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Offerta tecnica senza firma digitale: quando il vizio non porta all’esclusione

ANAC interviene sulla mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica nelle gare telematiche e chiarisce il peso dell’autenticazione LoA3, della provenienza dell’offerta e del soccorso istruttorio quando la firma digitale manca ma l’operatore è identificabile senza incertezze.

 

La mancata firma digitale dell’offerta tecnica comporta sempre l’esclusione dalla gara? E cosa accade se il disciplinare la richiede espressamente a pena di esclusione, ma la piattaforma identifica in modo univoco l’operatore economico?

ANAC ha affrontato il problema con la   Delibera n. 369 del 23 settembre 2026, relativa a un’offerta tecnica caricata sulla piattaforma Acquisti in rete senza firma digitale, nonostante il disciplinare imponesse espressamente la sottoscrizione a pena di esclusione.

Per l’Autorità, il difetto di firma non comporta automaticamente l’estromissione quando non esiste alcuna incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta. In queste condizioni, la mancata sottoscrizione non impedisce l’attivazione del soccorso istruttorio.

 

Offerta tecnica senza firma digitale: quando è ammesso il soccorso istruttorio
La procedura riguardava l’affidamento di un servizio per il quale il sistema telematico aveva rilevato, durante l’esame della documentazione, l’assenza della firma digitale sia sul file denominato “offerta tecnica” sia sulla relativa relazione. La Commissione aveva svolto ulteriori verifiche, anche con il supporto di un esperto informatico, confermando che entrambi i documenti erano privi di sottoscrizione digitale.

Il disciplinare prevedeva che l’offerta tecnica e la relazione fossero caricate a sistema previa sottoscrizione con firma digitale, a pena di esclusione. La stazione appaltante ha quindi chiesto ad ANAC se l’offerta potesse comunque essere considerata valida, considerato che la concorrente era stata identificata attraverso la registrazione e l’accesso alla piattaforma Acquisti in rete.

 

Mancata firma digitale: quando l’offerta può essere esclusa
ANAC ha richiamato l’orientamento secondo cui i vizi della sottoscrizione assumono rilievo espulsivo quando determinano un’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.

Quando, invece, la documentazione è riconducibile senza incertezze a uno specifico operatore economico, l’esclusione fondata soltanto sull’assenza della firma può risultare sproporzionata rispetto alla funzione della sottoscrizione.

L’Autorità ha richiamato i principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme. La verifica non si esaurisce quindi nella presenza materiale della firma, ma riguarda la possibilità di attribuire l’offerta al suo autore.

ANAC ha inoltre ricordato che la presentazione dell’offerta produce già effetti giuridici per il concorrente, dal vincolo temporale alla sua irrevocabilità in caso di aggiudicazione. Se l’offerta è comunque certamente imputabile all’operatore, l’esclusione per il solo difetto di sottoscrizione rischia di attribuire alla forma un peso non proporzionato alla funzione che essa deve svolgere.

L’Autorità ha anche richiamato il  principio del risultato di cui all’  art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui le regole procedurali restano funzionali alla selezione dell’operatore economico più idoneo.

 

Soccorso istruttorio sull’offerta tecnica: cosa consente l’art. 101
L’  art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 esclude dal soccorso istruttorio la documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Il comma 3 consente invece alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sui relativi contenuti, purché non comportino modifiche dell’offerta.

Nel caso esaminato da ANAC non mancava un contenuto tecnico dell’offerta. Mancava la sottoscrizione di un documento già formato e già trasmesso entro il termine di gara, la cui provenienza poteva essere verificata attraverso il sistema telematico.

Il disciplinare conteneva inoltre una previsione specifica, ammettendo il soccorso istruttorio per il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni e dell’offerta, purché la mancanza della firma non impedisse di riconoscerne la provenienza e non determinasse un’incertezza assoluta.

 

Gara telematica: quando la piattaforma prova la provenienza dell’offerta
La giurisprudenza ha già riconosciuto, anche sotto il precedente Codice, che registrazione dell’operatore, accesso mediante credenziali e caricamento della documentazione possono assumere rilievo per stabilire la provenienza dell’offerta.

ANAC ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui l’utilizzo della piattaforma telematica può rendere certa, in fatto e in diritto, la provenienza dell’offerta. In particolare,   la sentenza del 25 febbraio 2025, n. 1620 ha attribuito rilievo alla tracciabilità assicurata dalle piattaforme, alla conoscibilità delle fasi della procedura e alle garanzie di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte.

Il D.Lgs. n. 36/2023 rafforza questa impostazione: l’art. 25 prevede l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale secondo le regole tecniche richiamate dall’  art.101.

 

Autenticazione LoA3: perché può evitare l’esclusione per firma mancante
Le regole tecniche prevedono modalità di autenticazione degli operatori economici di livello LoA3, capaci di garantire l’univocità del soggetto identificato dall’accesso alla piattaforma fino alla conclusione del relativo flusso di lavoro.

Per Acquisti in rete, dal 1° gennaio 2024, l’autenticazione avviene attraverso strumenti quali SPID di livello 2, CIE 2 e, per gli utenti degli altri Stati membri, sistemi nazionali di identità digitale riconosciuti in ambito eIDAS.

ANAC, nel caso in esame, ha attribuito particolare rilievo a queste modalità di autenticazione, che consentivano di ricondurre l’offerta tecnica alla concorrente ed escludevano quella situazione di incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta che avrebbe impedito l’attivazione del soccorso istruttorio.

La Delibera non afferma che la firma digitale sia irrilevante né che il caricamento su una piattaforma telematica equivalga sempre alla sottoscrizione. Nel caso esaminato, l’assenza della firma non impediva però di attribuire con certezza l’offerta all’operatore economico, perché il sistema di autenticazione escludeva dubbi sulla sua provenienza.

 

Firma digitale mancante: le verifiche prima di escludere l’operatore
L’assenza della firma digitale non può essere valutata isolatamente. La stazione appaltante deve verificare se il vizio determini un’incertezza sulla provenienza dell’offerta e sulla sua imputabilità al concorrente, tenendo conto della lex specialis, delle regole sul soccorso istruttorio, delle modalità di accesso alla piattaforma, del livello di autenticazione e della tracciabilità delle operazioni.

L’utilizzo di una piattaforma telematica non rende automaticamente superflua la firma digitale, considerato che modalità di accesso e sistemi di autenticazione non sono necessariamente equivalenti ai fini dell’imputabilità dell’offerta.

La firma resta necessaria quando richiesta dalla documentazione di gara, ma la sua omissione non porta automaticamente all’esclusione se le caratteristiche della procedura e della piattaforma consentono comunque di individuare senza incertezze la provenienza e l’imputabilità dell’offerta.

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

Categorized: News