Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Appalti verdi, l’Ue punta su requisiti comuni senza renderli obbligatori in tutte le gare

La proposta rafforza gli acquisti sostenibili ma evita un obbligo generalizzato. Per alcuni prodotti introduce già prescrizioni ambientali e consente alla Commissione di fissare standard comuni, bilanciando obiettivi climatici, costi e concorrenza

 

Gli appalti verdi non diventeranno obbligatori in tutte le gare. Il nuovo regolamento sceglie una soluzione più selettiva: mantiene in generale la possibilità per le amministrazioni di decidere quanto e come valorizzare gli aspetti ambientali, ma per determinate categorie di prodotti introduce prescrizioni specifiche e consente alla Commissione di fissare requisiti comuni obbligatori quando la frammentazione delle regole nazionali rischia di dividere il mercato europeo o quando occorre sostenere la domanda di prodotti più sostenibili.

È questo il punto di equilibrio della proposta, tra armonizzazione e flessibilità. Le direttive del 2014 consentono già di utilizzare criteri ambientali negli appalti, e questa possibilità rimane. Ciò che cambia è che, nei settori nei quali l’intervento europeo è ritenuto necessario, una parte delle caratteristiche ambientali dell’acquisto potrà essere definita a monte e in modo uniforme, anziché essere rimessa interamente alla scelta della singola amministrazione nella specifica gara.

La valutazione d’impatto normativo che accompagna la proposta attesta che la Commissione aveva preso in considerazione un modello più prescrittivo, fondato su target obbligatori di procurement strategico e sull’impiego vincolante dei criteri Eu Ecolabel, ma ha preferito una soluzione che non estende gli stessi obblighi ambientali a tutti gli appalti, ma concentra l’intervento europeo sui prodotti e i settori nei quali regole comuni possono produrre maggiori effetti. Nello stesso disegno confluiscono inoltre prescrizioni oggi distribuite in diversi atti europei di settore.

La ragione è anche pratica. La valutazione delle direttive del 2014 ha mostrato che i criteri ambientali, sociali e di innovazione sono rimasti poco utilizzati, nonostante fossero già ammessi dalla disciplina europea. La proposta cerca perciò di superare i limiti di un sistema affidato prevalentemente all’iniziativa delle singole amministrazioni, senza passare all’estremo opposto di un procurement verde obbligatorio e uniforme per qualsiasi acquisto pubblico.

L’articolo 54 è il centro di questo sistema. Per i prodotti e le tecnologie individuati dalla normativa europea, le amministrazioni devono inserire nella gara caratteristiche ambientali coerenti con gli standard già stabiliti dall’Ue.

La Commissione può inoltre introdurre requisiti uniformi quando la diversità delle prescrizioni utilizzate negli Stati membri ostacola il mercato interno oppure quando è necessario creare una domanda pubblica sufficientemente ampia per favorire la diffusione di prodotti a basse emissioni e maggiore sostenibilità.

L’omogeneizzazione, dunque, non riguarda indistintamente tutte le gare. Interviene in modo mirato dove la pluralità degli standard può diventare essa stessa un ostacolo alla concorrenza europea o dove la dimensione della domanda pubblica può orientare il mercato.

L’obiettivo non è soltanto ambientale. Una domanda pubblica stabile e uniforme può spingere le imprese a investire in prodotti più sostenibili perché rende più prevedibile il mercato. Per un produttore può essere più conveniente adeguarsi a un unico standard europeo anziché modificare prodotti e documentazione per requisiti diversi da Stato a Stato.

Ma proprio qui emerge il problema più delicato. Uno standard ambientale molto elevato può ridurre il numero delle imprese capaci di partecipare alla gara. Per questo, prima di rendere obbligatorio un requisito, la Commissione deve considerare anche la disponibilità dei prodotti, il costo per le amministrazioni e gli effetti sulla concorrenza. La sostenibilità non viene quindi trattata come un obiettivo da perseguire a qualsiasi costo: deve essere compatibile con l’esistenza di un mercato sufficientemente competitivo.

La proposta prevede anche una valvola di sicurezza. Un’amministrazione potrà non applicare uno standard europeo obbligatorio quando il prodotto sia disponibile presso un solo operatore senza alternative ragionevoli oppure quando il requisito provochi costi sproporzionati o problemi tecnici nell’utilizzo e nella manutenzione. La regola verde, quindi, non dovrebbe trasformarsi in una condizione capace di chiudere artificialmente il mercato.

Per le imprese questo sistema può generare due effetti. Standard comuni possono facilitare chi opera in più Paesi, perché riducono la necessità di adattarsi a regole differenti. Dall’altra parte, requisiti più elevati possono richiedere nuovi processi produttivi, certificazioni o investimenti tecnologici. Il problema sarà soprattutto verificare se il mercato riuscirà ad adeguarsi senza ridurre il numero dei concorrenti, in particolare nei settori nei quali operano molte Pmi.

Il regolamento amplia inoltre il significato stesso di acquisto verde. L’articolo 51 consente di valorizzare durata, riparabilità, riuso, ricondizionamento e contenuto riciclato, ma anche soluzioni nelle quali l’amministrazione non acquista necessariamente un prodotto nuovo: leasing, noleggio, condivisione e product-as-a-service possono diventare alternative all’acquisto tradizionale. La sostenibilità può quindi modificare non soltanto i criteri della gara, ma anche ciò che l’amministrazione decide concretamente di comprare.

Per l’efficienza energetica gli obblighi sono ancora più netti. La proposta richiede, salvo impossibilità tecnica, l’acquisto di beni, servizi e lavori con elevate prestazioni energetiche e collega le gare alle regole europee sull’etichettatura energetica, sull’ecodesign e, per alcuni immobili, alla tassonomia europea.

Il nuovo sistema non sostituisce quindi la discrezionalità delle amministrazioni con un unico modello verde imposto dall’alto. Costruisce piuttosto diversi livelli di intervento: criteri ambientali che restano facoltativi, obblighi già previsti per alcuni acquisti e standard comuni che la Commissione potrà rendere vincolanti quando il mercato lo richiede.

La questione decisiva sarà proprio questa: quanto spingere verso prodotti più sostenibili senza rendere gli appalti più costosi o restringere il numero delle imprese in grado di partecipare. È su questo equilibrio, più che sulla semplice presenza di criteri verdi, che si misurerà l’efficacia della riforma.

 

 

 

FONTI            Dario Immordino            “Edilizia & Territorio”

Categorized: News