Il TAR Lazio chiarisce i limiti del principio di equivalenza rispetto ai requisiti tecnici minimi e affronta il rapporto con l’unicità dell’offerta prevista dall’art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023.
Il principio di equivalenza consente agli operatori economici di proporre soluzioni diverse da quelle indicate nelle specifiche tecniche, purché siano in grado di soddisfare in modo equivalente le esigenze della stazione appaltante.
Questa possibilità incontra però un limite quando la soluzione proposta incide su caratteristiche che la legge di gara ha configurato come requisiti minimi della prestazione: in quel caso non si è più necessariamente davanti a un prodotto equivalente, ma può configurarsi un aliud pro alio.
Sul rapporto tra specifiche tecniche, principio di equivalenza e identità della prestazione richiesta è intervenuto il TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, con la sentenza 4 agosto 2026, n. 14084, soffermandosi anche sul profilo dell’unicità dell’offerta previsto dall’art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023.
La decisione mette così in relazione due questioni che possono sovrapporsi nella costruzione dell’offerta tecnica: la possibilità di discostarsi dalle prescrizioni della lex specialis facendo valere l’equivalenza della soluzione proposta e il rischio che il concorrente, nel tentativo di mantenere aperta una soluzione alternativa, finisca per formulare più prestazioni tra loro subordinate.
Principio di equivalenza negli appalti: quando la soluzione proposta non è ammissibile
La procedura riguardava la fornitura e posa in opera di ecostazioni automatizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La documentazione di gara prescriveva l’impiego dell’acciaio per alcuni elementi strutturali della fornitura, mentre il concorrente aveva proposto, a titolo di miglioria, una soluzione basata sull’alluminio anodizzato.
Secondo l’operatore, il materiale prescelto avrebbe assicurato caratteristiche almeno equivalenti rispetto alla soluzione prevista, soprattutto sotto il profilo della resistenza, della durabilità e della manutenzione.
La commissione ha però ritenuto l’offerta difforme dalle specifiche di esecuzione e, quindi, inidonea rispetto alla prestazione richiesta. A questo primo rilievo se ne aggiungeva un secondo, perché il concorrente aveva anche precisato che, qualora la stazione appaltante avesse considerato inderogabile l’utilizzo dell’acciaio, sarebbe stato disponibile a fornire una soluzione conforme alle indicazioni della lex specialis.
Da qui la contestazione di un’inammissibile duplicità dell’offerta e della conseguente violazione dell’art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023.
Principio di equivalenza negli appalti: la tesi dell’operatore
L’operatore ha contestato, in particolare, la violazione dell’ art. 79 e dell’ Allegato II.5 al D.Lgs. n. 36/2023, sostenendo che la finalità della lex specialis non fosse quella di ottenere necessariamente una fornitura realizzata con un determinato materiale, quanto piuttosto quella di acquisire strutture capaci di assicurare affidabilità e durata nel tempo.
Da questa lettura discendeva la tesi del ricorrente: se l’alluminio anodizzato era in grado di soddisfare la medesima esigenza, garantendo prestazioni ritenute equivalenti o migliori, la soluzione avrebbe dovuto essere valutata applicando il principio di equivalenza, senza arrestarsi alla diversa natura del materiale impiegato.
Il TAR ha riconosciuto l’ampia portata del principio, richiamando la giurisprudenza secondo cui esso permea la disciplina dell’evidenza pubblica, opera anche indipendentemente da un espresso richiamo negli atti di gara e interessa non soltanto i requisiti di ammissione, ma anche la valutazione tecnico-discrezionale degli aspetti qualitativi dell’offerta.
Le caratteristiche tecniche indicate dalla stazione appaltante non possono quindi essere valutate attraverso una verifica puramente formale, dovendo essere considerata anche l’idoneità della soluzione proposta a soddisfare le esigenze funzionali perseguite dall’amministrazione.
È però all’interno dello stesso principio che il TAR individua il limite dell’equivalenza: essa non può essere invocata per ammettere un bene che, non rispettando caratteristiche tecniche obbligatorie e inderogabili della legge di gara, costituisca un aliud pro alio rispetto alla prestazione richiesta.
Requisiti tecnici minimi e aliud pro alio: il limite all’equivalenza
Applicando questi principi alla vicenda esaminata, il TAR ha attribuito rilievo decisivo al modo in cui erano state formulate le specifiche di gara.
Secondo il Collegio, il materiale prescritto non rappresentava una semplice modalità attraverso la quale raggiungere un determinato risultato funzionale, ma rientrava tra i «requisiti tecnici minimi strutturali che definiscono l’identità della prestazione richiesta».
Per questa ragione, pur riconoscendo che la soluzione proposta avrebbe svolto la stessa funzione, il giudice ha considerato l’impiego di materiali diversi un aliud pro alio non rimediabile.
Il punto diventa quindi la qualificazione della specifica tecnica all’interno della singola legge di gara: se essa individua una caratteristica funzionale, l’equivalenza può trovare spazio; se invece concorre a definire un requisito minimo della prestazione, il margine per discostarsene si restringe sensibilmente.
Dichiarazione di equivalenza: quando basta l’offerta tecnica
Su un altro profilo il TAR non ha condiviso la posizione della stazione appaltante, secondo cui il ricorrente non avrebbe reso alcuna dichiarazione di equivalenza e avrebbe quindi impedito all’amministrazione di effettuare la relativa verifica.
Il Collegio ha precisato che la dichiarazione non deve necessariamente essere contenuta in un documento predisposto appositamente a questo scopo, perché può essere ricavata dal complesso della documentazione tecnica, purché sia possibile individuare il prodotto offerto e risultino gli elementi sui quali viene fondata l’equivalenza tecnico-qualitativa.
La stazione appaltante, pertanto, non può arrestarsi a un controllo meramente formale della documentazione presentata. Nel caso esaminato, il problema non era quindi l’assenza di una dichiarazione autonoma, bensì il fatto che la soluzione proposta si discostasse da requisiti che il TAR ha ritenuto strutturali rispetto alla prestazione richiesta.
Unicità dell’offerta e art. 17, comma 4: il limite alle proposte alternative
Il TAR non ha condiviso nemmeno l’impostazione del ricorrente secondo cui la disponibilità a utilizzare i materiali previsti dalla gara, qualora la stazione appaltante li avesse ritenuti inderogabili, non avrebbe determinato una duplicazione della proposta, perché la soluzione alternativa avrebbe dovuto essere considerata una semplice miglioria nell’ambito di un’offerta rimasta comunque unitaria.
La funzione del principio di unicità dell’offerta, ai sensi dell’art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, consiste nel consentire una comparazione delle proposte mantenendo gli operatori economici in condizione di parità. Per questo risultano incompatibili con tale principio le offerte plurime o le diverse proposte contenute nella medesima offerta quando siano formulate in via alternativa o subordinata, così che la scelta di una soluzione escluda necessariamente l’altra e attribuisca al concorrente un ventaglio di possibilità più ampio rispetto agli altri partecipanti.
Nel caso esaminato, il concorrente aveva presentato la propria soluzione ma, contemporaneamente, aveva dichiarato che, qualora la stazione appaltante avesse ritenuto inderogabili le prescrizioni originarie, avrebbe eseguito la fornitura secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Per il Collegio questa formulazione configurava un’offerta condizionata al giudizio della stazione appaltante e determinava il carattere alternativo delle prestazioni dedotte nella proposta contrattuale, con un vantaggio rispetto agli altri concorrenti derivante dalla possibilità di contare su due diverse soluzioni.
Equivalenza e offerta alternativa: dove passa la differenza
La distinzione tra equivalenza e offerta alternativa è uno degli aspetti più interessanti della pronuncia.
Un operatore può presentare una determinata soluzione tecnica, sostenerne l’equivalenza e sottoporla alla valutazione della stazione appaltante, assumendosi però il rischio che essa venga considerata incompatibile con i requisiti minimi della gara.
Diverso è il caso in cui, insieme alla soluzione proposta, venga lasciata aperta la possibilità di eseguirne un’altra qualora la prima non venga ritenuta ammissibile: nel primo caso resta una sola proposta tecnica sulla quale deve essere svolta la verifica di equivalenza, mentre nel secondo vengono in rilievo prestazioni alternative o subordinate, ed è a quel punto che entra in gioco il principio di unicità dell’offerta.
La dichiarazione formulata per evitare che il mancato riconoscimento dell’equivalenza determini l’esclusione può quindi produrre l’effetto opposto, perché la disponibilità a eseguire una seconda prestazione rischia di trasformare l’offerta in una proposta alternativa.
Specifiche tecniche e offerte equivalenti: le indicazioni operative
Il ricorso è stato quindi respinto e il TAR ha confermato la legittimità dell’esclusione, ritenendo, da una parte, che la soluzione proposta integrasse un aliud pro alio rispetto ai requisiti tecnici minimi della prestazione e, dall’altra, che la disponibilità a eseguire una soluzione diversa in via subordinata contrastasse con il principio di unicità dell’offerta.
La formulazione delle specifiche tecniche può giocare un ruolo importante, perché proprio il modo in cui viene costruita la legge di gara diventa determinante per stabilire se una certa caratteristica appartenga alla sfera delle prestazioni funzionali, rispetto alle quali può operare l’equivalenza, oppure concorra a individuare requisiti minimi della prestazione.
Dal punto di vista degli operatori economici, prima di prospettare una soluzione equivalente occorre valutare quale sia la natura della prescrizione dalla quale ci si intende discostare e costruire una documentazione tecnica dalla quale emergano senza ambiguità sia la soluzione offerta sia gli elementi sui quali si fonda l’equivalenza.
Sebbene non sia indispensabile una dichiarazione autonoma, la dimostrazione di prestazioni analoghe o migliori non è sufficiente quando il bene offerto non rispetti requisiti tecnici minimi che definiscono l’identità della prestazione; allo stesso modo, affiancare alla soluzione proposta l’impegno a fornire quella prevista dalla documentazione di gara, qualora la prima non venga accettata, può determinare quella pluralità di opzioni che il principio di unicità dell’offerta mira a evitare.
Il principio di equivalenza non può essere utilizzato per superare requisiti tecnici minimi strutturali, né può trasformarsi in uno strumento per mantenere contemporaneamente aperte più soluzioni contrattuali.
FONTI “LavoriPubblici.it”
