La Cassazione riconosce il “decimo” dei lavori non eseguiti come parametro equitativo anche fuori dai casi di recesso della committenza e chiarisce quando decorrono gli interessi sull’anticipazione da restituire
Quando un appalto viene risolto per inadempimento della stazione appaltante, come deve essere quantificato il lucro cessante dell’impresa? Il criterio del 10% dei lavori non eseguiti può essere utilizzato anche al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dal Codice? E, se l’appaltatore deve restituire l’anticipazione ricevuta, da quale momento decorrono gli interessi?
Sono questioni di notevole rilievo nella fase esecutiva, soprattutto nei casi in cui sospensioni prolungate, varianti rese necessarie da carenze progettuali o altre condotte imputabili alla committenza determinino lo scioglimento anticipato del rapporto.
Sul tema la Corte di Cassazione, Sezione I civile, con l’ ordinanza n. 24851 del 30 agosto 2026, che affronta due profili distinti ma strettamente collegati: la quantificazione del mancato utile in caso di risoluzione imputabile alla stazione appaltante e la decorrenza degli interessi sull’anticipazione contrattuale da restituire.
Il caso: l’appalto risolto per inadempimento della stazione appaltante
La controversia trae origine da un appalto per la realizzazione di opere idrauliche affidato da un consorzio di bonifica. Nel corso dell’esecuzione, i lavori erano stati sospesi in attesa dell’approvazione di una perizia di variante e suppletiva, resa necessaria da carenze del progetto predisposto dal committente. Il cantiere non era più ripartito e, dopo una lunga fase di stallo, l’impresa aveva diffidato il Consorzio.
Il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento della committenza e riconosciuto all’appaltatore un importo a titolo di lucro cessante, determinato nel 10% dei lavori non eseguiti. Aveva inoltre disposto la restituzione dell’anticipazione ricevuta, con interessi dalla data della domanda proposta dal Consorzio.
La Corte d’appello aveva confermato la decisione. Il Consorzio aveva quindi proposto ricorso in Cassazione contestando, tra l’altro, proprio l’utilizzo del criterio del 10% e la decorrenza degli interessi sull’anticipazione.
Risoluzione dell’appalto e mancato utile: il quadro normativo
La vicenda è regolata dalla normativa dell’epoca, ma la Cassazione ricostruisce l’evoluzione della disciplina fino al d.lgs. n. 36/2023.
Assumono particolare rilievo:
- l’ art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, che oggi riconosce, in caso di recesso della stazione appaltante, il decimo delle prestazioni non eseguite;
- gli artt. 1453 e 1458 c.c., in materia di risoluzione e restituzioni;
- l’art. 2033 c.c., relativo alla ripetizione dell’indebito e alla decorrenza degli interessi;
- l’ art. 125, comma 1, del Codice, che disciplina invece la restituzione dell’anticipazione quando il ritardo sia imputabile all’appaltatore.
Mancato utile del 10%: vale anche in caso di inadempimento della stazione appaltante
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la quantificazione del lucro cessante. Il Consorzio sosteneva che il criterio del 10% fosse applicabile esclusivamente nei casi in cui la legge lo preveda espressamente, come il recesso della stazione appaltante, e che l’impresa dovesse invece dimostrare analiticamente l’utile effettivamente perduto.
La Cassazione respinge questa impostazione: dopo avere ricostruito la continuità normativa del criterio del “decimo”, la Corte afferma che tale percentuale può essere utilizzata anche quando il contratto venga risolto per inadempimento della stazione appaltante.
La ragione è sostanziale: il 10% rappresenta un parametro storicamente utilizzato dall’ordinamento per compensare l’appaltatore quando lo scioglimento del rapporto non dipenda da una sua responsabilità.
Il 10% dei lavori non eseguiti non è un automatismo assoluto
La Cassazione precisa un punto essenziale: il 10% non costituisce una misura rigida e inderogabile del danno, ma un parametro equitativo utilizzabile per la liquidazione del mancato utile.
Ciò significa che la percentuale può essere superata quando l’impresa dimostri di avere subito una perdita maggiore e, simmetricamente, può essere ridotta se la stazione appaltante dimostri che il danno effettivo è inferiore.
Non viene introdotta, quindi, una forma di risarcimento automatico svincolata dal danno concreto, ma si riconosce al “decimo” la funzione di criterio presuntivo ed equitativo idoneo a evitare che l’appaltatore debba sempre ricostruire analiticamente l’utile che avrebbe conseguito completando i lavori.
Risarcimento del mancato utile: il contrasto tra Cassazione e Consiglio di Stato
L’ordinanza segnala espressamente il contrasto con un diverso indirizzo del Consiglio di Stato. Secondo tale orientamento, il 10% non potrebbe essere applicato automaticamente perché il ristoro conseguente alla risoluzione ha natura risarcitoria e dovrebbe quindi essere commisurato al pregiudizio effettivamente subito.
La Cassazione segue invece un’impostazione più favorevole all’appaltatore, ritenendo che la funzione storica e sistematica del criterio consenta di utilizzarlo come parametro minimo di riferimento quando lo scioglimento del contratto sia imputabile alla committenza.
Il contrasto non è secondario e suggerisce prudenza nell’applicazione della regola, soprattutto nei contenziosi che possono coinvolgere profili di giurisdizione o questioni analoghe trattate secondo percorsi giurisprudenziali differenti.
Quando decorre la prescrizione del credito risarcitorio
La Cassazione affronta anche il momento da cui decorre il termine di prescrizione. Il diritto al risarcimento nasce quando si verifica l’evento dannoso derivante dall’inadempimento e può essere fatto valere anche prima della pronuncia giudiziale che dichiara la risoluzione.
Nel caso in esame, l’evento era stato individuato nella sospensione dei lavori determinata dalla necessità di rimediare alle carenze progettuali imputabili al committente.
Il termine prescrizionale iniziava a decorrere da quel momento, e non dalla successiva sentenza di risoluzione.
Anticipazione: gli interessi decorrono dalla domanda
Altro profilo di particolare interesse riguarda l’anticipazione contrattuale. La risoluzione determina l’obbligo di restituire le prestazioni già ricevute e, nel caso dell’anticipazione, trova applicazione il principio dell’art. 2033 c.c.
La Cassazione distingue però tra buona e mala fede dell’accipiens: se chi ha ricevuto la somma era in mala fede, gli interessi decorrono dal pagamento; decorrono invece dalla domanda di restituzione in caso di buona fede.
Nella fattispecie, la buona fede dell’impresa è stata ritenuta presunta: il fatto di avere ricevuto un’anticipazione garantita da fideiussione non significava che l’appaltatore dovesse prevedere sin dall’origine una futura risoluzione del contratto. Gli interessi sono stati quindi fatti decorrere dalla domanda giudiziale del Consorzio e non dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Anticipazione e interessi: cosa cambia con l’art. 125 del Codice dei contratti
Questo principio deve essere letto con attenzione rispetto alla disciplina attuale, considerato che l’ordinanza riguarda infatti una risoluzione imputabile alla stazione appaltante e un contratto regolato dalla normativa previgente.
L’art. 125, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 disciplina una fattispecie diversa: quando l’appaltatore decade dall’anticipazione per ritardi a lui imputabili, gli interessi sulle somme da restituire decorrono dalla data dell’erogazione.
Le due ipotesi non sono sovrapponibili e prevedono una la restituzione conseguente a una risoluzione provocata dalla committenza, l’altra, la decadenza dall’anticipazione determinata da un inadempimento dell’appaltatore.
Risoluzione dell’appalto: le conseguenze per stazioni appaltanti e imprese
La pronuncia offre indicazioni particolarmente rilevanti per RUP, direttori dei lavori e operatori economici. Per le stazioni appaltanti, il primo dato da considerare è che una sospensione protratta, soprattutto quando determinata da carenze progettuali, può generare un’esposizione economica significativa. In caso di successiva risoluzione per inadempimento della committenza, il giudice civile può utilizzare il 10% dei lavori non eseguiti come parametro equitativo del mancato utile.
Proprio perché tale percentuale non è inderogabile, assume particolare importanza la documentazione di cantiere. Se l’amministrazione ritiene che il danno effettivo sia inferiore, dovrà essere in grado di dimostrarlo attraverso contabilità, verbali, corrispondenza e ogni altro elemento utile.
Analogamente, l’impresa che pretenda un ristoro superiore al decimo dovrà provare concretamente il maggiore pregiudizio.
Un ulteriore profilo riguarda i tempi: il credito risarcitorio può iniziare a prescriversi già durante l’esecuzione, dal momento in cui il danno diventa concretamente apprezzabile. In presenza di sospensioni molto lunghe, riserve, diffide e atti interruttivi della prescrizione assumono quindi un ruolo essenziale.
Mancato utile e anticipazione: i principi della Cassazione
Con l’ordinanza n. 24851/2026 la Cassazione attribuisce al 10% dei lavori non eseguiti una funzione che va oltre i casi in cui la normativa lo preveda espressamente come indennizzo da recesso.
Il “decimo” può essere utilizzato come parametro equitativo anche quando l’appalto venga risolto per inadempimento della stazione appaltante, salvo prova di un danno maggiore o minore.
Sul fronte dell’anticipazione, invece, la Corte conferma che, in caso di risoluzione imputabile alla committenza, gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda se l’appaltatore l’ha ricevuta in buona fede.
Due i principi operativi che se ne traggono: il mancato utile può essere liquidato facendo riferimento al 10% delle lavorazioni non eseguite, ma la misura resta suscettibile di prova contraria; la restituzione dell’anticipazione, invece, va distinta dalle ipotesi di decadenza imputabile all’appaltatore previste dal Codice vigente.
FONTI Francesca Isgro’, Claudio Costantino, Andrea Raffiti “LavoriPubblici.it”
