto all’appaltatore un anticipo congruo, anche se sparisce rispetto alle precedenti versione del testo un riferimento esplicito a un limite minimo del 30 per cento.

L’altro fronte della riforma è quello degli appalti verdi, strettamente collegato alla questione della digitalizzazione. Le amministrazioni potranno inserire considerazioni ambientali nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione e nelle clausole di esecuzione. Il regolamento cita la riduzione delle emissioni, l’adattamento al cambiamento climatico, la tutela delle acque, la prevenzione dell’inquinamento, la biodiversità e il passaggio a un’economia circolare. Con l’introduzione di criteri «green» prima della gara: nel preparare i piani dei fabbisogni, le amministrazioni dovranno valutare in che modo gli acquisti programmati possano contribuire «all’efficienza delle risorse e alla transizione verso un’economia circolare». La Pa potrà anche verificare se le proprie esigenze possano essere soddisfatte attraverso «modelli economici circolari», come il noleggio, il leasing, la condivisione o l’acquisto di un servizio al posto di un prodotto nuovo.

Nei bandi potranno entrare requisiti sulla durata e sulla riparabilità dei beni, sul contenuto di materiale riciclato, sul recupero delle materie prime seconde e sulla prevenzione dei rifiuti. Un passaggio specifico, infine, riguarda i consumi energetici. Quando possibile, i compratori pubblici dovranno acquistare «soltanto prodotti, servizi e lavori con elevate prestazioni di efficienza energetica», facendo riferimento alle classi e agli standard già stabiliti dalla legislazione europea.

 

 

 

FONTI            Flavia Landolfi e Giuseppe Latour         “Edilizia & Territorio”

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