Va superata la lettura formalistica del divieto di commistione: la violazione va valutata in concreto verificando se l’anticipazione consente di conoscere la convenienza dell’offerta o di influenzare la commissione
Il Tar Campania (sentenza n. 5490/2026) supera l’interpretazione formalistica sul il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica. per i giudici la violazione deve essere verificata di volta in volta valutando se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica consenta alla commissione di essere influenzata sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta, di intuire, oggettivamente, il contenuto dell’offerta economica nella sua interezza, o di apprezzare prima del tempo la sua convenienza. Ai fini dell’esclusione di un’offerta, pertanto, non è sufficiente che dei dati economici siano rinvenuti nei documenti componenti l’offerta tecnica se non è dimostrato la loro concreta attitudine ad influenzare le determinazioni e, dunque, l’imparzialità dell’organo valutativo. Opinando diversamente verrebbe introdotta un’ipotesi “espulsiva” in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Il fatto
Al termina di una procedura per un accordo quadro di lavori un operatore economico ricorre al Tar eccependo cla mancata esclusione di un raggruppamento per la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica. Il fatto di aver riportato espressamente l’indicazione l’ammontare di un plafond economico comportava il rischio di anticipata conoscenza della convenienza economica delle soluzioni migliorative ed è idonea ad alterare la par condicio dei concorrenti, perché la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara nella fase della valutazione dell’offerta tecnica appare idonea, di per sé, a determinare, anche se solo in astratto, un potenziale condizionamento dell’operato della commissione nella sua attività valutativa.
La decisione
Per i giudici, invece, il divieto di commistione non opera in senso meramente meccanico e formalistico ma dev’essere apprezzato in concreto e, di conseguenza, non può essere interpretato in maniera indiscriminata e assoluta in modo tale da sanzionare con l’esclusione qualsiasi minimale interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara. L’assunto segue un un consolidato indirizzo giurisprudenziale.
Nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici purché:
a) siano necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio richiesto;
b) non facciano parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, costi o prezzi di mercato;
c) siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentono in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica;
d) consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi. In considerazione di ciò, si deve ritenere, che, ai fini dell’esclusione di un’offerta, non è sufficiente che dei dati economici siano rinvenuti nei documenti componenti l’offerta tecnica se non è dimostrato la loro concreta attitudine ad influenzare le determinazioni e, dunque, l’imparzialità dell’organo valutativo.
Nel caso in esame, la quantificazione del plafond economico annuo nell’offerta tecnica non è rilevante ai fini espulsivi. I documenti di gara utilizzano il termine plafond annuale per indicare una disponibilità massima destinata a una pluralità di verifiche attivabili su richiesta, con riferimento agli impianti già nella disponibilità della stazione appaltante. Il dato del plafond, dunque, rappresenta solo il parametro utilizzato per rendere misurabile una prestazione accessoria richiesta nell’ambito dell’offerta tecnica, e non certo un modo per la commissione per ricostruire il ribasso unico percentuale offerto dalla Rti aggiudicatario all’interno della propria offerta economica, né di conoscere il prezzo complessivo dell’appalto. La ricorrente, inoltre, non individua affatto l’elemento dell’offerta economica che in concreto sarebbe stato indebitamente anticipato. La prospettata violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, in conclusione, non risulta configurabile e il ricorso non può essere accolto.
FONTI Silvana Siddi “Edilizia & Territorio”
