Il vicepresidente dei costruttori: «chiarito che la norma vale in tutto il territorio nazionale. Strada spianata alla revisione del Regolamento». Positive anche le norme sulle bonifiche
È inserita nel codice dell’Ambiente la misura che fissa a 4mila mc, di cui al massimo 800 di rifiuti pericolosi, i limiti quantitativi ammessi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo. Confermata anche la possibilità, per i «cantieri puntuali», di riutilizzare le terre e rocce da scavo (fino a 20 metri cubi) direttamente in situ, anche senza procedere alla preventiva caratterizzazione ambientale. Le due novità sono ora definitive, in quanto contenute nel Dl Ambiente (decreto 177del 2026), pubblicato in “Gazzetta ufficiale” e in vigore dal 9 ottobre.
Il giudizio generale sul decreto è positivo da parte dell’Ance: «Si tratta di semplificazioni per il settore, non con l’intenzione di bypassare i controlli, lungi da noi, quanto di poter operare con buon senso e con maggiori certezze per i nostri operatori», commenta Stefano Betti, vicepresidente dell’Ance. Positivo anche il giudizio sulle due disposizioni che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo: «Sono due misure che certamente vanno nella direzione dell’economia circolare», sottolinea il vicepresidente.
«La soglia dei 4mila mc – precisa – era già prevista nel Dpr 120 del 2017, ora entra nel codice dell’Ambiente. Questo passaggio è importante perché il Dpr ha un valore minore in termini gerarchici rispetto al Codice; quindi, le interpretazioni a livello regionale erano state le più varie e in alcuni casi facevano valere i limiti ordinari dei 30 metri cubi. Ora, con questa modifica viene chiarito su tutto il territorio nazionale, in maniera univoca, che per i depositi delle terre e rocce da scavo il limite è di 4mila metri cubi di cui massimo 800 di quantitativi pericolosi».
L’altra disposizione è quella che consente nei «cantieri puntuali», ossia quelli in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, di riutilizzare i prodotti dello scavo nel medesimo sito di produzione senza procedere alla preventiva caratterizzazione.
«Senza questa misura – aggiunge Stefano Betti -, nei piccoli scavi fino a 20 mc, per poter riutilizzare direttamente le terre e le rocce, bisognava realizzare delle prove e quindi lasciare aperto lo scavo per una settimana. Quindi si finiva per portare il materiale in discarica e per comprarne altro di riempimento. Era contro il buon senso, oltre che contro i concetti generali di economia circolare che devono sempre guidare questo tipo di operazioni».
Si tratta, dunque, di una facilitazione pensata, ad esempio, per i cantieri di interventi di manutenzione di reti e servizi e per tutti quelli che hanno una durata di poche ore o di pochi giorni, quindi non compatibile con le verifiche di non contaminazione per il riutilizzo in sito. Non possono rientrare nel novero dei «cantieri puntuali» – e quindi non beneficiano della semplificazione – i siti oggetto di bonifica e gli scavi realizzati per rimuovere eventuali sorgenti di contaminazione. Inoltre, la semplificazione non si applica alle terre e rocce da scavo contenenti: calcestruzzo, betonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi o materie plastiche utilizzati per scavi meccanizzati o tradizionali.
L’auspicio dell’Ance, espresso da Stefano Betti, è che «dall’approvazione di questo decreto legge, il nuovo regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo possa ricevere impulsi più forti». «Alcune delle questioni nodali – spiega – che aveva posto il Consiglio di Stato oggi sono passate dentro il decreto-legge. La revisione complessiva che noi auspichiamo ha un percorso più lungo, ma che a questo punto potrebbe anche avere la via spianata». Il riferimento è al nuovo regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo che era stato previsto dalla legge 41 del 2023 per assicurare il rispetto dei tempi per le opere del Pnrr. Era stato inviato in Europa per assolvere agli obblighi di informazione ad aveva terminato il suo periodo di “standstill” il 24 giugno dello scorso anno. Poi sono arrivati i rilievi del Consiglio di Stato e da lì la necessità di una ulteriore revisione, che ora dovrebbe imporre un altro passaggio a Bruxelles.
Il vicepresidente dell’Ance plaude anche alle novità del Dl Ambiente in tema di bonifiche. «Sono stati inseriti tempi certi – sottolinea – e questo è fondamentale, perché le bonifiche sono in realtà in molti casi anche il primo strumento della rigenerazione urbana e se non abbiamo tempi e costi certi, quindi regole chiare, lo stesso intero processo della rigenerazione urbana non può avvenire, pensiamo anche a tutti i temi della casa in questo momento sul tappeto». Infine, sempre in tema di bonifiche, il Dl, per ferro e manganese, elimina dalla tabella dell’allegato cinque al titolo V i limiti di concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee. «Erano limiti molto problematici e che obbligavano sostanzialmente a operazioni di bonifica anche quando la loro presenza era naturale sul suolo. Avere tolto questi limiti per questi due materiali è un’azione di buon senso che consente di procedere in maniera più spedita senza avere rallentamenti per materiali del tutto naturali all’interno del suolo in concentrazioni che a volte troviamo addirittura maggiori anche, ad esempio, nelle acque potabili».
FONTI Mariagrazia Barletta “Edilizia & Territorio”
