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Gare, ok al cartellino rosso anche per i certificati falsi relativi ai punteggi premiali

Tar Lazio: espulsione non automatica ma legittima per compromissione dell’affidabilità dell’impresa

 

L’esclusione per informazioni false o fuorvianti non è limitata alle dichiarazioni sui requisiti necessari per partecipare alla gara. Può riguardare anche documenti utilizzati per ottenere un punteggio premiale o altri vantaggi, se le informazioni inesatte erano concretamente in grado di incidere sulle decisioni della stazione appaltante e la condotta mette in dubbio l’affidabilità dell’impresa.

È questo il profilo centrale della sentenza 14997/2026 con cui il Tar Lazio ha ritenuto legittima l’esclusione di un operatore che aveva prodotto, nell’ambito di una gara Rfi, certificazioni risultate prive di validità. Una certificazione Iso, dichiarata valida sino al luglio 2026, era stata in realtà revocata dall’ente certificatore nel gennaio 2025, prima della scadenza delle offerte. Un secondo certificato, relativo alla qualificazione di un dipendente, era stato invece disconosciuto dall’ente al quale risultava formalmente riconducibile. Le certificazioni avevano rilievo per l’attribuzione di punteggi tecnici e, nel primo caso, anche per la riduzione della garanzia.

Gli artt. 95 e 98 del Dlgs n. 36/2023 non fanno però discendere l’esclusione dalla semplice presenza di un’informazione falsa o fuorviante. Occorre che questa abbia potuto incidere sulle decisioni della stazione appaltante e che la condotta sia tale da mettere concretamente in dubbio l’affidabilità dell’impresa. Anche in presenza di un documento risultato non veritiero, quindi, l’esclusione richiede una valutazione del comportamento dell’operatore e della sua effettiva rilevanza nella gara.

Ne deriva anzitutto che la falsità dell’informazione non produce da sola un automatismo espulsivo. La stazione appaltante deve verificare in concreto almeno tre aspetti: l’inesattezza o il carattere fuorviante dell’informazione, la sua capacità di incidere sulle decisioni della gara e la rilevanza della condotta rispetto all’integrità o affidabilità professionale dell’operatore. È l’impostazione già seguita dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa pronuncia (Cons. Stato, sez. V, nn. 10504/2022 e 7096/2024). La valutazione resta quindi affidata alla stazione appaltante e può essere censurata quando risulti irragionevole, incoerente o priva di un’adeguata base istruttoria.

La sentenza aggiunge però un passaggio importante sul contenuto della diligenza richiesta all’impresa. Non è sufficiente sostenere di avere ricevuto il documento da un dipendente o di non essere stati formalmente informati della revoca di una certificazione. Prima di utilizzare un documento nella gara, l’operatore professionale deve verificarne validità ed efficacia con gli strumenti concretamente disponibili. Il parametro viene ricavato dall’art. 1176, secondo comma, c.c.: proprio la natura professionale dell’attività comporta uno standard di diligenza più elevato rispetto alla semplice attenzione ordinaria.

Su questo piano assume rilievo anche la negligenza. L’art. 98 non richiede che l’impresa abbia consapevolmente prodotto un documento falso: è sufficiente che l’informazione non veritiera sia stata utilizzata senza le verifiche che potevano ragionevolmente pretendersi da un operatore professionale. La questione non riguarda quindi soltanto la falsità del documento, ma anche la condotta dell’impresa che lo ha acquisito e utilizzato nella gara e la diligenza con cui ne ha controllato validità ed efficacia.

Né basta che le certificazioni riguardino elementi premiali anziché requisiti di partecipazione per limitare la conseguenza alla perdita del punteggio. L’art. 98, comma 3, lett. b), attribuisce rilievo alle informazioni false o fuorvianti capaci di incidere non soltanto sull’ammissione alla gara, ma anche sulla selezione e sull’aggiudicazione. Se una certificazione non veritiera viene utilizzata per ottenere un punteggio più elevato, la sua rilevanza non si esaurisce quindi nella correzione della graduatoria: quando la condotta è imputabile almeno a negligenza ed è tale da mettere in dubbio l’affidabilità dell’operatore, può giustificarne anche l’esclusione. La perdita dei punti e l’estromissione dalla gara rispondono, in altri termini, a problemi diversi: la prima elimina il vantaggio indebitamente ottenuto, la seconda riguarda l’affidabilità professionale dell’impresa.

La distinzione è rilevante anche rispetto al principio di proporzionalità. Non ogni errore relativo a un criterio premiale diventa un grave illecito professionale. Se manca la capacità dell’informazione di influenzare la procedura, oppure non è ravvisabile neppure una condotta negligente dell’impresa, resta escluso uno dei passaggi richiesti dall’art. 98. Quando invece il documento non veritiero ha prodotto o era idoneo a produrre un vantaggio nella valutazione dell’offerta e la sua utilizzazione è imputabile almeno a negligenza professionale, la semplice decurtazione del punteggio non esaurisce necessariamente le conseguenze della condotta.

La sentenza chiarisce così la diversa funzione delle due reazioni. La perdita del punteggio corregge la valutazione dell’offerta; l’esclusione tutela invece l’affidabilità della procedura rispetto a un operatore la cui condotta abbia superato la soglia del grave illecito professionale. Proprio per questo l’una non può essere automaticamente sostituita all’altra: occorre verificare, caso per caso, se alla non spettanza del vantaggio si aggiungano gli ulteriori presupposti richiesti dagli artt. 95 e 98 del Codice.

 

 

 

FONTI            Dario Immordino            “Edilizia & Territorio”

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