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Offerta tecnica e punteggio numerico: quando serve una motivazione ulteriore

Il TAR Lazio chiarisce che il voto numerico può essere sufficiente solo se i criteri di valutazione sono predeterminati con un adeguato grado di dettaglio. In caso contrario, la Commissione deve esplicitare le ragioni del punteggio attribuito

 

Il solo punteggio numerico può assolvere all’obbligo di motivazione nella valutazione dell’offerta tecnica? Quando, invece, la Commissione deve accompagnarlo con un giudizio descrittivo? E quali conseguenze produce una griglia di valutazione troppo ampia e priva di subcriteri?

Nelle procedure comparative è essenziale poter comprendere perché un’offerta abbia ottenuto un determinato punteggio, sia per consentire agli operatori di verificare la valutazione ricevuta, sia per permettere al giudice di esaminare il percorso seguito dalla Commissione.

Sul tema interviene il TAR Lazio, Roma, Sezione V Quater, con  la sentenza del 9 ottobre 2026 n. 15863, che ha annullato l’affidamento di una concessione demaniale per insufficiente motivazione dei punteggi tecnici, imponendo all’Amministrazione di rinnovare la valutazione delle offerte.

 

Il caso: la gara e la contestazione dei punteggi dell’offerta tecnica
La controversia riguardava una procedura indetta per l’affidamento in concessione, per sei anni, di alcuni spazi di un palazzo istituzionale, destinati ad attività di ristorazione.

La selezione prevedeva 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica. Per la componente tecnica, l’avviso individuava cinque criteri di valutazione, con punteggi massimi compresi tra 10 e 20 punti, riferiti, tra l’altro, alla valorizzazione dell’italianità, al rinnovo degli spazi, all’organizzazione di eventi, alla sistemazione delle aree esterne e all’utilizzo di prodotti certificati.

La prima classificata aveva ottenuto 68 punti per l’offerta tecnica, mentre la seconda ne aveva conseguiti 57. Il divario finale tra le due concorrenti era tuttavia di soli 2,82 punti.

La seconda graduata ha impugnato l’esito della procedura, contestando l’insufficiente motivazione dei punteggi e l’ampiezza dei criteri previsti dall’avviso, che non erano stati articolati in subcriteri.

Il TAR ha accolto il ricorso proprio sotto questo profilo.

 

Contratti attivi e Codice appalti: il quadro normativo
La procedura aveva ad oggetto una concessione a titolo oneroso di un bene pubblico e, quindi, un contratto attivo, sottratto all’integrale applicazione del D.Lgs. n. 36/2023.

Ciò non significa, tuttavia, che l’Amministrazione possa sottrarsi ai principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza: l’  art. 13, comma 5, del Codice prevede infatti che anche l’affidamento dei contratti attivi debba avvenire tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3, e in particolare di quello di accesso al mercato.

Quanto alla motivazione dei punteggi, il TAR richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio numerico può essere sufficiente, purché la griglia di valutazione sia abbastanza dettagliata da rendere comprensibili le ragioni della scelta.

 

Quando il punteggio numerico è sufficiente
Secondo il TAR, il punteggio numerico può assolvere da solo all’obbligo di motivazione quando i criteri di valutazione siano predeterminati con sufficiente precisione e dettaglio.

Il voto, in questi casi, può essere ricondotto ai parametri fissati dalla lex specialis, che già individuano gli elementi sui quali la Commissione deve esprimere il proprio giudizio.

Se invece i criteri sono ampi, generici o privi di una graduazione qualitativa, la sola indicazione del numero non basta a spiegare perché un’offerta abbia ricevuto, ad esempio, 15 punti anziché 12.

 

Criteri di valutazione senza subcriteri: aumenta l’onere motivazionale
La mancata previsione di subcriteri non determina, di per sé, l’illegittimità della procedura. Molto dipende, però, da come sono formulati i criteri principali e dal margine di valutazione lasciato alla Commissione.

Se i criteri sono molto ampi e prevedono punteggi significativi, l’assenza di ulteriori parametri rende necessaria una motivazione più esplicita.

Nel caso esaminato, i cinque criteri si limitavano a individuare gli aspetti da valutare, senza distinguere i diversi livelli qualitativi né fornire elementi che permettessero di comprendere il significato dei punteggi assegnati.

Il semplice voto numerico, pertanto, non consentiva di ricostruire il giudizio tecnico.

 

Verbali di gara: i soli punteggi non bastano a motivare la valutazione
La Commissione si era limitata ad attribuire i punteggi numerici, senza accompagnarli con giudizi sintetici o indicazioni sugli aspetti delle offerte maggiormente apprezzati.

Il TAR osserva, ad esempio, che non era possibile comprendere perché, sul criterio relativo al rinnovo degli spazi e delle attrezzature, una concorrente avesse ottenuto 15 punti e l’altra 12. Lo stesso valeva per il criterio relativo ai prodotti certificati, dove i punteggi erano rispettivamente 10 e 9.

Il TAR non ha messo in discussione la congruità dei singoli punteggi e non ha rivalutato le offerte. Ha rilevato, piuttosto, che dai verbali non si poteva comprendere come la Commissione fosse arrivata ad attribuire quei voti.

 

Motivazione postuma dei punteggi: le ragioni non possono essere integrate in giudizio
Un altro passaggio della sentenza riguarda la cosiddetta motivazione postuma.

L’Amministrazione, nelle proprie difese processuali, aveva spiegato quali elementi avrebbero giustificato i diversi punteggi, ma queste ragioni non comparivano nei verbali.

Le difese in giudizio, ricorda il TAR, possono spiegare una motivazione già ricavabile dagli atti, ma non possono introdurre per la prima volta le ragioni determinanti di una valutazione discrezionale.

Senza criteri sufficientemente analitici e giudizi descrittivi, non era possibile stabilire se gli elementi illustrati in giudizio fossero stati realmente considerati dalla Commissione, né quale peso avessero avuto nell’attribuzione dei punteggi.

 

Valutazione dell’offerta tecnica e limiti del sindacato del giudice
La valutazione delle offerte tecniche resta espressione della discrezionalità della Commissione, rispetto alla quale il sindacato del giudice incontra precisi limiti. Non è infatti possibile sostituire l’apprezzamento dell’Amministrazione con quello del giudice, salvo i casi di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento.

Nel caso esaminato, il TAR non ha stabilito quale offerta fosse migliore né quale punteggio dovesse essere attribuito, ma ha rilevato l’impossibilità di ricostruire le ragioni che avevano condotto ai voti assegnati.

 

Considerazioni operative: come motivare i punteggi dell’offerta tecnica nei verbali di gara
La motivazione dei punteggi dipende anche da come sono stati costruiti i criteri di valutazione. Se la lex specialis prevede criteri molto dettagliati, con subcriteri, scale qualitative o parametri puntuali, il voto numerico può spesso risultare autosufficiente. Se invece i criteri sono ampi e lasciano un margine significativo di apprezzamento, il verbale dovrebbe riportare almeno in forma sintetica gli elementi che hanno determinato il punteggio.

Non occorre motivare diffusamente ogni valutazione, ma dagli atti deve essere possibile comprendere il collegamento tra il contenuto dell’offerta e il voto attribuito.

Quanto meno dettagliata è la griglia, tanto maggiore deve essere l’attenzione della Commissione nel motivare i punteggi assegnati.

Chi contesta una valutazione può concentrarsi anche sull’impossibilità di ricostruire le ragioni del punteggio, senza dover necessariamente dimostrare che sia errato.

 

Conclusioni: la motivazione dei punteggi dipende dal dettaglio dei criteri di valutazione
Il punteggio numerico può essere sufficiente a motivare la valutazione di un’offerta tecnica, purché i criteri previsti dalla lex specialis consentano di comprenderne il significato. È il principio, già consolidato in giurisprudenza, ribadito dal TAR Lazio con la sentenza n. 15863/2026.

L’assenza di subcriteri non rende di per sé illegittima la procedura. Quando però i criteri sono ampi e privi di parametri qualitativi intermedi, la Commissione deve accompagnare il voto con una motivazione che permetta di ricostruire come è arrivata ad attribuire il punteggio.

Nel caso esaminato, questa motivazione mancava e il TAR ha quindi annullato la concessione, imponendo all’Amministrazione di rinnovare la valutazione delle offerte tecniche e di esplicitare adeguatamente le ragioni dei punteggi attribuiti.

 

 

 

FONTI          “LavoriPubblici.it”

Categorized: News