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Gara da dichiarare deserta con una sola offerta non sostenibile

 

Tar Veneto: il principio di risultato non obbliga il Rup ad aggiudicare comunque il contratto

 

Il principio di risultato non impone l’aggiudicazione ad ogni costo. In caso di concorrente unico superstite, il principio non impone la contrattualizzazione se l’offerta, debitamente verificata, non è sostenibile. In questo senso   Tar Veneto, sez. I. sentenza n. 1929/2026.

 

Il caso
Il caso riguarda una procedura di gara «per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale», ma le conclusioni valgono anche per le commesse relative ai lavori pubblici. La ricorrente – seconda in graduatoria – contesta la propria esclusione (con conseguente dichiarazione di gara deserta) per una sostanziale insostenibilità, espone una serie di doglianze avverso, in particolare, alla intervenuta verifica dell’anomalia. Viene contestato anche il provvedimento di proroga del servizio all’operatore uscente con richiesta di assegnazione della concessione o, in subordine, «la rinnovazione della valutazione dell’offerta e il risarcimento del danno».

 

La decisione
Il giudice, semplificando, ritiene corretta la condotta, ad opera del Rup, del sub-procedimento di verifica delle anomalia rammentando che anche l’esame delle «singole componenti economiche» risulta comunque «funzionale a questo giudizio e non si esaurisce nella ricerca di inesattezze isolate».

Nelle concessioni, evidentemente, la verifica di sostenibilità si atteggia diversamente rispetto a quanto accade nell’appalto visto che la valutazione, si spiega in sentenza, deve tener conto «anche della natura previsionale dei ricavi e del rischio operativo assunto dall’offerente; tali specificità non dispensano, tuttavia, dalla dimostrazione di una ragionevole copertura dei costi necessari all’esecuzione (Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2026, n. 2343; sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885)». Nel procedimento insiste un preciso obbligo dell’appaltatore che è quello di fornire in ogni caso «una spiegazione attendibile dei costi effettivi: il mantenimento del corrispettivo non dimostra, da solo, che la prestazione sia sostenibile (Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2026, n. 4666; 26 giugno 2024, n. 5628)». Nelle concessioni, inoltre, il Rup può anche considerare le componenti del Pef in relazione alla verifica in parola.

Nel caso di specie non è stato giustificato lo scostamento dalle tabelle ministeriali (circa i costi della manodopera) pur possibile ma con adeguata motivazione. Non a caso, precisa il giudice, «l’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 consente, infatti, l’esclusione quando le spiegazioni offerte dall’operatore economico non giustificano adeguatamente il livello dei prezzi o dei costi proposti, senza richiedere la prova dell’assoluta impossibilità di eseguire la prestazione».

 

Il principio del risultato
Uno degli aspetti centrali delle argomentazioni sviluppate nella pronuncia attiene sicuramente alla valorizzazione del principio del risultato (ex art. 1 del codice). Il principio in parola non impone obbligatoriamente l’affidamento o l’aggiudicazione «quando l’affidabilità economica dell’offerta non sia stata adeguatamente dimostrata».

La circostanza di essere rimasto l’unico concorrente non può essere considerata come aspetto prevalente in relazione all’obbligo di risultato del Rup (che si sostanzia nella stipula del contratto). Il principio del risultato, si chiarisce in sentenza, «mira a preservare i presupposti per la corretta esecuzione del servizio nel concreto, sicché la presenza di un solo concorrente non attenua la necessità di accertarne l’effettiva sostenibilità».

Il principio cardine del codice, pertanto, non può esigere l’aggiudicazione delle prestazioni in caso di «scarsa attendibilità dell’offerta formulata» e di una prospettiva oggettivamente sfavorevole di sostenibilità della gestione. Viene ritenuta infondata anche la censura sulla proroga (disposta a favore del pregresso affidatario) per lamentata «carenza del requisito di iscrizione nella white list in capo alla controinteressata al momento della partecipazione alla nuova gara e la mancata applicazione del Ccnl» richiesto dalla stazione appaltante. La proroga, infatti, concernerebbe «il distinto rapporto già in essere con il gestore uscente» perciò «la mancanza del requisito al momento della presentazione dell’offerta non può essere automaticamente riferita alla prosecuzione di quel rapporto, già validamente instaurato».

In ogni caso, spiega l’estensore, l’operatore ha inoltrato la richiesta di iscrizione nella white list ed il requisito è stato ottenuto. Altresì si è registrato l’impegno ad applicare i trattamenti normativi ed economici del contratto stabilito dall’ente.

 

 

 

FONTI           Stefano Usai         “Edilizia & Territorio”

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