Il Tar Lazio ribadisce che la consorziata deve essere qualificata in proprio e la carenza non può essere sanata dopo la scadenza con una diversa ripartizione dei lavori
Se il consorzio stabile indica una consorziata per eseguire i lavori, questa deve possedere la qualificazione richiesta. La carenza non può essere sanata con il soccorso istruttorio modificando dopo la scadenza delle offerte la ripartizione dei lavori.
Dopo il correttivo al Codice dei contratti, se il consorzio stabile affida l’esecuzione dei lavori a una consorziata, è quest’ultima a dover possedere la qualificazione richiesta per le lavorazioni che deve eseguire. I requisiti del consorzio non si trasferiscono automaticamente all’impresa esecutrice. La carenza non può essere superata con il soccorso istruttorio modificando dopo la scadenza delle offerte il soggetto o le modalità di esecuzione dichiarate in gara. È quanto ricorda il Tar Lazio, con la sentenza del 5 ottobre 2026, n. 15572.
L’art. 67, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, come modificato dal Dlgs. n. 209/2024, distingue infatti due situazioni. Se il consorzio esegue i lavori direttamente con la propria struttura, può utilizzare cumulativamente i requisiti propri e quelli delle imprese consorziate. Se invece indica una consorziata esecutrice, è questa a dover essere qualificata per i lavori che le vengono affidati. I requisiti posseduti dal consorzio o dalle altre consorziate possono essere utilizzati dall’esecutrice soltanto attraverso l’avvalimento previsto dall’art. 104 del Codice.
Il correttivo del 2024, infatti, ha modificato la regola del cosiddetto cumulo alla rinfusa, che consentiva al consorzio stabile e alle consorziate di utilizzare reciprocamente i requisiti maturati all’interno della struttura consortile senza ricorrere a un formale avvalimento.
Di conseguenza, quando l’esecuzione è affidata a una consorziata, questa deve disporre direttamente della qualificazione necessaria oppure acquisirla mediante un formale avvalimento.
Il Tar Lazio applica questa regola all’esclusione di un raggruppamento nel quale il consorzio stabile mandante aveva designato una consorziata priva della qualificazione richiesta per la categoria OG11.
La consorziata incaricata dell’esecuzione, quindi, non può utilizzare per il solo fatto di appartenere al consorzio i requisiti posseduti da quest’ultimo o dalle altre imprese consorziate. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 1° aprile 2026, n. 2676, ha descritto questa modifica come una rottura della precedente reciprocità nel trasferimento dei requisiti tra consorzio e consorziate. La successiva giurisprudenza ha applicato la stessa regola anche alla partecipazione in forma mista, nella quale una parte dei lavori è eseguita direttamente dal consorzio e un’altra dalla consorziata: per questa seconda parte la consorziata deve comunque essere autonomamente qualificata o ricorrere all’avvalimento.
La conseguenza è rilevante perché la designazione dell’esecutrice non rappresenta più soltanto una scelta organizzativa interna al consorzio, ma incide quindi direttamente sulla qualificazione richiesta per partecipare alla gara. Una volta indicato chi eseguirà determinate lavorazioni, i relativi requisiti devono essere verificati in capo a quel soggetto.
Nel caso deciso dal Tar Lazio il consorzio possedeva la qualificazione OG11 richiesta dalla gara, mentre la consorziata designata non disponeva della classifica necessaria. La qualificazione del consorzio non poteva quindi compensare automaticamente quella insufficiente dell’impresa chiamata a eseguire i lavori. La qualificazione mancante non poteva essere recuperata neanche attraverso il soccorso istruttorio, che consente di completare o correggere la documentazione presentata, ma non di cambiare dopo la scadenza delle offerte la ripartizione dei lavori per adeguarla alle qualificazioni possedute dai diversi soggetti.
Nel caso esaminato il concorrente, soltanto in sede di soccorso istruttorio, aveva precisato che il consorzio avrebbe eseguito direttamente una parte dei lavori e che alla consorziata sarebbero rimaste le sole lavorazioni compatibili con la sua qualificazione. Questa ripartizione non risultava però dalla domanda di partecipazione, dal Dgue o dall’impegno alla costituzione del raggruppamento presentati entro il termine della gara.
Ammettere la modifica avrebbe permesso di superare la carenza di qualificazione della consorziata trasferendo dopo la scadenza delle offerte una parte dei suoi lavori al consorzio. Non si sarebbe trattato quindi di completare o correggere la documentazione presentata, ma di cambiare il soggetto esecutore di una parte delle prestazioni per rendere la partecipazione compatibile con i requisiti effettivamente posseduti. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per rendere conforme ai requisiti di gara, dopo la scadenza delle offerte, una modalità di esecuzione dell’appalto che al momento della partecipazione non lo era.
Il fatto che la stazione appaltante abbia attivato il soccorso istruttorio non comporta, inoltre, che abbia già riconosciuto la regolarità della partecipazione. Le integrazioni e i chiarimenti servono anche a verificare se i requisiti richiesti siano effettivamente posseduti; se da questa verifica emerge una carenza non sanabile il concorrente può essere escluso.
La sentenza rende quindi più stringente il rapporto tra chi esegue i lavori e chi possiede i requisiti per eseguirli. Nelle gare di lavori non basta che la qualificazione necessaria sia comunque disponibile all’interno del consorzio stabile. Se viene indicata una consorziata esecutrice occorre verificare se sia qualificata per le lavorazioni che le sono attribuite; se non lo è, i requisiti del consorzio o delle altre consorziate possono essere utilizzati soltanto attraverso gli strumenti previsti dal Codice, ed in particolare attraverso l’avvalimento. E la ripartizione dei lavori non può essere modificata dopo la scadenza delle offerte per adattarla alle qualificazioni effettivamente possedute.
FONTI Dario Immordino “Edilizia & Territorio”
