Il TAR Lombardia esamina la reiterazione degli incarichi professionali alla luce dei principi del risultato e della fiducia, affrontando anche il ruolo dei raggruppamenti temporanei e la validità del mandato non autenticato.
La reiterazione degli affidamenti diretti allo stesso professionista non comporta necessariamente una violazione del principio di rotazione. Anche le ragioni che hanno portato la stazione appaltante a confermare il precedente affidatario devono essere considerate, soprattutto quando gli incarichi riguardano attività successive dello stesso intervento.
A spiegarlo è il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. II, che, con la sentenza del 5 ottobre 2026, n. 1315, ha esaminato il rapporto tra l’ art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e i principi del risultato e della fiducia, pronunciandosi sulla legittimità di un incarico di progettazione e direzione lavori affidato a un raggruppamento temporaneo, uno dei cui componenti aveva già ricevuto due incarichi collegati al medesimo progetto.
Il giudice amministrativo ha ritenuto che, nella valutazione del rispetto della rotazione, al numero degli affidamenti e alla loro distribuzione temporale debba affiancarsi un esame delle ragioni che ne hanno determinato la reiterazione. Rimane tuttavia da considerare il rapporto con l’art. 49 del Codice, che disciplina espressamente le condizioni alle quali è consentito riaffidare un contratto al contraente uscente.
Affidamenti diretti di servizi tecnici: la continuità progettuale giustifica il riaffidamento?
La controversia ha avuto origine dall’affidamento diretto di un incarico professionale comprendente attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e contabilità finale, per il quale l’amministrazione aveva individuato come affidatario un raggruppamento temporaneo di professionisti, facendo ricorso alla procedura prevista dall’ art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.
La scelta è stata contestata da un professionista, il quale ha evidenziato che uno dei componenti del raggruppamento aveva già ricevuto dalla stessa amministrazione due incarichi relativi all’intervento, uno per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali e l’altro per la predisposizione della documentazione necessaria alla verifica dell’interesse culturale di alcuni fabbricati.
Secondo il ricorrente, il terzo affidamento avrebbe violato il principio di rotazione, poiché la costituzione di un raggruppamento temporaneo con un altro professionista non poteva rendere irrilevanti i precedenti incarichi assegnati allo stesso studio. Sono state contestate anche la corrispondenza tra il soggetto che aveva presentato l’offerta e quello individuato come affidatario, considerato che sulla piattaforma Sintel risultava una partecipazione in forma singola, e la mancata consultazione di più operatori economici.
Principio di rotazione: perché la reiterazione degli incarichi non è stata ritenuta illegittima
Nell’esaminare le contestazioni relative alla reiterazione degli incarichi, il TAR ha richiamato l’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, osservando che il principio di rotazione deve essere coordinato con quelli del risultato e della fiducia, rispettivamente disciplinati dagli artt. 1 e 2 del Codice. Un coordinamento che non consente di ignorare la rotazione, ma che, secondo il Collegio, impone di considerare le circostanze nelle quali l’amministrazione ha effettuato la propria scelta.
Il principio di rotazione mira a evitare che gli affidamenti si concentrino stabilmente sugli stessi operatori economici, favorendo l’accesso al mercato e contrastando il consolidamento di posizioni privilegiate. Il TAR ha tuttavia ritenuto che, nel valutare la reiterazione degli incarichi, non sia sufficiente considerare il solo dato numerico, dovendosi esaminare anche le ragioni per le quali l’amministrazione ha scelto di rivolgersi nuovamente allo stesso professionista.
Nella verifica devono quindi entrare sia il numero degli incarichi e l’arco temporale nel quale sono stati conferiti sia le caratteristiche delle prestazioni, così da stabilire se la loro successione abbia determinato una posizione di privilegio contraria alla concorrenza oppure sia giustificata da ragioni oggettive.
L’istruttoria ha consentito di accertare che, negli ultimi tre anni, il Comune aveva conferito complessivamente 34 incarichi di progettazione e direzione lavori, mentre uno dei componenti del raggruppamento non aveva ricevuto altri affidamenti e i tre incarichi assegnati all’altro studio professionale, compreso quello contestato, riguardavano tutti la riqualificazione dell’area oggetto dell’intervento.
In tale situazione, il TAR ha considerato giustificata la scelta di affidare le ulteriori prestazioni a un professionista che aveva già lavorato sul progetto, avendo maturato conoscenze ed esperienze direttamente collegate all’intervento. La continuità dell’attività professionale è stata ritenuta funzionale al risultato perseguito dall’amministrazione e coerente con il principio della fiducia, senza che la successione degli affidamenti fosse considerata, nelle circostanze esaminate, lesiva della concorrenza.
Riaffidamento al contraente uscente: i limiti dell’art. 49 del Codice
Il ragionamento seguito dal TAR interessa soprattutto i servizi di ingegneria e architettura, nei quali le prestazioni possono svilupparsi attraverso incarichi distinti ma strettamente collegati, con attività preliminari che costituiscono il presupposto tecnico delle successive fasi progettuali.
La conoscenza acquisita durante i primi studi può incidere sull’organizzazione e sullo sviluppo delle prestazioni successive, specialmente quando l’intervento presenta caratteristiche o vincoli che richiedono approfondimenti specifici. Questa relazione tra gli incarichi è stata valutata favorevolmente dal TAR, che ha considerato l’esperienza già maturata una ragione oggettiva della continuità professionale.
Il rapporto tra questa impostazione e l’art. 49 del Codice merita però una precisazione. Il comma 4 disciplina il riaffidamento al contraente uscente attraverso condizioni specifiche e un obbligo di motivazione, che non vengono meno per effetto del richiamo ai principi generali del risultato e della fiducia.
Il TAR ha concentrato la propria valutazione sul numero degli incarichi, sul periodo nel quale erano stati conferiti e sulle ragioni della continuità professionale, senza esaminare separatamente tutti i presupposti derogatori indicati dall’art. 49, comma 4. L’orientamento espresso deve pertanto essere riferito alle circostanze della controversia, senza ricavarne una possibilità generalizzata di riaffidare gli incarichi al professionista già coinvolto nell’intervento.
L’esperienza maturata durante le precedenti fasi di un intervento può essere considerata nella motivazione amministrativa, ma resta necessario confrontare tale esigenza con la disciplina della rotazione, affinché il collegamento tecnico tra prestazioni successive non diventi una giustificazione ricorrente per confermare il precedente affidatario.
Raggruppamenti temporanei: la rotazione riguarda anche i singoli componenti
Il fatto che il nuovo incarico fosse stato assegnato a un raggruppamento temporaneo ha posto un ulteriore problema, legato alla possibilità di considerare la diversa composizione dell’affidatario rispetto ai precedenti rapporti contrattuali.
Su questo aspetto il TAR ha precisato che la costituzione di un raggruppamento non fa ripartire da zero il computo degli incarichi, dovendosi considerare tanto quelli già conferiti ai singoli componenti quanto quelli eventualmente assegnati al raggruppamento come tale.
La partecipazione congiunta di più operatori non cancella quindi i rapporti precedentemente intercorsi con la stazione appaltante, né permette di escludere dalla verifica della rotazione il professionista che abbia già ricevuto affidamenti individuali.
Nella vicenda esaminata, tuttavia, il Collegio ha considerato che uno dei componenti non aveva ricevuto altri incarichi nel periodo preso in esame, mentre quelli conferiti all’altro professionista erano tutti collegati al medesimo progetto, ritenendo che la successiva assegnazione trovasse giustificazione proprio nelle conoscenze maturate durante le precedenti attività.
La diversa composizione del raggruppamento non è stata quindi trattata come una circostanza capace di interrompere automaticamente la continuità degli affidamenti, che è stata invece esaminata attraverso i precedenti rapporti professionali e le ragioni della scelta amministrativa.
Mandato del RTP non autenticato: esclusione o soccorso istruttorio?
Tra le questioni emerse nel giudizio vi è anche quella della validità del mandato conferito al capogruppo del raggruppamento temporaneo, risultato privo dell’autenticazione delle sottoscrizioni richiesta dall’art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.
La disposizione prevede che il mandato risulti da scrittura privata autenticata, ma il TAR ha escluso che la mancanza di tale formalità determini automaticamente la nullità del mandato, considerando la funzione che l’autenticazione svolge rispetto alla certezza della provenienza dell’offerta e alla serietà dell’impegno assunto dagli operatori.
Secondo il Collegio, l’adempimento è previsto essenzialmente nell’interesse della stazione appaltante e la sua omissione può giustificare l’esclusione quando vi sia incertezza sulla riferibilità dell’offerta o sulla sua serietà. Quando queste condizioni non ricorrono, invece, è possibile applicare il soccorso istruttorio.
Nel caso esaminato, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire la composizione del raggruppamento e il conferimento del mandato, senza che emergessero incertezze sull’effettiva partecipazione degli operatori.
Il TAR ha quindi respinto la censura, richiamando anche i principi del risultato e della fiducia, che ha ritenuto incompatibili con un’interpretazione esclusivamente formalistica dell’art. 68.
Resta ferma la prescrizione normativa relativa all’autenticazione del mandato, mentre la possibilità di superare l’irregolarità, secondo l’impostazione seguita dal Collegio, dipende dall’assenza di dubbi sulla provenienza e sulla serietà dell’offerta, senza che il soccorso istruttorio possa essere considerato uno strumento utilizzabile indistintamente per qualsiasi carenza documentale.
La questione del mandato si è intrecciata con l’indicazione riportata nel report della piattaforma Sintel, nel quale la modalità di partecipazione risultava «in forma singola», nonostante l’affidamento fosse stato disposto a favore del raggruppamento temporaneo. Secondo il ricorrente, tale difformità dimostrava che l’amministrazione avesse assegnato l’incarico a un soggetto diverso da quello che aveva presentato l’offerta, ma il TAR ha verificato che la dichiarazione contrattuale e l’offerta erano state sottoscritte dal rappresentante dello studio professionale nella qualità di mandatario del raggruppamento, come risultava anche dalla restante documentazione della procedura.
L’indicazione presente sulla piattaforma è stata pertanto considerata un errore materiale riconoscibile, che non impediva di individuare il soggetto effettivamente partecipante. Nel caso esaminato, quindi, le informazioni contenute nel report telematico non sono state considerate sufficienti a mettere in discussione la partecipazione del raggruppamento, essendo la sua composizione e la riferibilità dell’offerta ricostruibili attraverso gli atti acquisiti.
Affidamento diretto: è obbligatorio consultare più operatori economici?
Infine, il ricorrente aveva sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto consultare più professionisti prima di disporre l’affidamento, facendo riferimento ad alcune indicazioni contenute negli atti della procedura.
Il TAR ha respinto la censura, osservando che l’amministrazione aveva qualificato sin dall’origine la procedura come affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, senza vincolarsi allo svolgimento di una gara informale.
L’affidamento diretto consente infatti alla stazione appaltante di individuare l’operatore economico anche senza una preventiva consultazione di più soggetti, pur rimanendo soggetto alle condizioni previste dal Codice e al rispetto del principio di rotazione.
Affidamenti ripetuti allo stesso professionista: i limiti per le stazioni appaltanti
Il TAR ha escluso la violazione del principio di rotazione, ritenendo che la reiterazione degli incarichi fosse giustificata dall’esperienza acquisita dal professionista e dalla continuità delle attività progettuali. La valutazione ha riguardato il numero degli affidamenti, il periodo nel quale erano stati conferiti e le ragioni che avevano portato l’amministrazione a rivolgersi nuovamente allo stesso operatore, senza considerare la costituzione del raggruppamento temporaneo sufficiente ad azzerare i precedenti rapporti contrattuali.
L’orientamento espresso dal Collegio deve comunque essere confrontato con l’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le condizioni per il riaffidamento al contraente uscente. La continuità progettuale può spiegare la scelta di confermare un professionista già coinvolto nell’intervento, ma non costituisce una deroga autonoma al principio di rotazione, né esonera la stazione appaltante dal motivare il nuovo affidamento nel rispetto delle disposizioni del Codice.
FONTI “LavoriPubblici.it”
