La Commissione europea propone un Regolamento unico direttamente applicabile al posto delle tre Direttive del 2014. Procedure più flessibili, maggiore peso alla qualità, BIM, interoperabilità digitale, preferenza europea e sicurezza delle forniture, con un possibile nuovo equilibrio tra disciplina UE e D.Lgs. n. 36/2023 per gli affidamenti sotto soglia
Un unico testo europeo al posto delle tre Direttive sugli appalti e sulle concessioni. Procedure di gara ridisegnate, maggiore spazio alla negoziazione, nuovi criteri per valutare la qualità delle offerte, BIM obbligatorio per i lavori di maggiore importo e un sistema digitale europeo fondato sull’interoperabilità e sulla verifica elettronica dei requisiti.
Sono alcuni dei contenuti della proposta di Public Procurement Act presentata dalla Commissione europea il 9 settembre 2026, COM(2026) 590 final, che apre formalmente il percorso di revisione della disciplina europea dei contratti pubblici.
Si tratta ancora, è bene precisarlo, di una proposta di Regolamento: il testo dovrà adesso essere esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell’ambito della procedura legislativa ordinaria e potrà quindi subire modifiche prima dell’approvazione definitiva.
L’impianto delineato dalla Commissione permette però già di individuare le direttrici lungo le quali dovrebbe muoversi la futura disciplina europea.
Public Procurement Act: un Regolamento unico per appalti e concessioni UE
La prima novità riguarda lo strumento normativo scelto. La proposta prevede l’abrogazione delle Direttive 2014/23/UE sulle concessioni, 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari e 2014/25/UE sui settori speciali, riunendo la disciplina in un unico Public Procurement Act.
Il passaggio dalla Direttiva al Regolamento direttamente applicabile modifica anche il meccanismo attraverso il quale le norme europee entrano negli ordinamenti nazionali. Una volta approvato e divenuto applicabile, il Regolamento sarebbe infatti vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità di una legge nazionale di recepimento, come avviene nel caso delle Direttive.
Il testo continua a disciplinare appalti pubblici e concessioni di rilevanza europea e mantiene una struttura articolata che comprende, oltre alle regole sulle procedure, disposizioni relative a esclusioni e selezione degli operatori, aggiudicazione, esecuzione, strumenti di acquisto, digitalizzazione, sostenibilità, sicurezza e accesso degli operatori dei Paesi terzi.
Il tutto in un’ottica di semplificazione e maggiore uniformità del mercato europeo degli appalti, riducendo la frammentazione determinata dalle differenti modalità con cui le Direttive sono state recepite nei singoli ordinamenti.
Nuove procedure di gara: procedura aperta, dinamica e negoziazione
Altro intervento rilevante riguarda l’architettura delle procedure di affidamento. La proposta concentra il sistema soprattutto su due modelli: procedura aperta e procedura dinamica, alle quali si affianca una specifica procedura per l’innovazione.
Nella procedura aperta qualsiasi operatore interessato può manifestare il proprio interesse e presentare direttamente una prima offerta. La documentazione di gara deve indicare se siano previsti criteri di selezione e se il soggetto pubblico intenda negoziare. Se la negoziazione non è prevista, l’aggiudicazione può avvenire sulla base delle prime offerte presentate; se invece è prevista, gli operatori ammessi vengono invitati alla successiva fase negoziale.
La procedura dinamica prevede invece l’adesione degli operatori a un sistema che rimane aperto per tutta la sua durata. Per i singoli contratti basati sulla procedura, gli operatori aderenti possono essere successivamente invitati a manifestare interesse, presentare un’offerta o partecipare a una negoziazione, secondo le modalità definite dal committente pubblico.
In entrambi i modelli la negoziazione assume un ruolo più ampio. La proposta consente di negoziare le caratteristiche non essenziali del contratto, comprese alcune caratteristiche tecniche, quantità, condizioni di consegna e aspetti commerciali. Restano invece sottratti alla negoziazione le cause di esclusione, i criteri di selezione e i criteri di aggiudicazione.
Le negoziazioni possono svolgersi in uno o più turni e il numero degli operatori può essere progressivamente ridotto sulla base dei criteri di aggiudicazione.
A queste si aggiunge una specifica procedura per l’innovazione, pensata per i casi in cui il committente pubblico non intenda acquistare una soluzione già definita e disponibile sul mercato, ma debba rispondere a un’esigenza attraverso una soluzione ancora da sviluppare. La procedura parte quindi dall’individuazione di una sfida o di un risultato da raggiungere, lasciando agli operatori maggiore spazio nella proposta delle possibili soluzioni.
Il percorso può articolarsi in più fasi, comprendendo la selezione, sperimentazione, validazione e valutazione delle soluzioni innovative proposte. Quelle che superano positivamente questa fase possono accedere alla successiva negoziazione per l’affidamento del contratto, che può riguardare anche più soluzioni risultate idonee. L’obiettivo è consentire alla domanda pubblica di accompagnare il processo innovativo senza dover individuare fin dall’inizio, nelle specifiche tecniche, una soluzione già disponibile sul mercato.
Criteri di aggiudicazione: qualità al 30% e al 50% negli appalti labour-intensive
Sul fronte dell’aggiudicazione, la proposta individua nel best price-quality ratio il metodo di riferimento per determinare il best quality for money. L’elemento maggiormente caratterizzante è l’introduzione di una soglia minima per la componente qualitativa: i criteri di qualità dovranno rappresentare almeno il 30% del punteggio complessivo, percentuale che sale al 50% per i contratti ad alta intensità di manodopera.
La qualità potrà essere valutata attraverso il merito tecnico, le caratteristiche funzionali ed estetiche, l’accessibilità, gli aspetti ambientali e climatici, le considerazioni sociali, l’innovazione, la sicurezza e la resilienza delle forniture, la qualità del personale impiegato, l’assistenza tecnica e, nei casi previsti, anche elementi connessi alla preferenza europea.
La proposta mantiene comunque una possibilità di deroga. Il committente pubblico potrà non applicare il metodo del miglior rapporto prezzo-qualità o le percentuali minime quando la qualità della prestazione sia assicurata attraverso le specifiche tecniche, le condizioni di esecuzione o una combinazione di questi strumenti con criteri qualitativi. La motivazione della scelta dovrà essere resa nota nella documentazione pubblica della gara.
Anche il subappalto entra nella disciplina unitaria del nuovo Regolamento: la proposta vieta il subappalto integrale del contratto e consente al committente pubblico di riservare all’appaltatore principale l’esecuzione di attività critiche, quando ciò sia giustificato dalla natura dell’affidamento e proporzionato.
BIM sopra 25 milioni e appalti digitali: le nuove regole UE: verso un ecosistema europeo interoperabile
Un capitolo importante della proposta riguarda la digitalizzazione degli appalti.
Per i contratti di lavori pubblici di valore stimato pari o superiore a 25 milioni di euro, l’art. 65 prevede l’obbligo di richiedere l’utilizzo del Building Information Modelling (BIM) nella fase di esecuzione. La proposta definisce il BIM come un insieme di metodologie collaborative digitali basate su formati aperti e interoperabili, finalizzate a creare, gestire e condividere informazioni strutturate sull’opera lungo il suo ciclo di vita.
Sono previste alcune deroghe. Quando l’applicazione integrale del BIM comporterebbe un onere sproporzionato e non sia necessario estenderla all’intero progetto, il committente può limitarne l’utilizzo a determinati operatori o lotti. Il BIM può inoltre non essere richiesto, o essere richiesto soltanto parzialmente, quando la sua applicazione comporti rischi per la sicurezza o la pubblica incolumità.
La Commissione potrà infine, attraverso atti delegati, ridurre la soglia dei 25 milioni di euro in funzione della maggiore diffusione del BIM sul mercato.
Più ampia è la parte dedicata all’e-procurement. La proposta conferma l’utilizzo delle comunicazioni elettroniche e punta alla costruzione di un mercato digitale europeo degli appalti fondato sull’interoperabilità tra le piattaforme nazionali, senza sostituirle con un unico sistema centralizzato.
In questo quadro si inserisce l’electronic eligibility service, il servizio europeo destinato alla verifica elettronica delle cause di esclusione, dei requisiti di partecipazione e, nei casi previsti, dei requisiti relativi all’origine degli operatori economici e dei prodotti.
L’intento è permettere agli operatori di utilizzare un profilo elettronico di ammissibilità alimentato attraverso banche dati e servizi interoperabili, riducendo la duplicazione documentale e dando attuazione al principio once-only, secondo cui non dovrebbero essere richieste informazioni già disponibili presso le amministrazioni pubbliche.
Preferenza europea negli appalti: accesso alle gare, origine e sicurezza delle forniture
Tra i contenuti maggiormente caratterizzanti della proposta figura infine la European preference.
I soggetti pubblici possono prevedere misure che limitano la partecipazione agli operatori economici dell’Unione europea e a quelli provenienti da Paesi coperti dagli accordi internazionali applicabili. Possono inoltre introdurre requisiti relativi all’origine europea o “covered” di beni, servizi e lavori.
Ai fini della valutazione delle offerte possono essere previsti vantaggi in termini di punteggio oppure correttivi applicati al prezzo utilizzato esclusivamente per la formazione della graduatoria. La proposta consente inoltre di respingere un’offerta quando il valore dei beni, servizi o lavori di origine europea o coperta sia inferiore al 50% del valore complessivo stimato dell’offerta, qualora la relativa misura sia stata prevista nella procedura.
Alla Commissione viene attribuito anche il potere di rendere obbligatorie alcune misure di preferenza europea nei confronti di operatori, beni, servizi e lavori provenienti da Paesi terzi non coperti dagli impegni internazionali dell’Unione, quando ciò sia ritenuto nell’interesse dell’UE.
La dimensione strategica degli acquisti pubblici interessa anche sostenibilità, aspetti sociali, sicurezza e resilienza. I criteri di qualità possono infatti prendere in considerazione obiettivi ambientali e climatici, condizioni sociali, innovazione, sicurezza pubblica, continuità degli approvvigionamenti e riduzione delle dipendenze critiche.
Il Public Procurement Act diventa così anche il contenitore di una serie di obiettivi orizzontali che negli ultimi anni sono entrati progressivamente nella normativa europea sugli acquisti pubblici.
Quando entrerà in vigore il Public Procurement Act e cosa cambia per il D.Lgs. n. 36/2023
Il Public Procurement Act non modifica oggi le procedure di gara né determina l’abrogazione immediata delle tre Direttive del 2014.
La proposta del 9 settembre 2026 rappresenta l’avvio della procedura legislativa europea. Parlamento e Consiglio dovranno esaminare il testo e raggiungere un accordo sulla versione definitiva.
Soltanto dopo l’approvazione e la pubblicazione il nuovo Regolamento entrerà in vigore. Secondo la formulazione attuale, l’entrata in vigore avverrebbe il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre l’applicazione delle nuove disposizioni scatterebbe due anni dopo.
Fino ad allora resta vigente l’attuale disciplina europea.
Se l’impianto della proposta sarà confermato, si porrà inevitabilmente il tema del rapporto con il D.Lgs. n. 36/2023. Il Public Procurement Act è infatti destinato ad applicarsi direttamente ai contratti e alle concessioni che rientrano nel suo campo di applicazione e raggiungono le soglie europee, mentre per i contratti non coperti dal Regolamento gli Stati membri conserverebbero uno spazio normativo proprio, fermo restando il rispetto del diritto dell’Unione e, nei casi di interesse transfrontaliero, dei principi dei Trattati.
Per il sistema italiano, il Codice dei contratti pubblici potrebbe quindi conservare un ruolo particolarmente rilevante nella disciplina degli affidamenti sotto soglia, oggi regolati specificamente dal Libro II, Parte I, del D.Lgs. n. 36/2023.
Si aprirebbe così un più ampio problema di coordinamento tra un Regolamento europeo direttamente applicabile per i contratti rientranti nel suo campo di applicazione e una disciplina nazionale chiamata a regolare il sotto soglia e gli ulteriori profili lasciati alla competenza degli Stati membri. Quale assetto assumerà il D.Lgs. n. 36/2023 dipenderà però dal testo che uscirà definitivamente dal procedimento legislativo europeo.
FONTI “LavoriPubblici.it”
