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Riutilizzo terre e rocce nel sito di produzione: ecco come funziona il regime di gestione semplificata

Emergenze ambientali, dal 2027 nasce un fondo del ministero dell’Ambiente da 11 milioni l’anno per i Comuni alle prese con eventi imprevedibili

 

Il nuovo Dl ambiente (Dl 177/2026), approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre e in vigore da venerdì 9 ottobre, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.234, interviene con cinque articoli su istruttorie ed emergenze ambientali, clima economia circolare e bonifiche, toccando da vicino cantieri edili e impianti industriali.

Per quanto riguarda le emergenze ambientali, dal 2027 nasce un fondo del ministero dell’Ambiente da 11 milioni l’anno per i Comuni alle prese con eventi imprevedibili ma che non arrivano allo stato di emergenza: crisi dei rifiuti, danni a flora e fauna, degrado ecologico e altri effetti del clima. Ogni evento potrà ricevere fino a 1 milione; un decreto detterà le regole. Sul dissesto idrogeologico, ogni intervento all’assistenza tecnica ai Commissari di Governo non supera il 2% del relativo finanziamento. In materia di terre e rocce, la novità più attesa dai cantieri nazionali è il nuovo articolo 185-ter del Dlgs 152/2006 sul riutilizzo diretto di terre e rocce senza caratterizzazione ambientale preventiva nei cantieri puntuali, ovvero quelli che producono fino a 20 metri cubi di terre e rocce, calcolati dalle sezioni di progetto e destinati al riutilizzo in sito, come risulta dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

Sono escluse le terre contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi o plastiche usati nello scavo (in genere, da gallerie) nonché quelle da bonifiche e scavi per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione. Entrano nel Codice ambientale i limiti del deposito temporaneo per le terre qualificate come rifiuto (codici Eer 17 05 04 e 17 05 03*): 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 di pericolosi. Già presenti nel Dpr 120/2017, i limiti sono ora collocati in una fonte primaria: la deroga regolamentare alle soglie più basse del Codice aveva sollevato condivisibili dubbi. Sostituire i combustibili tradizionali con il Css-combustibile (end of waste, Dm 22/2013) non è modifica sostanziale dell’Aia a due condizioni: nessun incremento della capacità produttiva autorizzata e rispetto dei limiti per il coincenerimento. Agli impianti già autorizzati al recupero energetico (R1) basta una comunicazione documentata all’autorità competente per l’Aia.

Per quelli non autorizzati all’R1 serve il mero aggiornamento del titolo abilitativo, ottenuto con una comunicazione da inviare almeno 45 giorni prima. In entrambi i casi l’autorità ha 45 giorni dalla ricezione per accertare la carenza delle condizioni e chiedere un’autorizzazione; decorso il termine senza rilievi, l’impresa può procedere. Gli interventi sono qualificati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La revisione dell’articolo 4, comma 5-bis, Dl 17/2022 consente di superare i limiti orari e giornalieri, fermo il massimo annuo. Finora riservata agli impianti di recupero R1, la deroga si estende a quelli autorizzati all’uso di Css-C e viene prorogata dalla fine di quest’anno al 31 dicembre 2030.

Il tetto annuo si calcola sui quantitativi effettivamente impiegati nel processo; restano la previa comunicazione ad autorità competente e Arpa e i limiti di emissione. Per quanto riguarda le bonifiche, dalla tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006 (concentrazioni soglia di contaminazione per le acque sotterranee) escono ferro e manganese, spesso alti per cause naturali e non antropiche. In merito, invece, a imballaggi ed Epr, gli statuti dei consorzi di filiera dovranno prevenire i conflitti di interesse, anche potenziali, dei rappresentanti di imprese di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio presenti negli organi di amministrazione che devono astenersi dalle decisioni sull’affidamento di servizi rientranti nell’attività della propria impresa.

I consorzi Epr sulla responsabilità estesa del produttore devono prevedere obblighi di astensione per i componenti con un interesse, proprio o di terzi, in conflitto anche solo potenziale con quello consortile. Per monitorare il contenuto di riciclato, in vista dell’obiettivo Ue del 30% al 2030, e far emergere il peso dell’ import extra-Ue, il nuovo comma 5-bis, articolo 6, Dlgs 196/2021 obbliga i produttori di bottiglie per bevande fino a tre litri a comunicare ogni anno al Conai quelle immesse sul mercato e la plastica riciclata acquistata e ivi contenuta, indicandone la provenienza Ue o extra-Ue. Infine, al risanamento e alla bonifica della Terra dei Fuochi, sono stati destinati 200 milioni.

 

 

 

FONTI          Paola Ficco          “Edilizia & Territorio”

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