In Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 179/2026, che adegua la normativa italiana all’AI Act e disciplina i poteri delle autorità nazionali. Tra le novità, l’aggiornamento della formazione professionale, la possibile revisione dei parametri per i compensi e le disposizioni sull’utilizzo dell’IA nei luoghi di lavoro
Con il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, l’Italia prosegue l’adeguamento della propria normativa al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act), definendo i poteri delle autorità nazionali incaricate di vigilare sull’applicazione delle regole europee e introducendo disposizioni che interessano la formazione, le professioni, i rapporti di lavoro e la sicurezza.
Il decreto, che entrerà in vigore il 23 ottobre 2026, dà attuazione alla delega contenuta nella Legge n. 132/2025 e riguarda anche le professioni tecniche, per le quali sono previsti l’inserimento dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi e una possibile evoluzione della disciplina dell’equo compenso.
Le novità principali sono contenute negli articoli 47 e 49, che affrontano rispettivamente le competenze necessarie per utilizzare i sistemi di IA nell’esercizio professionale e la possibilità di considerare il loro impiego nella determinazione dei compensi.
A queste si aggiunge l’articolo 42 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rilevante anche per le imprese di costruzioni quando le tecnologie utilizzate incidono sull’organizzazione delle attività o sui rischi per i lavoratori.
D.Lgs. n. 179/2026: cosa prevede il decreto italiano sull’AI Act
Il provvedimento si compone di 54 articoli, suddivisi in cinque Capi, e disciplina gli aspetti dell’AI Act che richiedono un intervento nazionale, a partire dall’organizzazione delle autorità competenti e dai poteri di vigilanza, fino alle misure destinate ad accompagnare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione e nelle attività lavorative.
La struttura comprende:
- Capo I – Disposizioni generali (art. 1), con le definizioni applicabili.
- Capo II (artt. 2-35), dedicato all’adeguamento al regolamento europeo, alle autorità nazionali, alla vigilanza, alle sanzioni e agli strumenti di sperimentazione.
- Capo III (artt. 36-51), relativo all’intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione.
- Capo IV (artt. 52-53), sulla tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici.
- Capo V (art. 54), contenente le disposizioni finali.
La parte più consistente riguarda l’organizzazione del sistema nazionale di controllo, mentre le disposizioni del Capo III intervengono direttamente su alcuni ambiti nei quali l’utilizzo dell’intelligenza artificiale richiede competenze specifiche e garanzie adeguate.
Il decreto deve essere letto insieme all’AI Act, che stabilisce obblighi differenziati in funzione delle caratteristiche e dei rischi dei sistemi impiegati, secondo il calendario di applicazione previsto dalla normativa europea.
Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale: le competenze di AgID e ACN
Con il provvedimento vengono definite le funzioni delle autorità nazionali individuate dalla Legge n. 132/2025, attribuendo all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) compiti distinti nell’applicazione della disciplina europea.
L’articolo 4 individua AgID quale autorità nazionale di notifica, competente per la valutazione, la designazione, la notifica e il monitoraggio degli organismi incaricati delle valutazioni di conformità, mentre l’articolo 5 attribuisce ad ACN le funzioni generali di autorità nazionale di vigilanza del mercato, fatti salvi i poteri riconosciuti ad altre autorità.
Per i sistemi impiegati nei settori finanziario e assicurativo restano infatti le competenze attribuite alla Banca d’Italia, alla CONSOB e all’IVASS, mentre il Garante per la protezione dei dati personali esercita le funzioni previste dall’AI Act negli ambiti espressamente individuati.
Le disposizioni successive regolano le attività di controllo, le procedure da seguire in presenza di violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative, coordinando le nuove funzioni con quelle delle autorità settoriali e delle istituzioni europee.
Spazio di sperimentazione IA: come funziona e chi può accedere
L’articolo 26 istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l’intelligenza artificiale, previsto dall’articolo 57 dell’AI Act, nel quale i soggetti ammessi potranno sviluppare, addestrare, verificare e sperimentare sistemi di IA sotto la vigilanza delle autorità nazionali.
L’iniziativa riguarda anche le piccole e medie imprese e le start-up, alle quali sarà riconosciuta una priorità di accesso secondo criteri che dovranno essere definiti con successivi provvedimenti.
Per le imprese impegnate nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, gli spazi di sperimentazione potranno rappresentare un’occasione di confronto con le autorità competenti, consentendo di verificare le condizioni di utilizzo dei sistemi e gli obblighi applicabili prima della loro immissione sul mercato.
Formazione obbligatoria sull’IA per i professionisti: requisiti e scadenze
L’articolo 47 stabilisce che i corsi di formazione iniziale e continua svolti dagli ordini professionali debbano comprendere percorsi di alfabetizzazione e formazione sull’IA.
I programmi dovranno approfondire il funzionamento delle tecnologie, comprese le tecniche di interrogazione e istruzione dei sistemi, le loro potenzialità e i limiti che possono emergere nelle applicazioni professionali, insieme alla disciplina europea e nazionale, agli obblighi informativi nei confronti del cliente e ai profili deontologici connessi al loro impiego.
Il richiamo alle responsabilità professionali e al principio antropocentrico previsto dalla Legge n. 132/2025 interessa direttamente anche ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, per i quali l’utilizzo dell’intelligenza artificiale può riguardare attività di progettazione, analisi tecnica ed elaborazione delle informazioni, senza sostituire le valutazioni e le verifiche richieste nell’esecuzione dell’incarico.
Per quanto riguarda la formazione continua, il decreto prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione, la cui determinazione è rimessa alla disciplina delle singole categorie professionali, senza stabilire direttamente un numero di crediti formativi uguale per tutti gli iscritti.
Il comma 5 dell’articolo 47 assegna ai consigli nazionali degli ordini e dei collegi, o agli organismi competenti per la regolazione della formazione, sei mesi dall’entrata in vigore del decreto per adeguare i rispettivi regolamenti o atti organizzativi, secondo le procedure previste dai singoli ordinamenti professionali e con le eventuali approvazioni delle autorità vigilanti.
Il termine scadrà quindi il 23 aprile 2027, data entro la quale dovranno essere recepite le disposizioni sui percorsi formativi, mentre le modalità di assolvimento dei nuovi obblighi da parte degli iscritti dipenderanno dagli adeguamenti adottati dai rispettivi organismi nazionali.
L’articolo 47 contempla anche percorsi promossi dalle forme aggregative delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini e collegi, ai sensi della Legge n. 4/2013, quando l’impiego dell’IA risulti rilevante per l’attività esercitata. Per le professioni sanitarie sono invece previste disposizioni specifiche, coordinate con il sistema di educazione continua in medicina.
Equo compenso e intelligenza artificiale: come potranno cambiare i parametri
L’articolo 49 introduce la possibilità di considerare l’impiego dell’intelligenza artificiale nella determinazione dell’equo compenso.
La disposizione stabilisce che l’utilizzo di sistemi di IA da parte del professionista possa comportare una modulazione del compenso, ai sensi della Legge n. 49/2023, secondo parametri che tengano conto della classificazione di rischio del sistema utilizzato, come prevista dall’AI Act.
Il decreto non stabilisce, tuttavia, che l’impiego dell’intelligenza artificiale determini automaticamente una riduzione dell’onorario, né introduce percentuali o coefficienti immediatamente applicabili, perché la definizione dei criteri viene demandata all’aggiornamento dei parametri professionali.
Il comma 2 dell’articolo 49 prevede infatti che, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, siano integrati i provvedimenti sui parametri professionali richiamati dall’articolo 9 del D.L. n. 1/2012, dalla Legge n. 247/2012 per la professione forense e dalla Legge n. 49/2023 per le professioni non organizzate in ordini o collegi, con la determinazione dei criteri necessari alla modulazione dei compensi. Il termine è fissato al 23 ottobre 2027.
La previsione potrà interessare il dibattito sui corrispettivi dei servizi tecnici, ma allo stato attuale il D.Lgs. n. 179/2026 non modifica direttamente le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 sugli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, né introduce criteri già utilizzabili per rideterminare i relativi compensi.
Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: quando aggiornare il DVR
L’articolo 42 disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, prevedendo che i sistemi capaci di incidere sull’organizzazione delle attività, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione delle prestazioni o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza siano considerati nella valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
La disposizione può riguardare anche le imprese di costruzioni che impiegano applicazioni intelligenti nell’organizzazione delle lavorazioni o nella gestione di attività operative dalle quali possono derivare conseguenze per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
In queste situazioni sarà necessario valutare i rischi associati ai sistemi utilizzati nell’ambito degli adempimenti già previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, tenendo conto delle effettive condizioni di impiego, senza che il decreto introduca un documento autonomo dedicato all’intelligenza artificiale.
Ai datori di lavoro viene inoltre richiesto di assicurare informazione e formazione sui rischi specifici derivanti dall’utilizzo dei sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, mentre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite funzioni di coordinamento e promozione dell’impiego responsabile di queste tecnologie anche per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
IA nella scuola, nelle università e nella PA: formazione e nuove competenze
Il decreto dedica numerose disposizioni alla diffusione delle competenze sull’intelligenza artificiale nel sistema dell’istruzione, prevedendo attività di alfabetizzazione, aggiornamento dei percorsi didattici e formazione degli insegnanti, anche rispetto ai rischi derivanti dall’utilizzo non consapevole delle piattaforme digitali e dei social media.
Per le università, l’articolo 44 promuove l’integrazione delle competenze tecniche, giuridiche ed etiche nei percorsi formativi, con particolare attenzione anche ai corsi a indirizzo scientifico, tecnologico e ingegneristico, nei quali la preparazione degli studenti dovrà comprendere la conoscenza delle implicazioni normative e delle responsabilità connesse all’impiego dell’IA.
Per le pubbliche amministrazioni, l’articolo 40 affida al Ministro per la pubblica amministrazione il coordinamento delle politiche di reclutamento, formazione, riqualificazione professionale e alta formazione del personale, attribuendogli anche il compito di sostenere l’introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione degli enti, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa e all’accelerazione dei procedimenti.
La norma prevede inoltre la definizione di linee guida sulle competenze minime in materia di IA richieste ai dipendenti pubblici, che saranno adottate sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Per lo sviluppo dei percorsi formativi è previsto il coinvolgimento della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), di Formez PA e, attraverso apposite convenzioni, delle università e degli enti di ricerca, oltre ad ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Le altre disposizioni riguardano, tra l’altro, la formazione nei settori sanitario e finanziario e la tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, rispetto alle quali l’articolo 52 modifica il D.Lgs. n. 30/2005, ricomprendendo, alle condizioni previste dal Codice della proprietà industriale, anche dati, algoritmi e metodi matematici utilizzati nell’addestramento dei sistemi di IA.
IA e rapporti di lavoro: limiti alle decisioni automatizzate e tutele
Nei rapporti di lavoro, l’articolo 41 introduce garanzie per le decisioni assistite dall’IA, stabilendo che quelle finali relative alla costituzione, alla modificazione e alla risoluzione del rapporto, comprese le valutazioni delle prestazioni e le decisioni disciplinari, non possano essere adottate unicamente sulla base di trattamenti automatizzati. Il divieto non comprende le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino l’esclusione dalle successive fasi della selezione, mentre il consenso del lavoratore non consente di derogare alle garanzie previste dalla norma.
La decisione definitiva deve essere riservata a una persona fisica dotata di un potere effettivo e autonomo, mentre al lavoratore è riconosciuto il diritto di ottenere, su richiesta, una motivazione comprensibile della decisione adottata, compresa l’eventuale incidenza dell’intelligenza artificiale. Le decisioni assunte in violazione del divieto sono nulle.
FONTI “LavoriPubblici.it”
